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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/155

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Considerando che i suddetti Biglietti, per la somma di scudi 400 mila, devono erogarsi a sostegno del commercio di Ancona, Bologna e Roma;

Considerando che, per tutela del pubblico ed esatto adempimento di quanto fu stabilito e sanzionato, è mestieri invigilare le operazioni col mezzo di persone di fiducia;

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Decreta:

Art. 1. Per l’impiego degli scudi 400 mila, all’emissione dei quali è autorizzata la Banca Romana in sussidio del commercio, sono esclusi i conti correnti.

Art. 2. Ogni settimana sarà fatto di pubblico diritto lo stato della Banca, firmato dall’Amministratore generale, dai membri del Consiglio di amministrazione, e dal Contabile in capo.

Art. 3. Oltre il Commissario del Governo della Repubblica, esistente presso la Banca Romana, si dà facoltà al Potere Esecutivo di nominare una Commissione di cinque Membri, due de’ quali della Camera di Commercio, per sorvegliare la corrispondenza delle operazioni della Banca alle disposizioni dell’Assemblea Costituente nelle Province.

Art. 4. Nelle Province di Ancona e di Bologna sarà egualmente nominata dal Potere Esecutivo una Commissione composta di tre Cittadini, due Possidenti ed un Commerciante, che farà