Pagina:Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano III.djvu/289

Da Wikisource.

dell'impero romano cap. xvii. 283

spada della Giustizia. Essi infliggevano pene corporali, e trattandosi di delitti capitali avevano il potere di vita e di morte. Ma non avevan la facoltà di concedere al condannato la scelta del supplizio, nè di condannare a veruna delle più miti ed onorevoli specie d’esilio. Queste prerogative si riservavano ai Prefetti, i quali soli potevano imporre la grave ammenda di cinquanta libbre d’oro, mentre i loro Vicari non potevan passare la piccola quantità di poche once1. Tal distinzione, la quale par che accordi un maggior grado d’autorità nel tempo stesso che ne toglie un minore, si appoggiava sopra un motivo assai ragionevole. Il grado più piccolo di potenza era infinitamente più soggetto all’abuso. Le passioni d’un Magistrato Provinciale potevano spesso indurlo ad atti di oppressione, che non attaccassero che la libertà o le sostanze dei sottoposti; ma per un principio di prudenza, e forse anche d’umanità, sempre avrebbe avuto orrore a versare un sangue innocente. Può in simil guisa riflettersi che l’esilio, le considerabili pene pecuniarie, o la scelta d’una morte più mite, si riferiscono particolarmente a’ ricchi ed a’ nobili; e perciò le persone più esposte all’avarizia, o alla collera di un provincial Magistrato si toglievano all’oscura di lui persecuzione per soggettarle al più augusto ed imparzial tribunale del Pretorio. 2. Poichè a ragione temevasi che si potesse corrompere l’integrità del giudice, se vi poteva entrare

  1. I Presidenti o Consolari potevano imporre soltanto la pena di due once; i Vice-prefetti di tre; i Proconsoli, il conte di Oriente, ed il Prefetto d’Egitto di sei. Vedi Heinec. Jur. Civ. Tom. I. p. 75. Pandect. L. LXVIII. Tit. XIX. n. 8. Cod. Justinian. L. I. Tit. LIV. leg. 4. 6.