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simone aliprandi


Fig. 1 Mappa concettuale del diritto d’autore.


in massima libertà attraverso licenze e contratti di cessione dei diritti. Essi sono definiti dagli articoli da 12 a 19 delle legge 633/1941 e sono il diritto esclusivo di riprodurre l’opera, di trascrivere l’opera, di eseguire, rappresentare, recitare in pubblico l’opera, di comunicare al pubblico l’opera, di distribuire e mettere a disposizione del pubblico l’opera, di tradurre, rielaborare e riadattare ad altri contesti l’opera, di noleggiare e dare in prestito l’opera. L’autore è titolare anche di diritti relativi più che altro all’aspetto morale e reputazionale: i cosiddetti diritti morali d’autore (articoli 20 e seguenti della legge 633/1941), come appunto il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. Oltre ai diritti più propriamente appartenenti all’autore (cioè a colui che ha lo spunto creativo e lo estrinseca sotto forma di opera dell’ingegno), esistono altri


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