170 |
modificazioni naturali |
|
ham. I, 5, e .12 §. 1 Dig. de liberis XXXVIII, 2. Alcuui interpreti
del Diritto Romano hanno sostenuto, che la testa fosse
il segno caratteristico per distinguere, il monstrum o prodigium,
dall* ostentum, e lo hanno dedotto dal fr. 14 Dig. de Religiosis
XI, 7 ; nel quale per verità si dice soltanto, che supposto
un cadavere squarciato in più brani, sepolti separatamente
in luoghi diversi, religioso diviene unicamente il luogo ove è
sepolta la testa. Oggimai si riconosce da tutti, che la Donna
non può generare se non che una creatura umana, e perciò si
rigetta la distinzione Romana, fra monstrum ed ostentum, agli
effetti giuridici.
§. 4 5. Il Diritto Romano prendendo a norma la natura, distinse
1’ età e la conseguenziale capacità ai Diritti in più gradi
successivi ; ma nella sua rozzezza e nel suo materialismo primitivi,
ebbe riguardo principalmente a due fenomeni sensibili:
la parola e la facoltà di generare ; la parola perchè gli atti
del primitivo Diritto Civile Romano si ponevano in essere mediante
formule solenni e sacramentali, che faceva di mestieri
pronunziare da se; onde il non parlante era incapace di simili
atti ; nè si ammetteva che altri potesse farli per lui. A questi
criterj puramente materiali, per opera del Pretore e poi degli
Imperatori fu sostituito, o almeno posto a lato, un criterio
più giusto e più spirituale : lo svolgimento delle facoltà del1*
intelletto.
§. 4 6. V infamia, è il primo periodo della vita umana ; infante
( infans ), è parola che indica la mancanza della parola ;
( infans, significa non fans, qui fari non potest ). L’ infante è
per Diritto Romano incapace di fare qualunque atto, tuttoché a
lui vantaggioso (fr. 1. §. 15. Dig. de oblig. et act. XLIV, 7 ) .
Nell’ antico Diritto, ripetiamolo, quest’ incapacità derivava dal1’
incapacità tutta materiale, di articolare le parole sacramentali
richieste al compimento di qualsivoglia giuridico negozio ; in seguito
quell’ incapacità derivò dalla considerazione, che 1’ infante
non ha volontà razionale ( nullum intellectum ) . L’ infanzia, la
cui durata nel Diritto Romano primitivo non era stata formalmente
stabilita, venne poi estesa fino ai’ sette anni ( fr. 1■ %