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242 storia della decadenza

sero in Atene; ed i privati testamenti del padre di una famiglia ebbero l’autorità delle Dodici Tavole in loro favore. Prima dei Decemviri1, un cittadino Romano esponeva i suoi desiderj e motivi all’assemblea delle trenta Curie, ed un atto speciale della legislatura sospendeva le legge generale delle successioni. Dopo la permissione data dai Decemviri, ogni legislatore privato promulgava il suo testamento verbale o scritto al cospetto di cinque cittadini i quali rappresentavano le cinque classi del popolo Romano; un sesto testimonio attestava la concorrenza loro, un settimo pesava la moneta di rame ch’era pagata da un compratore immaginario: ed i beni si trovavano emancipati, mediante una vendita fittizia ed uno scarico immediato. Questa singolar cerimonia2, che destava la meraviglia de’ Greci, veniva tuttavia praticata ai tempi di Severo; ma i Pretori avevano già approvato un testamento più semplice, pel quale essi richiedevano il suggello e la sottoscrizione di sette testimonj, scevri da ogni eccezione legale, ed espressamente convocati per l’esecuzione di quell’atto importante. Un monarca domestico, il qual regnava sopra

  1. I testamenti anteriori a quest’epoca sono forse favolosi. In Atene avevano diritto di testare solamente que’ padri che morivano senza figli (Plutarco, in Solone, t. I p. 164. Vedi Iseo e Jones).
  2. Si fa menzione del testamento d’Augusto in Svetonio (in August. c. 101, in Neron. c. 4) scrittore che si può studiare, siccome una raccolta d’antichità romane. Plutarco (Opusc. t. II p. 976) è sorpreso σταν δε διαθηκας γραφωσιν, ετερους μεν απολειπουσι κληρονομους, ετεροι δε πωλουσι τας ουσιας. (perchè scrivono testamenti, e lasciano altri eredi, e questi vendono le sostanze„). Le espressioni d’Ulpiano (Fram. tit. 20 p. 627, ed. di Schulting) sembrano troppo esclusive Solum in usu est.