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il diritto d’autore e le licenze open nella didattica


diritti che tutelano attività che permettono la fruizione e la diffusione dell’opera: questi diritti, chiamati appunto diritti connessi, sono ad esempio i diritti di produzione fonografica, di produzione cinematografica, di emissione radiofonica e televisiva, di interpretazione ed esecuzione.

2.4. Il pubblico dominio

Fatta eccezione per i diritti morali, che sono inestinguibili e possono essere esercitati “in eterno” anche dagli eredi, tutti gli altri diritti hanno una scadenza prestabilita per legge: 70 anni dalla morte dell’autore per i diritti d’autore (o nel caso di opere create da più persone, di tutti gli autori); 50 o 70 anni (a seconda dei casi) dalla data della fissazione/produzione per i diritti connessi. Trascorsa quella scadenza l’opera diventa di pubblico dominio, cioè patrimonio dell’umanità, e quindi di libero utilizzo senza necessità di chiedere autorizzazione al titolare dei diritti.

In alcuni casi, per effetto di una precisa disposizione di legge, le opere dell’ingegno sono fin dall’origine prive di tutela; possiamo parlare di “public domain by law”. Ad esempio, in Italia ciò avviene per gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni (articolo 5 legge 633/1941) e negli Stati Uniti per tutti i contenuti prodotti da dipendenti del governo federale nello svolgimento delle loro mansioni1.



  1. Per un approfondimento sul tema del pubblico dominio si rimanda alla video lezione “Quando il copyright finisce: il pubblico dominio” liberamente disponibile al sito www.musica361.it/ quando-il-copyright-finisce/.

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