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28 origini della zecca

contemporanea, ma che per la maggior parte dev’essere copiata dall’intestazione dell’epoca, vi è grave diversità, perchè i diplomi del primo genere sono chiamati privilegium confirmationis imperatoris, mentre quelli di Berengario, di Ottone e anche il controverso di Lotario sono intitolati pactum inter — ecc, il che assai bene definisce la loro diversità essenziale.

I diplomi del primo tipo continuano da Lotario I nell’841, senza interruzione, sino ad IJgo re, e si ripetono ad ogni cambiamento di sovrano. L’ultima rinnovazione è di Ottone I nel 964 sul testo originario del primo Lotario senza tener conto delle aggiunte fatte posteriormente. Il patto invece di Berengario si riproduce per un’epoca assai lunga con quelle modificazioni ed aggiunte che vengono suggerite dalla politica del momento, ma continua per molti sovrani, anche quando Venezia aveva raggiunto una completa indipendenza ed una potenza ragguardevole. E dunque assai probabile che il documento in questione appartenga al tempo dei documenti che gli sono consimili, piuttosto che a quelli di un secolo prima, e precisamente non più tardi del 980, perchè somiglia interamente ai due trattati del 953 e 967, e non ha quelle modificazioni che furono aggiunte al testo originario, e particolarmente una specie di proemio che fu introdotto nel trattato con Ottone II (983) quando vennero sopite le dissensioni fra i Veneziani e l’impero per causa dell’uccisione di Candiano. Esaminiamo dunque tranquillamente i punti controversi del trattato contestato attribuito a Lotario I.

Cominciamo dalla data posta in principio del documento, come in quelli di Berengario in poi, e non in fine come nei documenti più antichi. Il documento dice: “Hlotarius divina ordinante providentia imperator augustus. Anno imperij ejus vigesimosexto, octavo kalendas Marcij. Papiae civitatis palatio. Hoc pactum, suggerente ac supplicante prò gloriosissimo duce veneticorum, inter veneticos et vicinos eorum constituit ac describere iussit, ut ex utraque parte de observandis hijs constitutionibus sacramenta dentur, et postea, per observationem harum constitutionum, pax firma inter illos perseveret». Ora S. Quintino osserva giustamente che l’anno 840 non può