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dei diritti personali 167


TITOLO I.

DIRITTI DI CONDIZIONE CIVILE.


§. 10. Diversa è la condizione civile delle Persone fisiche, e la condizione civile delle Persone Giuridiche, diversi i Diritti inerenti a queste condizioni; onde il bisogno di esporre separatamente quelli proprj delle une, e quelli proprj delle altre; ed il bisogno di dividere questo titolo in due Parti.

PARTE I.

DIRITTI DI CONDIZIONE CIVILB DBLLB PBRSONB FISICHE.


§. 4 4. Le leggi Civili o Positive, nel trasformare la capacità naturale dell’ uomo, ai Diritti, in capacità giuridica, nel riconoscere e sanzionare insomma, quali sono Je facoltà, che insieme compongono la sua personalità giuridica, si dipartono da due considerazioni diverse:

a) Che 1’uomo ha una capacità naturale at Diritti, diversa a seconda delle sue naturali modificazioni*di Età, di Sesso, di Salute.

bj Che la capacità naturale ai Diritti dell* uomo, deve nella Società, per ragioni di Ordine Pubblico, andare sottoposta a delle modificazioni Sociali o Politiche derivanti dal suo stalo di uomo libero, di cittadino, di membro di una famiglia; e dalla sua posizione di uomo avente una certa Religione, una determinata Professione, un particolare Domicilio. Tediamo queste modificazioni Naturali, dell’uomo, e queste modificazioni Sociali, quali effetti abbiano sulla capacità giuridica, o giuridica personalità .