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224 storia della decadenza

preventiva approvazione dei parenti. Un padre potea, per qualche legge recente, essere obbligato a provvedere ai bisogni di una zitella matura; ma lo stesso stato d’insania non veniva generalmente riputato bastante a togliere la necessità del suo consentimento. Le cagioni dello scioglimento del matrimonio hanno variato presso i Romani1; ma il più solenne sacramento, la confarrazione stessa, si potea mai sempre distruggere col mezzo di riti di una contraria tendenza. Nei primi secoli, il padre di una famiglia era padrone di vendere i suoi figliuoli, e la sua moglie era compresa nel numero di essi. Questo giudice domestico potea pronunziare la morte della colpevole, o con più clemenza cacciarla dal suo letto e dalla sua casa: ma la schiavitù della donna infelice era senza speranza e perpetua, a meno che per sua propria convenienza egli volesse usare le maschili prerogative del divorzio. Si largirono i più vivi elogj alla virtù dei Romani, che si astennero oltre cinquecent’anni dall’esercizio di questo allettante privilegio2: ma lo stesso fatto mette all’aperto i termini disuguali di una congiunzione in cui lo schiavo non aveva il diritto di

  1. Secondo Plutarco (p. 57) Romolo non ammise che tre cause di divorzio, cioè l’ubbriachezza, l’adulterio, e le chiavi false. In qualunque altro caso, quando lo sposo abusava del suo diritto di supremazia, si dice che la metà de’ suoi beni venisse confiscata in profitto della moglie, e l’altra metà in profitto della Dea Cerere; ed egli offriva un sacrificio, verisimilmente col resto, alle divinità della terra. Questa strana legge od è immaginaria, o non è stata che passeggiera.
  2. Nell’anno di Roma 523, Spurio Carvilio Ruga ripudiò una moglie bella e buona, ma che era sterile. (Dionigi d’Alicarnasso, l. II p. 93; Plutarco, in Numa, p. 141; Valerio Massimo, l. II c. 1; Aulo Gellio, IV, 3). Egli fu rimprove-