Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/173

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170 modificazioni naturali

ham. I, 5, e .12 §. 1 Dig. de liberis XXXVIII, 2. Alcuui interpreti del Diritto Romano hanno sostenuto, che la testa fosse il segno caratteristico per distinguere, il monstrum o prodigium, dall* ostentum, e lo hanno dedotto dal fr. 14 Dig. de Religiosis XI, 7 ; nel quale per verità si dice soltanto, che supposto un cadavere squarciato in più brani, sepolti separatamente in luoghi diversi, religioso diviene unicamente il luogo ove è sepolta la testa. Oggimai si riconosce da tutti, che la Donna non può generare se non che una creatura umana, e perciò si rigetta la distinzione Romana, fra monstrum ed ostentum, agli effetti giuridici. §. 4 5. Il Diritto Romano prendendo a norma la natura, distinse 1’ età e la conseguenziale capacità ai Diritti in più gradi successivi ; ma nella sua rozzezza e nel suo materialismo primitivi, ebbe riguardo principalmente a due fenomeni sensibili: la parola e la facoltà di generare ; la parola perchè gli atti del primitivo Diritto Civile Romano si ponevano in essere mediante formule solenni e sacramentali, che faceva di mestieri pronunziare da se; onde il non parlante era incapace di simili atti ; nè si ammetteva che altri potesse farli per lui. A questi criterj puramente materiali, per opera del Pretore e poi degli Imperatori fu sostituito, o almeno posto a lato, un criterio più giusto e più spirituale : lo svolgimento delle facoltà del1* intelletto. §. 4 6. V infamia, è il primo periodo della vita umana ; infante ( infans ), è parola che indica la mancanza della parola ; ( infans, significa non fans, qui fari non potest ). L’ infante è per Diritto Romano incapace di fare qualunque atto, tuttoché a lui vantaggioso (fr. 1. §. 15. Dig. de oblig. et act. XLIV, 7 ) . Nell’ antico Diritto, ripetiamolo, quest’ incapacità derivava dal1’ incapacità tutta materiale, di articolare le parole sacramentali richieste al compimento di qualsivoglia giuridico negozio ; in seguito quell’ incapacità derivò dalla considerazione, che 1’ infante non ha volontà razionale ( nullum intellectum ) . L’ infanzia, la cui durata nel Diritto Romano primitivo non era stata formalmente stabilita, venne poi estesa fino ai’ sette anni ( fr. 1■ %