Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/27

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«versa causale dél. debito, cioè’che abbiano per, corrispettivo.il godimento di stabili piuttostochè un: mutuo.od altro, poichè | sempre esiste obbligazione di pagare una somma.

_ dero soltoporrea tributo. proporzionale i contratti che’ sí fanno per scrittura privata, rimane dimostrato che non’è cosa ingiusta, ma consentanea al principio : adottato lo° assog- gettare anche le scritture di locazione ad -un diritto di bollo

proporzionale. La tassa di lîre una per. mille, calcolata. sul

. facilmente pagata, e di qualche entitá il prodotto. Coll’articolo $ del progetto si mira allo scopo che si paghi il diritto di bollo proporzionale per la seconda, terza e quarta delle lettere di cambio allorchè le medesime servono di titolo come la prima lettera, cioè quando furono separatamente negoziate, il chè è giusto. Si tende pure con tale arlicolo ad agevolare la prova che la prima lettera di cambio soddisfece

diritto possano ammettersi al bollo la seconda, terza e quarta. Queste modificazioni ed aggiunte alla legge del 1850 sono suggerito: ‘dall’esperienza, € perciò la Commissione non po- teva. non collaudarle. 7 L’esperienza ha pure comprovato che molte sono le frodi che si commettono dai possessori di lettere di cambio od effetti di commercio ; ad evitarie molto può giovare la proi- bizione proposta all’articolo 26 alle Banche, alle societá ed . fagli stabilimenti pubblici d’incassare somme risultanti «da «cambiali ‘od effetti negoziabili che non abbiano pagato il diritto di bollo. Tutti hanno obbligo di ‘osservare la legge, ma inspecial modo debbono considerarsi astretti quegli sta- bilimenti che prendono vita da essa, ed ai quali si accorda ‘special tutela, protezione e vigilanza; ragionevole quindi «egli è che vengano chiamati a cooperare al fine che le dispo- - ‘sizioni-rifiettenti il bollo siano osservate. i ‘Le altre prescrizioni contenute negli articoli del progetto «che riflettono Ja carta per il commercio e le scritture private

wolte citata legge del 4850, che la Commissione ravvisò utilé di mantenere. :

-

CAPO IV. ú Mi

Nel capo. IV del progetto sono enumerati gli atti e seritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto pel “ bollo, gli uni in ragione ‘della dimensione della carta e gli altri con diritti fissi qualunque sia la dimensione, avoto Bol tanto riguardo alla diversa destinazione.

Non è profittevole; e direbbesi quasi impossibile, che lo Stato. fabbrichi carta -di tanti prezzi e dimensioni da ‘poter servire a tutti gli usi, e massime alla formazione dei libri,

{registri esimili, salvo introducendo un’uniformitá che diffi- cilmente si concilierebbe colle esigenze dei privati e coi loro ‘bisogni ; è quindi utile di lasciare libero ad ognuno di va- lersi pet certi determinati usi di quelle qualitá di carta che meglio loro convengono. A. questo fine. è diretto il bollo straordinario 0 visto per bollo.

perceversi in ragione della dimensione della carta. Sebbene _ Ja legge del 1835 fissasse il massimo diritto a sole lire 1 20 per ogni ‘carta che avesse dimensioni maggiori ‘del foglio da protocollo, e nell’afivale progelto siansi in vece proposte + dire quattro, tuttavia la Commissione non ravvisò eccessivo, nè questo, nè gli altri minori diritti, avuto riguardo alle di- . verse dimensioni della carta ed agli usi cui è destinata ; anzi

| SESSIONE DEL 1853- ra

D’altronde se si considera che.colla legge del 1850 si vol-

totale della durata della locazione; siccome modica sará piú

il diritto-proporzionale, al fine che senza pagamento di nuovo

«non sono salvo la riproduzione di-quelle contenute nella piú i

All’articolo 31 del progetto sono fissati i diritti di bollo da |

- parvegli piú giusta la tassa perchè piú Proporsichae ali "amm ’piezza dei fogli. |

Passando all’esame dei “diritti lisi che si ‘applicano qualun-

que sia la dimensione della carta, rilevò la Commissiohé che

«quello. di lire 1 60 serve unicamente ai passaporti all’estero

ed è lo stesso stabilito dalla legge del 1936, accresciuto del terzo per la legge del 1850; quello da lire 1 colpisce. le pa-

tenti degli esercenti arti. liberali, industria. e commercio, ed n - è giá fissato dalla ‘felativa legge in ‘tale misura. È

A tentesimi 80 è fissata la carta per passaporti all’interno,

.nel.che non vi è cambiamento della tassa attuale. .;.;

Non cosí per le polizze di carico e lettere di .vettora che dalla: legge dei 1856 erano ‘Assoggetlate al solo diritto di centesimi $0, che coll’aumento del terzo ora si paga în cen-_ tesimi 65. I commissari non disapprovarono ‘un tale: au- mento, sia perchè non è considerevole, sia perché Ie ‘lettere di vettura e le polizze di-carico generalmente si riferiscono ad oggetti di valore tale dal permettere di‘ sopportare. una

_tale imposta. = Ù

Finalmente si prescrive negli altri numeri il bollo da cen- tesimi cinquanta per atti o scritti che ‘hanno analogia con: quelli per i quali è obbligatorio l’uso di carta bollata da pro-

| tocollo da centesimi cinquanta, e per alfri atti o scritti che

non potrebbero dichiararsi esenti dall’imposta del bollo a fronte di quelli che si dichiararono soggetti. Vi aggiunse la Commissione la carta per le consegne delle successioni in conformitá del progetto di legge sottoposto alla Camera con- tenente la tassa sulle successioni.

Giusta il disposto dalla legge del 1850, i libri e degli di

. commercio sono soggetti al diritto di bollo di centesimi 18

per foglio, ed ora si propone di portarlo ‘a centesimi 20,

Non ha potuto a meno la Commissione di ravvisare modica - questa tassa ,. considerando che ponno sottoporsi al bollo libri composti di fogli di considerevole ampiezza, e che avuto riguardo alla destinazione dei medesimi ed alla foro durata, il diritto’ di centesimi 20 per foglio non’ può dirsi rilevante. Ma riflettendo che la modicitá della tassa fará che i commer- cianti saranno piú arrendevoli all’osservanza della legge, e quindi il prodotto sará meglio assicurato ; e considerando ál- tresí che venne il commercio testè colpito da una imposta cui prima non era soggetto, ha giudicato d’ammettere la propo- sizione del Ministero,

Importa però d’avvertire che essendovi attualmente molti libri con fogli in bianco bollati a centesimi 48, è giusto il provvedere per regolamento che vengano ammessi al nuova

‘bollo pagando il solo supplemento del diritto. Nello stesso

modo che quando si fanno delle innovazioni nel prezzo o

.nella qualitá della carta bollata si provvede pel cambio della

medesima, è giusto che i commercianti ottenganò il risarci-" mento dei diritti di bollo pagati Pella carta dei loro libri che. non hanno consumata. i ; Gli altri scritti per i quali è proposto il diritto di bollo a centesimi 20, e di centesimi 8 giá sono attualmente tassati nella stessa proporzione, ed.il diritto di centesimi 1 peri giornali e fogli periodici provenienti. «dall’estero è coriforme a; QI fissato dalla legge del 1850 pure volte menzionata.

CAPO V.

Nel capo V si enunciano gli “atti e scritti che si ponno

iS

| fare in carta libera, ma che debbono essere bollati” prima di

farne uso. È da ricordarsi che tale enunciazione è _ fatta prin-o cipalmente allo scopo di togliere dei dubbi e meglio chiarire quali sono gli atti da farsi in darta bollata o soggetti al diritto di bolle, € cosí per semplice norma, e noú tassativamente,