Memorie storiche della città e marchesato di Ceva/Capo XV - Statuti di Ceva.

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Capo XV - Statuti di Ceva.

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Capo XIV - Statuti. Capo XVI - Innondazioni ed altri disastri.
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CAPO XV.


Statuti di Ceva.


II. Parte.


Giunti al capitolo intitolato De causis, troviamo una specie di codice di procedura di polizia, e di bandi campestri; si prescrivono i termini per far valer le ragioni di proprietà, accettazioni di eredità per rispondere a citazioni, ecc. ecc., dell’appello delle sentenze, degli stimatori dell’azione contro gli assenti, e contro persone defunte.

Si fissa il tempo in cui i notai debbono stendere gli strumenti di cui sono richiesti, e se si pretendesse dai notai un dritto troppo forte, il podestà dovrà fissarlo lui stesso dietro il consiglio d’uomini sapienti taxate cum consilio alicuius sapientis literati. [p. 76 modifica]Si stabilisce che chi è nativo di Ceva od abitante, non possa farla da procuratore contro alcuna persona della stessa Città.

Si parla quindi degli avvocati, dei mercanti, delle citazioni, dei debiti, dei pegni masnengorum pedissecarum et filiorum familias, delle usanze, dei cambi, dell’usura, del registro delle condanne, delle donne, dei confini di Ceva, degli ufficiali di comunità che devono durare in ufficio un solo anno.

Si statuisce che il podestà di Ceva non possa eleggere alcuni ufficiali, come sarebbero, curatori di beni vacanti, estimatori e campari, ed altri ufficiali senza il consiglio dei capitolari.

Si proibisce l’introduzione in Ceva di vino forestiere sub aliena fraude; fatta facoltà a chiunque d’impossessarsi delle bestie, dei barili, e di spargere il vino per terra. Et quilibet possit impune capere et sine pena vinum et bestias, et spargere dictum vinum, et bariles frangere.

Si passa quindi a dar prescrizioni riguardo ai macellai, sul prezzo delle carni, sulla ricognizione dei commestibili e su altre cose riguardanti la polizia.

Si viene quindi a parlar delle campagne, delle bestie, ecc., si proibisce il giuoco in quo pecunia amittatur.

Si passa dopo altri capitoli riguardanti le campagne e la sicurezza dei fabbricati in città, a parlar degli osti ai quali vien proibito di vender vino dopo il suono dell’ultima campana, di non accettar nell’albergo che forestieri, e di non permettere che vi si giuochi.

Si proibisce di seguire i cadaveri alla sepoltura per parte dei parenti del morto e di quelli che abitano nella stessa casa.

Si prescrive che gli estimatori del Comune di Ceva si portino nell’ospedale nella settimana santa, in quella in cui cade la festa di S. Giovanni Battista, di S. Michele, e della Natività di N. S. G. C. e facciano un inventario di tutto [p. 77 modifica]quanto trovasi in esso, e ne raccomandino la custodia all’ospedaliere, ad usum pauperum.

Se si faranno legati alle confraternite, il Podestà ne prescriverà l’adempimento immediatamente.

I padrini e madrine non potranno in occasione di battesimi dare né in cera né in denaro più di 4 soldi sotto pena di pagarne dieci di multa.

L’ultimo dei capitoli antichi, cioè degli statuti del 1357, riguarda le nozze ed è curioso il vedere con quanta premura sia prescritto il numero dei convitati alli sponsali. Eccone il testo:

Nullus audeat et presumat habere in domo sua vel in qua habitat, in qua fiant sponsalia ad prandium sive ad caenam nisi personas XII, tam ex parte sponsi quam ex parte sponsae exceptis duobus domicellis, coquis, pedisecis, et lavatoribus massaritiorum.

Alle nozze invece di 12 si permettono ventiquattro convitati oltre quei di casa. In questo numero non si comprendono extranei de Ceva vel posse nec quatuor domicelli nec coqui, pediseci et lavatores massaritiorum.

Non potrà lo sposo nelle sue nozze dar più di tre pasti: nec possit dictus sponsus facere dictas nuptias nisi per tres pastos sub pena solidi X.

Quando la sposa sarà condotta alla Chiesa pel matrimonio non potrà esser preceduta o seguita da alcun cameriere (domicellus), sotto pena di soldi X caduno.

Chi andrà a pranzo o a cena di sponsali e di benedizioni nuziali seu retornaliarum non invitato pagherà soldi 10.

Nessuno degl’invitati a nozze osi e presumi di regalare ad alcuno cose prese nella casa ove si fanno le nozze, sotto pena di soldi 10 ad eccezione del padre, della madre, figli e figlie, fratello e sorella, delle donne gravide e dei poveri di Cristo, che vengono alla porta delle nozze. Ad hostium nuptiarum, sponsaliorum benedictionis seu retornaliarum.

Seguono i capitoli addizionali, trattandosi delle adunanze [p. 78 modifica]del civico consiglio si prescrive che il Sindaco assistito da quattro ragionatori o dalla maggioranza di essi metta in iscritto le proposizioni da farsi a consiglieri, e non possano essere più di quattro per giorno. Che queste si debbano leggere dal notaio del consiglio, in sermone vulgari, e che i consiglieri uno per volta dicano il loro parere, e non si possa proporre la stessa cosa due volte in un anno.

Si prescrive con apposito capitolo che il valore delle monete in corso debba regolarsi da quello di Savona.

Si legge un capitolo non meno curioso di tanti altri in cui si proibisce alla donna di visitare spose o donne che hanno partorito sotto pena di soldi 20. Si eccettuano però le madri, le figlie, le sorelle, le consanguinee germane. Item statutum et ordinatum est quod qœvis mulieres Cevae non audeant vel presumant visitare sponsas aut paglioratas sive ad ipsas ire, etc.

Si stabilisce un collegio di notai per Ceva, e se un notaio non collegiato riceverà alcun atto pagherà 25 fiorini.

Si trova un’aggiunta al capitolo delle bestemmie in cui s’infligge la pena di soldi 60, o di 3 ore di berlina nella piazza di Ceva, a chi bestemmiasse contro Dio dicendo: a dispetto di Dio: rinnego Iddio: Iddio non può fare tal cosa. Come contro chi dice parole disonoranti contro Maria Vergine o contro la Croce, o contro santi e sante, ecc.

L’ultimo capitolo di questi statuti atteso la calamità dei tempi prescrive che ogni sei mesi sia rinnovato l’intiero consiglio. La nomina del Sindaco si farà pure ogni sei mesi e si sceglierà in tutti i quartieri di Ceva per turnum. Lo scadente non potrà venir rieletto se non dopo due anni.

Gli ultimi consiglieri che sottoscrissero od approvarono questi statuti sono i seguenti:

Johannes Bombellus Sindicus
Petrus Clavellus
Andreas Franchus
Matheus Leoni [p. 79 modifica]
Bartholomeus Davico
Julianus Trabuchus
Dominicus Clavellus
Vincentius Sartor
Gilardus Clavellus
Marchus Ghioni
Jacometus Trabuchus
Hieronimus Barberius
Gaspar Gagliardus
Franciscus de sancta Sophia
Georgius Boaxius
Blarius Zavaterius
Franciscus Butinus
Joan Bapt. Moretti
Gilardus Butinus
Antonius Xarra
Antonius Corsus
Baptista de S. Sophia
Blaxinus Zaveterius
Petrus Gagliardus.

Lucas de Clavellis de Ceva publ. et apostolica auctoritate notarius.