Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/148

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introduzione 145


§. 244. I Glossatori si valevano della Versione latina delle Novelle, cioè dell’Authenticum o Corpus Authenticum. Ma fra queste Novelle, sceveravano quelle che loro sembravano inutili, e le chiamavano extravagantes o authenticæ extraordinariæ; le altre, che erano 97, verso l’anno 1140 le divisero in 9 Collazioni (Collationes) corrispondenti ai 9 libri del Codice, conosciuti allora dalla Scuola dei Glossatori; le extravagantes furono poi divise in tre collazioni tenute separate da quelle prime nove, in tutte furono dunque 12 collazioni: appunto come dodici erano i libri del Codice. I Glossatori facevano degli estratti di queste Novelle e li intercalavano nel Codice, nei luoghi ove erano istituzioni modificate o abrogate da siffatte Novelle. Questi estratti si chiamarono anche essi Authenticæ. Generalmente sono dei loci paralleli aggiunti al Codice, e poi incorporati nel testo a guisa di Glossa. Si distinguono facilmente nelle nostre edizioni, perchè sono stampati in caratteri italici. È da osservare che fra queste Authenticæ, 13 sono estratte da Costituzioni di Federigo I e di Federigo II Imperatori di Lamagna, chiamate per questo Authenticæ Fredericianæ. In qualche manoscritto delle Istituzioni, come in quelli del Codice si trovano le Authenticæ, vale a dire anche al testo di quest’opera elementare, i Glossatori aggiunsero gli estratti di quelle Novelle che modificavano qualche principio in essa contenuto,

§. 245. I Glossatori dividevano in 5 parti (volumina) il loro Corpus Juris Civilis. I primi tre volumi comprendevano le 3 parti del Digesto, Vetus, Infortiatum, Novum. Il quarto volume abbracciava i primi nove libri del Codice; il quinto volume, che chiamavano volumen o volumen parvum, conteneva le Istituzioni, le nove Collazioni delle Novelle (Authenticum) gli ultimi tres libri del Codice. Vi aggiungevano ancora alcune Costituzioni e Disposizioni estranee al Diritto Romano, come le collezioni longobarde di. Diritto feudale (libri feudorum) e molte leggi degli Imperatori Federigo I, Federigo II, Corrado ec. ec. Le più antiche edizioni del Corpus Juris conservano questa divisione; tutte quelle pubblicate fino al principio del 16.° Secolo sono glossate; in seguito per circa un secolo si al-