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166 delle persone in generale

vili attribuiscono loro quella capacità. Due sono dunque, le condizioni necessarie per la origine e formazione delle persone giuridiche in generale:

1.° L’esistenza di un substrato, cui la legge dà capacità giuridica.

2.° Una disposizione legislativa, che dà a quel substrato cotal capacità.

§. 8. Le persone fisiche, hanno dei Diritti sulle persone e sulle cose; sulle persone, cioè sulla persona propria, e sulle persone altrui; sulle cose cioè, sópra cose corporali, o sopra azioni, prestazioni o servigj che altre persone hanno l’obbligo di eseguire a loro vantaggio; hanno dunque dei Diritti Personoli, e dei Diritti Patrimoniali, e fra i Diritti Personali, dei Diritti Personali di Condizione Civile, dei Diritti Personali di Famiglia; fra i Diritti Patrimoniali, dei Diritti Patrimoniali Reali, dei Diritti Patrimoniali emergenti da un Rapporto Obbligatorio, (V. Introd. sez. 4." §.224 lett. c). Le Persone giuridiche, non godono di tutti questi diritti; la legge accorda loro quelli soltanto, che sono necessarj alla loro speciale esistenza, al loro modo di essere ed al loro scopo limitato, esistenza e- scopo tanto diversi da quelli dell’uomo. Di questi più limitati Diritti delle Persone giuridiche, noi tratteremo fra breve; intanto passiamo a dichiarare quali sieno i Diritti Personali.

SEZIONE II.

JDei Diritti Personali.

S- 9.1 Diritti personali, sono* lo abbiamo detto, di due specie.

I. Diritti di condizione civile.

II. Diritti di famiglia.

Di questi Diritti tratteremo in due titoli separati*