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navigazione online e riflessi penali


moduli concernenti la diffamazione on line ed il cyberbullismo: Internet non può essere considerato, sic et simpliciter,  un mondo virtuale1.

Affermando il contrario, in una Rete considerata quale “simulatore” di realtà, ogni declinazione del concetto di responsabilità andrebbe sostanzialmente svuotandosi di ogni contenuto.

In tal senso, la navigazione on line verrebbe considerata come un’attività tendenzialmente innocua, priva di ricadute sulla realtà e svincolata da ogni e qualsivoglia regola che disciplina comunemente la vita di relazione.

2. Reati informatici e reati “commessi mediante mezzi informatici”

Così non è, in quanto l’utilizzo di strumenti informatici ben può essere finalizzato al perseguimento di finalità illecite.

In argomento, in dottrina si parla comunemente di computer crimes2, ma è bene tenere presente che non si tratta di mere speculazioni teoriche.

Esiste, infatti, un catalogo di veri e propri “reati informatici”, introdotti nel codice penale e/o modificati dalla l. 547/1993 e dalla l. 48/2008 (ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica).



  1. Per una più approfondita e meglio argomentata esposizione di tale tesi si rimanda a: RICCARDO M. COLANGELO (2016), Diritto all’oblio e corpo in Internet. Alcune problematiche dell’indicizzazione di immagini dimenticate, in: “Comunicazioni Sociali”, Università Cattolica, n. 2, pp. 187-196.
  2. Cfr. DAVID D’AGOSTINI (2007), Diritto penale dell’informatica. Dai computer crimes alla digital forensics, Forlì, Experta edizioni.

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