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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/154

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luogo l’apertura de’ collegi stessi nel giorno precedente 24 per la creazione de’ respettivi uffici a tenore degli articoli 28 e seguenti della Legge 31 Gennaro p. p.

Dal Ministero dell’Interno il 7 Marzo 1849.

Il Ministro


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REPUBBLICA ROMANA


IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Il Comitato Esecutivo della Repubblica

Notifica:

Che l’Assemblea Costituente, nella seduta del giorno 6 del corrente mese ha promulgato il seguente Decreto, ed

Ordina

Che sia eseguito nella sua forma e tenore.

REPUBBLICA ROMANA

Considerando che in virtù della Legge, approvata li 19 Febbrajo 1849, si accorda facoltà alla Banca Romana di emettere, in corso coattivo, i suoi Biglietti fino alla concorrenza di un milione e trecento mila scudi;