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284 storia della decadenza

il proprio di lui interesse, o impegnarvisi le sue affezioni, si fecero i più rigorosi regolamenti per escludere, senza una special dispensa dell’Imperatore, ogni persona dal governo di quella Provincia, dov’era nata1, e per impedire al Governatore o a’ suoi figli di contrar matrimonio con alcuna nazionale o abitante2, o di comprare schiavi, terre, o case dentro i limiti della propria giurisdizione3. Nonostanti queste rigorose precauzioni, l’Imperator Costantino, dopo venticinque anni di regno, deplora la venalità e l’oppressione, che s’usava nell’amministrar la giustizia, ed esprime col più ardente sdegno, che l’udienza del Giudice, la spedizione o la dilazion degli affari e la diffinitiva sentenza eran pubblicamente vendute o dal giudice medesimo, o da’ ministri del suo tribunale. La ripetizione di leggi impotenti e di minacce inefficaci dimostra la continuazione, e forse anche l’impunità di questi delitti4.

  1. Ut nulli Patriae tuae administratio sine speciali Principis permissu permittatur. Cod. Justin. l. I. Tit. LXI. Fu pubblicata la prima volta questa legge dall’Imperator Marco dopo la ribellione di Cassio Dion. l. LXXI. Il medesimo si osserva nella China con ugual rigore ed effetto.
  2. Pandect. l. XXXIII. Tit. II. n. 38, 57, 63.
  3. In jure continetur, ne quis in administratione constitutus aliquid compararet Cod. Theodos. l. VIII. Tit. XV. l. 1. Questa massima di Gius comune fu confermata da una serie di editti da Costantino fino a Giustino (vedi il restante del Titolo). Si eccettuano da tale proibizione, che s’estende fino a’ più bassi ministri del Governatore, solamente le vesti e le provvisioni per vivere. L’acquisto fatto dentro i cinque anni potea revocarsi; dopo di che, se scuoprivasi, era devoluto al tesoro pubblico.
  4. Cessent rapaces jam nunc officialium manus; cessent,