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dell'impero romano cap. xliv. 223

eguale, l’apparente comunità della vita, reputossi una prova sufficiente del loro connubio. La dignità del matrimonio fu poi restituita in fiore dai Cristiani, i quali derivavano ogni grazia spirituale dalle preghiere dei fedeli e dalla benedizione del prete o del Vescovo. Le tradizioni della Sinagoga, i precetti del Vangelo, i canoni dei sinodi generali o provinciali1 regolarono l’origine, la validità e i doveri di questa sacra instituzione; e la coscienza de’ Cristiani fu tenuta a freno dai decreti e dalle censure dei loro direttori ecclesiastici. Non pertanto, i magistrati di Giustiniano non andavano soggetti all’autorità della chiesa. L’Imperatore consultò i giuristi miscredenti dell’antichità, e la scelta delle leggi matrimoniali nel Codice e nelle Pandette è determinata dai terrestri motivi di giustizia e di politica, e dalla naturale libertà dei due sessi2.

Oltre l’assenso delle parti, essenza di ogni contratto ragionevole, il matrimonio appo i Romani richiedeva la

    elegante stile che loro attribuisce l’istorico dell’ottavo. Aulo Gellio (X, 23) ha meglio conservato i principj ed anche lo stile di Catone.

  1. Rapporto al sistema del matrimonio degli Ebrei e dei Cattolici, vedi Selden (Uxor ebraica, Opp. vol. 2 p. 529-860); Bingham (Christian. antiquitates, l. XXII), e Chardon (Hist. des Sacrem. t. VI).
  2. Le leggi civili del matrimonio si trovano esposte nelle Institute (l. I tit. 10), nelle Pandette (l. XXIII, 24, 25) e nel Codice (l. V). Ma siccome il titolo del Ritu nuptiarum è imperfetto, bisogna ricorrere ai Frammenti d’Ulpiano (tit. 9 p. 590, 591) ed alla Collatio legum mosaicarum (tit. 16 p. 790, 791) colle note di Piteo e di Schulting. Nel comentario di Servio vi sono due curiosi passi sul primo libro delle Georgiche, ed il quarto dell’Eneide.