Pagina:Delle cinque piaghe della Santa Chiesa (Rosmini).djvu/94

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contro le usurpazioni secolari, in iscritti e in canoni, i quali sì nulli o radi apparivano nel secolo precedente1.

Manifestamente l’opera fu guidata da Dio. E qual umano consiglio poteva soccorrere in tanto estremo della Chiesa? Onde trovare un uomo quasi direi singolare nelle storie, e dopo trovatolo, collocarlo sulla sedia apostolica, che a un mondo vecchio e marcito osasse di comandare una piena riforma, che affrontasse tutte le potenze, e i nemici intestini, che in pochi anni con undici Concilî colpisse tutti i disordini più solenni e più inveterati, e ne ripurgasse la Chiesa e che lasciasse finalmente in eredità a’ suoi successori delle massime rese da lui evidenti e precise, che uniche poteano reggere il governo combattuto della Chiesa? Onde, se non per divino consiglio, poteva ordinarsi altresì quella lunga serie di Pontefici che succedettero al settimo Gregorio, i quali furono un Vittore iii, un Urbano ii, un Pasquale ii, un Gelasio ii, e un Calisto ii, partecipi dello spirito di fortezza e di rettitudine di quel grande, in cui come in padre e in maestro comune tutti risguardavano2, i quali continuassero la grand’opera dell’affrancamento delle elezioni, e dell’appuramento de’ costumi senza che pur un solo smentisse sè stesso, o mutasse la via sicura che trovava tracciata dinanzi a sè3? Nè meno ci

  1. Ecco alcuni canoni di Concilj tenuti dopo che Gregorio innalzò il vessillo della riforma e della libertà, ancora prima che spirasse il secolo xi.

    Il Concilio di Clermont nell’anno 1095 fece i due Canoni, 15. Nullus ecclesiasticum aliquem honorem a manu laicorum accipiat — 18. Nullus presbyter cappellanus alicujus laici esse possit, nisi concessione sui Episcopi.

    Il Concilio di Nimes dell’anno seguente 1096 fece il canone 8. Clericus vel Monachus, qui ecclesiasticum de manu laici susceperit beneficium, quia non intravit per ostium, sed ascendit aliunde sicut fur et latro, ab eodem separetur officio.

    Il Concilio di Tours dell’anno stesso 1096, can. 6. Nullus laicus det vel adimat Presbyterum Ecclesiae sine consensu Praesulis.

  2. Nella Professione di fede fatta da Pasquale ii nel Concilio di Laterano l’anno 1112, dice quel Pontefice: che abbracciava i decreti de’ Pontefici suoi predecessori, et praecipue decreta Domini mei Papae Gregorii vii, et beatae memoriae papae Urbani quae ipsi laudaverunt, laudo; quae ipsi tenuerunt, teneo; quae confirmaverunt, confirmo; quae damnaverunt damno; quae repulerunt, repello; quae interdixerunt, interdico; quae prohibuerunt, prohibeo in omnibus, et per omnia, et in iis semper perseverabo.
  3. Tutti questi Pontefici, anche quelli fra essi che poco regnarono, combatterono con gran fortezza e magnanimità per la libertà delle elezioni, tennero de’ Concilii, fecero de’ decreti. Essendo impossibile esporre tutte le loro azioni, riferirò qui solamente alcuni de’ principali decreti da essi pubblicati.

    Vittore iii. sebbene non vivesse che due anni, tenne decreto: «Stabiliamo altresì, che se quindi innanzi taluno riceverà di mano di laica persona un vescovato o un’abbazia, egli non si abbia in modo alcuno in conto di Vescovo e di Abate, nè si renda a lui come a Vescovo o ad Abate riverenza. Di più, noi interdiciamo a costui il premio del Beato Pietro, e l’ingresso della Chiesa fino a che pentito non abbandoni il posto che ha ricevuto con sì grave delitto di ambizione e d’inobbedienza che è idolatrica scelleratezza. Simigliantemente stabiliamo degl’Inferiori gradi e dignità della Chiesa. Ancora, se qualche imperatore, re, duca, principe, conte, od altra qualsivoglia potestà secolare presumerà di dare il vescovato, od altra dignità ecclesiastica qualunque, sappia d’essere stretto col vincolo della sentenza medesima. Conciossiachè i trecento e diciotto Padri del Concilio di Nicea hanno scomunicati i venditori e compratori di tal fatta, giudicando che sia anatema e quegli che da, e quegli che riceve.

    Urbano ii vindicò la stessa libertà delle elezioni in tre Concilii che tenne, a Melfi, a Clermont, e a Roma, gli anni 1089, 1095, e 1099. Ecco due canoni del secondo di questi Concilî.

    1.° «La Chiesa cattolica sia casta nella fede, e libera da ogni servitù secolare.»

    2.° «I vescovi, gli Abati, o altri del Clero non ricevano alcuna ecclesiastica dignità dalla mano de’ principi, e di qualsivoglia altra laica persona.»

    Pasquale ii oppose all’abuso della schiavitù delle elezioni vescovili i decreti di otto Concilii da lui celebrati, cinque in Roma, gli anni 1102, 1105, 1110, 1112, 1116,