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14 la guerra [1254]

Spiegò Innocenzo in tal punto il vessillo della Chiesa, correndo l’anno milledugentocinquantaquattro; occupò Napoli con l’esercito; mandò oratori e frati a sollevare i


    chiama cives oppidanos, cives liberos; e nota espressamente ch’essi godeano libertà e franchige, non juxta Galliæ consuetudinem. Il vocabolo cives liberos, usato con tal significazione, ci rende certi della esistenza delle corporazioni municipali.
        Perciò io tengo per fermo, che le nostre municipalità, avanzo de’ tempi greci, romani, bizantini, e forse non distrutte da’ Saraceni, i quali non aveano la smania di vestir tutto il mondo alla lor foggia, furono parte dell’ordine dello stato nei tempi normanni: che anzi, crescendo gli umori municipali in Sicilia sì come nella terraferma italiana l’imperator Federigo pensò ripararvi dall’una parte con le minacce, dall’altra con le concessioni: che, falliti i disegni repubblicani del 1254, le municipalità sotto Manfredi e Carlo d’Angiò continuarono ad essere un utile strumento di governo, massime nella riscossione delle entrate pubbliche, nell’armamento delle navi, de’ fanti, e simili bisogni pubblici: che nella rivoluzione del vespro senza dubbio si levarono a maggior potenza, senza mutare perciò i loro ordini semplici e gagliardi: e che sotto gli Aragonesi la esclusione de’ nobili dagli ordini municipali, e la istituzione dei giurati, furono senza dubbio grandi passi, ma non costituirono l’importanza del governo comunale, che stava nelle adunanze popolari. I giurati furono dapprima un tribunato, o un pubblico ministero, che vegliava alla retta amministrazione della giustizia nel proprio comune, e alla condotta degli uficiali regi; nè amministravano in quella prima istituzione le cose del municipio, ch’è stato per lo più un uficio insignificante, e, come dicono gl’Inglesi, «servente il tempo,» e stromento docilissimo del potere assoluto.
        Oltre a ciò è noto, che nelle monarchie feudali le nazioni furon piuttosto aggregati di vari piccioli corpi politici, che comunanza di uomini regolata dall’azione diretta del governo. Il poter sovrano in molte parti dell’ordinamento civile non operava su gl’individui, ma su i loro rappresentanti: volgeasi a ciascun corpo di vassalli feudali per mezzo del barone, a ciascun corpo di borghesi per mezzo della municipalità. Ondechè, se in tutt’altra monarchia feudale de’ secoli XII e XIII era ormai necessaria la esistenza delle municipalità, sembrerà impossibile che mancassero in Sicilia, ove la feudalità nacque sì moderata; ov’erano molte proprietà allodiali, grosse e superbe città, e perciò una vasta massa di popolazione su la quale il governo non avrebbe saputo agire senza il mezzo de’ corpi municipali, massime in ciò che risguardasse la contribuzione ai bisogni, pubblici, sia con servigio personale, sia con moneta.