Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse/Discorso Secondo/Capitolo III

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Capitolo III

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CAPITOLO III.


Concorso diretto del governo nelle prime opere;
compimento di esse ed esercizio, lasciati però all’industria libera.


Cotesto sistema, ideato ed attuato in Francia, è degno d’essere attentamente studiato. Perocché, se dapprima esso riscuoteva [p. 75 modifica]molta approvazione, questa è scemata assai dopo la sperienza fattane in quel regno.

Nell’esaminare il sistema in discorso ci servirà pure di guida il già citato autore, il quale ci pare averne scritto con molto senno 1.

La legge francese dell’11 giugno 1842 riserva allo Stato il diritto di costruzione diretta delle vie ferrate, e la facoltà di conservarne l’unica ed intera proprietà.

Questa è la regola; e l’eccezione sta nell’intervento delle società & industria privata.

Solo per alleviare il carico dello Stato, i luoghi percorsi od interessati alla nuova strada (dipartimenti e comuni) sono chiamati a contribuire, avendone il mezzo, al pagamento dei due terzi del valore dei terreni da occuparsi, pella strada da costrurre2.

Il governo, per opera e cura de’ suoi ingegneri civili, e col mezzo di appalti regolari, dati con concorrenza e con pubblicità, fa eseguire l’apertura del suolo stradale su tutta la linea decretata, ed ogni opera d’arte, cioè ponti, viedotti, acquedotti, gallerie, tunnel, ecc., giudicata necessaria alla prima sistemazione della strada, cui sol mancano poi le guide o ruotaie per praticarla.

Le compagnie o società, se se ne trovano, sono tenute a provvedere e collocare le dette guide o ruotaie (rails) ed il resto del materiale occorrente ad attuare l’esercizio della strada; salvo a conseguirne il rimborso ad valorem più tardi, alla scadenza cioè della concessione.

La legge inoltre stabilisce il principio dell’esecuzione successiva d’un’intera rete di strade ferrate in tutto il regno di Francia, onde collegare insieme la capitale colle città più ragguardevoli, e coi confini sì marittimi che continentali; e per tendere agli scali di maggiore traffico, come ai punti strategici più essenziali. [p. 76 modifica] Coteste linee sono indicate nella legge già promulgata ed in quelle che debbonsi promulgare al proposito d’ogni linea dai loro punti estremi, e quando gli studi già fatti lo permettono, anche da quelli intermedi.

Il modo e il tempo d’esecuzione è indicato poter essere vario, in ragione delle circostanze.

Per soddisfare alle molte esigenze dei Deputati e dei Pari, ai quali vuolsi dal potere esecutivo colà usare gran deferenza, si commise il gravissimo errore di dichiarare che l’opera incomincerebbe su varie linee, perciò spartite in più sezioni, ciascuna delle quali successivamente viene intrapresa in ragione de’ mezzi di cui il pubblico erario può disporre.

La combinazione, nota il lodato autore, parve ingegnosa, perchè sembrava rendere, assai meno incerto l’avvenire di quelle imprese; — perchè lascia all’industria privata la libertà di speculare ancora su di esse; — perchè attribuisce al governo, il quale già dispone d’un’amministrazione speciale ordinata per soprantendere ai pubblici lavori, la cura di eseguire questi della natura e nel modo in cui già è assuefatto ad operare.

Con siffatto sistema inoltre la larga intervenzione dello Stato nella spesa massima concede d’abbreviare la durata delle concessioni, negli altri sistemi taluna perpetua, taluna secolare, tutte lunghissime; mentre permette altresì di ridurre le tariffe de’ prezzi di trasporto a quote ben più modiche.

Ma nel fatto dell’esecuzione del celebrato sistema francese n’è derivato, che la combinazione delle due azioni insieme operanti, governativa cioè ed industriale, altro non fa che complicarle assai; — ch’essa rende facile il difetto di proporzioni adequate nei rispettivi oneri e diritti del governo e degli speculatori; — che cotesta facilità è occasione a sorprese ed a collisioni, rese così molto più probabili che in altre combinazioni; — che’è impossibile un perfetto accordo tra i due criterii, amministrativo, cioè, ed industriale; quello lento a risolversi a decidere per le ripetute formalità e pei necessari controlli cui è sottoposto; questo, invece, pronto ed indipendente nelle sue determinazioni, se vuole opportunamente curare i suoi profitti. [p. 77 modifica]Coteste difficoltà d’esecuzione non tardarono difatti a mostrarsi così evidenti e gravi, ch’esse ben tosto costrinsero il governo francese a dare anche i lavori, de’ quali dovea assumere il carico, agli appaltatori medesimi dell’esercizio della strada da aprirsi, convenendo con essi a cottimo (a forfait) il pagamento d’una somma fissa per tate oggetto.

Cotesta modificazione di fatto riduce la cosa a segno di far concedere una sovvenzione dei tre quinti della spesa totale, con guarentigia del rimborso degli altri due. quinti alla scadenza della concessione dell'esercizio; lasciato questo intanto qual compenso dell'interesse di questa anticipazione, e delle spese dell’esercizio medesimo, mediante una tariffa de’ prezzi atta ad assicurare un largo utile.

La sposizione che precede del sistema francese e de’ suoi risultati ci pare essere sufficiente a dimostrare, che quel modo di concorso è fra tutti il meno economico pello Stato, ed il più facile a far nascere gravissimi abusi3 . [p. 78 modifica] E, valga il vero, fatta anche ragione della nota instabilità delle opinioni presso quella spiritosa, ma mobilissima nazione, non può negarsi che sia fondata la tendenza osservata in molti di recedere dall’ordinamento organico e di massima fissato dalla preallegata legge del 1842 quanto alla competenza della spesa ed al modo di distribuirla ed eseguirla.

Cotesta tendenza del resto è dal governo stesso promossa, vedendosi già proposte di leggi per concedere all’industria privata [p. 79 modifica]linee intere a tutte spese della società senz'alcun altro compenso che il godimento privilegiato dell'esercizio per un dato numero d’anni molto inferiore alle prime concessioni. Così per esempio:

Le due linee da Parigi a Lione, e da Lione ad Avignone, ove siano, come proponesi, concedute, si valutano costare 185 milioni di meno di ciò che avrebbero costato se fossero state accordate colle regole della legge del 1842.

Lo stesso è seguito pure per la strada ferrata del Nord da Parigi al Belgio, nei capitoli d’oneri della quale è pattuita la restituzione dei tre quinti che risulteranno dal governo spesi giusta il prescritto della detta legge, onde deriva pell’erario un’economia d’oltre 150 milioni, ed altretanto può dirsi delle molte altre strade ferrate votate da quelle camere in questa sessione (1844-1845).

Non si può dare un maggior trionfo pelle opinioni sostenute nel libro del signor conte Daru (Vedi Journal des Débats, 19 marzo 1845).

Queste cose premesse, non sembra potersi consigliare l’imitazione delle prime norme della legge francese ad alcuno degli Stati della nostra Penisola, tranne quanto all'ammettere in massima:

1.° Doversi sempre un governo riservare la costruzione diretta, occorrendo che la reputi conveniente;

2.° Riservarsi pure la proprietà unica ed intera della strada;

3.° Aversi a fissar preventivamente la rete delle strade suddette dal governo con un solo concetto pello Stato intero, previe quelle avvertenze cui vuolsi badare nel rispetto politico, strategico ed economico, a fine di determinare quelle veramente utili all’universale ed al governo, onde cotesto nuovo modo di comunicazioni, prima che succeda per esso qualunque concessione coll'industria privata, sia solennemente fondato dall’oracolo legale della legislatura4.

Note

  1. Vedi Daru, pag. 13, 40 e 17 ed altrove nel corso dell’opera intera, essenzialmente diretta a dimostrare gl’inconvenienti di quella legge organica
  2. Recentemente questa disposizione della legge del 184® venne derogata.
  3. Fra cotesti abusi, é specialmente da notar quello del furente aggiotaggio, ch’essa legge ha svegliato nuovamente alla borsa.
          Prima del 1838 avevasi una crisi funesta pelle molto società in accomandita formatesi per azioni al proposito di progetti di strade ferrate, e la rovina del maggior numero d’esse società sembrava aver fatti cauti gli avventori all'acquisto delle azioni, le quali erano diventate per lo più di nessun valore.
         Ma promulgata la legge del 1842, l'azione ch’essa favorisce delle compagnie, collo stabilire concedersi ad esse l’impresa di terminar le strade preparate pe’ 3/5 a spese del governo, e di esercitarle, fu una sì propizia occasione di speculare sull’aggiotaggio per le speranze apparenti di lucro che porgeva, che i giuocatori della borsa non mancarono di abbandonarvisi col più gran calore. Progetti innumerevoli quindi tosto emanarono, e più d’uno pella stessa strada. Veduti raccolti alcuni nomi onorevoli, sedotti dal desiderio di procurare al paese le nuove vie, il pubblico francese, dimenticate tosto le passate rovine, si abbandonò con furore all’acquisto delle azioni delle nuove società, molte delle quali neppure sognano la reale esecuzione detta proposta via che serve loro di tema o di pretesto soltanto per giuocare alla borsa, speculando sull’alto e basso prezzo delle azioni, il di cui acquisto è facilissimo perocchè le prime poste sono appena di poche lire per centinaio. Il conte Daru, già citato, giustamente indegnato di sì scandalosa immoralità, proponeva, come già si è detto, alla Camera dei Pari, della quale è membro, una legge tendente a troncare il male dalla radice, vietando sotto gravi pene la formazione di società anonime prima che emani la legge di concessione della strada. Bisogna leggere la sposizione de’ suoi motivi per vedere a qual punto d’impudenza, e d’immoralità sia colà giunto l’aggiotaggio.
          Il signor Teste, relatore della commissione incaricata di esaminar la proposta, dopo avere, con parole ancora più eloquenti, descritto il giuoco sfrenato ed impudente che ha luogo alla borsa di Parigi, malgrado i divieti già vigenti, facilmente delusi, non convenne però col proponente nell’accogliere il da esso divisato divieto d’emettere azioni prima che si promulghi la legge di concessione, riconoscendolo bensì più efficace di qualunque altra disciplina, ma temendo che troppo ei potesse nuocere allo spirito d’associazione. Laonde altre cautele propose, colla fiducia di poter frenare l’abuso senza l’accennato pericolo. — Noi non possiamo dividere il parere del signor Teste; e crediamo che le ragioni date dal signor conte Daru e le proposte di lui fossero le sole da aversi per buone su tale argomento. Gl’ingegnosi ragionamenti della relazione del signor Teste (vedi Moniteur 21 marzo 1845) possono benissimo avere peso, giudicati coi soli canoni dell’economìa politica professata dalla scuola oltramontana, la quale più pensa alla produzione, che alla moralità di essa. Ma secondo le dottrine della scuola italiana, la quale più pensa ancora alla moralità delle speculazioni, d’altronde neppure utili in buona economia allo spirito d’associazione, se debbono poi partorire rovine e nulla più, noi non crediamo possa farsi una buona, legge veramente efficace, se non contiene la disciplina preventiva proposta dal conte Daru. D’altronde crediamo difficile che si riesca in Francia a temperare l’abuso di quello e d’altri aggiotaggi. Posciachè, se vediamo alcuni uomini generosi insorgere per frenarli, d’altra parte osserviamo che moltissime sommità delle Camere e del potere, figurano tra i primi attori di que’ giuochi, i quali sono oggimai pelle classi civili sostituiti a quello del lotto. È noto, del resto, che le proposte dei signori Daru e Teste vennero dalla Camera dei Pari francese ugualmente reiette.
  4. Cotesta ultima vertenza, come vedremo al discorso III, capitolo 5.°, solo venne praticata finora nella Penisola dal governo sardo.