Pagina:Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano VIII.djvu/245

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dell'impero romano cap. xliv. 241

ti, essi anteponevano il sangue dei cognati al nome dei gentili, il titolo e carattere de’ quali insensibilmente perì nell’obblio. Il reciproco ereditar delle madri o dei figli fu stabilito nei decreti di Tertulliano e di Orfizio dall’umanità del Senato. S’introdusse un ordine nuovo e più imparziale dalle Novelle di Giustiniano, il quale affettava di far rivivere la giurisprudenza delle Dodici Tavole. Confuse andarono le linee della parentela mascolina e femminina: le serie discendenti e ascendenti, e le collaterali accuratamente furono definite; ed ogni grado, secondo la prossimità del sangue e dell’affetto, successe ai beni vacanti di un cittadino Romano1.

L’ordine di successione è regolato dalla natura, o almeno dalla ragione generale e permanente del legislatore: ma quest’ordine viene frequentemente violato dagli arbitrarj e parziali voleri, che prolungano oltre la tomba il dominio del testatore2. Nello stato semplice della società, quest’ultimo uso od abuso di rado viene permesso. Le leggi di Solone lo introdus-

  1. Vedi la legge delle successioni nelle Institute di Cajo (l. II tit. 8 p. 130-144) ed in Giustiniano (l. III tit. 1-6, colla versione greca di Teofilo, p. 515-575, 588-601), nelle Pandette (l. XXXVIII tit. 6-17), nel Codice (l. VI tit. 55-60) e nelle Novelle (118).
  2. Taylor, scrittore illuminato e pieno di fuoco, ma soggetto ad aberrazioni, ha dimostrato (Elements of Civil Law p. 519, 527) che la successione è la regola, ed il testamento l'eccezione. Nel III e nel IV libro il metodo delle Institute è incontrastabilmente contrario all’ordine naturale. Il Cancelliere d’Aguesseau (Opere, t. 1 p. 275) desiderava che Domat, suo compatriotta, fosse stato al posto di Triboniano. Tuttavia i contratti prima delle successioni non formano certamente l’ordine naturale delle leggi civili.