Pagina:Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano III.djvu/309

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dell'impero romano cap. xvii. 303

nobili ambivano molto un uffizio, che dava loro posto in Senato, ed una giusta speranza d’ottener gli onori della Repubblica. Mentre Augusto affettava di conservar libera l’elezione, si contentava di accettare ogni anno il privilegio di raccomandare, o piuttosto in sostanza di nominare un certo numero di candidati; ed aveva per costume di scegliere uno di questi giovani distinti per leggere le sue orazioni o epistole nelle assemblee del Senato1. La pratica d’Augusto fu imitata da’ Principi, che gli succederono; fu stabilita quella accidental commissione come un uffizio permanente, ed il solo Questor favorito, assumendo un nuovo e più illustre carattere, sopravvisse alla soppressione degli antichi ed inutili di lui colleghi2. Poichè le orazioni, ch’ei componeva in nome dell’Imperatore3,

  1. Sueton. in Aug. c. 65. e Torrent. iv. Dion. Cass. p. 755.
  2. La gioventù ed inesperienza de’ Questori, ch’entravano in quell’importante carica nel loro ventesimoquinto anno (Lips. Excurs. ad Tacit. l. III. D.) obbligarono Augusto a rimuoverli dal maneggio del tesoro; e quantunque fosse loro da Claudio restituito, sembra che ne fossero finalmente privati da Nerone (Tacit. Annal. XXII. 29. Sueton. in Aug. c. 36. in Claud. c. 24. Dion. pag. 666. 961. ec. Plin. Epist. X. 20 et alib.) Nelle Province della divisione Imperiale, in luogo de’ Questori con miglior consiglio si ponevano i Procuratori (Dion. Cass. p. 707. Tacit. in vit. Agricol. c. 15) o come si chiamarono in seguito, i Razionali (Hist. Aug. p. 130). Ma nelle province del Senato si trova sempre una serie di Questori fino al Regno di Marco Antonino (Vedi le Iscrizioni di Grutero, l’epistole di Plinio, ed un fatto decisivo nella Storia Augusta p. 64). Si può rilevare da Ulpiano (Pandect. l. I. Tit. 13.) che fu abolita la loro provinciale amministrazione sotto il governo della casa di Severo; e nelle successive turbolenze dovettero naturalmente cessare le annuali o triennali elezioni de’ Questori.
  3. Cum patris nomine et epistolas ipse dictaret, et edi-