Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/28

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stantechè il sistema adottato nel progetto pe d’incaricare gli atti soggetti al bollo, e di assoggettare tutti gli altri non in- dicati ad essere sottoposti al bollo prima di farne uso.

Ciò premesso, ed esaminando sotto tal punto di vista l’ar- ticolo 32, si ravvisò sufficientemente indicativo.

Se non che niuna disposizione esiste in proposito delle ri- cette dei medici e dei chirurghi, dal che ne conseguirebbe che non dovrebbero farsi in carta bollata, nè assoggettarsi al bollo straordinario perchè non contemplate nè nel capo terzo né nel capo quarto. Ma qualora se ne dovesse far uso in giu- dicio dovrebbero, per ii generale disposto del numero 25 dell’articolo 32, essere bollate allo straordinario a seconda della loro dimensione stabilita nell’articolo 14; e siccome sulla carta che non eccede i 1 decimetri quadrati deve ap- plicarsi il bollo da centesimi 50, ne conseguirebbe che non poltreLbersi le ricette produrre in giudizio, od altrimenti usarne, salvo pagando per ognuna centesimi 50. Non occorre di dimostrare a lungo gli inconvenienti che ne nascerebbero, e l’impossibilitá alla massima parte dei creditori per ricelte mediche di provocare giudicialmente la riscossione de’loro averi, o provocandola come riescirebbe onerosa per i debi- tori. Quindi la Commissione propone, in aggiunta alla dispo- sizione in questo capitolo contenuta, che le ricelte debbano essere assoggettate, quando se uve fa uso, al bolio da cinque centesimi caduna.”

Si propone un modico diritto sul rifiesso che verrá pagato per lo piú dalle persone quasi povere, contro le quali piú sovente sono rivolte le instanze giuridiche per la riscossione di consimili crediti, e per la considerazione altresi che il maggior numero delle ricette si riferiscono a medicinali di poca spesa, e sarebbe poco equitativo di gravarle di un’im- pasta che sovente la eguagliasse, 0 di poco si scostasse,

CAPO YI

Nell’enumerazione fatta in questo capo degli atti o scritti che ponno farsi gli ani di seguifo agli altri, si contengono a un dipresso le disposizioni di cui nella legge del 1836 con alcune poche aggiunte, le quali mirano a risolvere dei dubbi, ovvero ad applicare gli stessi principi ad atti o scritti non specialmente contemplati in detta legge.

Si ammise anche qualche facilitazione relativa massima. mente alle quitanze ed alle deliberazioni delle pubbliche am- ministrazioni, delle quali facilitá non occorre di dimostrare la convenienza, risultando evidente dalla semplice lettora degli articoli.

CAPO VIL

Nel capo settimo che rifleite il procedimento e le pene sono pressochè intieramente riprodotte le disposizioni delle leggi del 1836 e del 1850, la evi applicazione siccome non suscitò gravi inconvenienti, cosí la Commissione ha L. di doverle ammettere, perchè specialmente in tali materi Vesperienza vuolsi avere per guida a preferenza di p esinalgi fegretici ed astralli.

Ravviso tuftavia da modilicarsi articolo 34% per eviti

Vinconveniente che può nascere dall essere í contrasven! posti nell’alteraaliva o di lasciaro a man i degli Governo gli atti seriiti o ee tri í

venzione anche a fronle i qual

erno, Divo

rupenia: na, fue

tore di ritirare Je carte, conchè le presenti al giudice prima

della sentenza, e paghi contemporaneamente le multe ed i diritti di bollo ricliesti.

Altra modificazione vicne pure proposta all’articolo #i ed all’articole 2% che vi ha relazione ove si proibisce ai notai, segretari, causidici ed altri funzionari di ricevere in deposito carte soggette al bollo non bollate, e si obbligano a presen- tare e dare visione agli agenti del Governo dei libri e registri e carte qualunque, dal che potrebbe inferirsene che sia lecito agli agenti medesimi di richiedere la presentazione e visione I di futte indistintamente le carte che esistono presso i pub - i blici ufficiali e funzionari predetti onde riconoscere se per i avventura ve ne sieno delle redatte in contravvenzione alla | legge sul bollo, il che equivarrebbe ad una perquisizione che i certamente non è da ammettersi, Egli è giusto che gli agenti demaniali possano richiedere la presentazione e la visione Ì

dei libri, registri e minutari da coloro che debbono tenere libri e registri bollati; è giusto che debbano í notai, segre- tarî ed altri pubblici funzionari presentare le carte di cui abbiano fatto uso, anche a solo titolo di deposito, che saranno | da tali agenti indicate, ma sarebbe sconveniente che fossero i obbligati a presentare, a dar visione indistintamente di tutte le carte chie essi ritengono a qualunque titolo sebbene non ne i facciano uso rell’esercizio delle loro incombenze. Si sono per- i ciò modificati detti due articoli in questo senso,

Alle disposizioni che riflettono la prescrizione per ls pene pecuniarie se ne sono aggiunte delle altre al fine d’impedire che duranie il trentennio si possa far uso di alti e scritti senza pagamento di multe, perchè in difetto d’una esplicita ‘dichiarazione al riguardo potrebbero nascere dei dubbi, 0 farsi luogo a frodi pregiudiciali alie finanze. E ciò in confor- mitá anche di quanto venne dal Ministero proposto e dalla Commissione adottato per i diritti d’emolumento nella legge di cui giá vi venne distribuita la relazione.

Considerando finalmente la Commissione che la presente ‘ legge non può compiutamente applicarsi, nè senza incagli,

prima che sia in vigore il Codice di procedura civile, cosí in

conformitá anche da quanto giá praticò la Camera nell’ap- ! provare la suaccennata legge sulle tasse giudiziarie, aggiunse i un articolo prescrivente che questa legge sará osservata a i cominciare dall’epoca in cui sará in vigore il Codice sud- detto, E siccome questa legge contiene il riordinamento di quelle in vigore sulla carta bollata, aggiunse un articolo che le abroga.

Ufficio poco gradito è quello di proporre PAG ni dii

| tributo che giá sopporteno i citiadini; ma fa Commissione | adempi ciò facendo il mandato che da voi le venne, e sona i che chi ben consideri la condizione delle finanze ravviserá essere ufficio di buen cittadino, essere dovere il procurare i i mezzi onde sopperire alle urgenze dello Sfato, e vi pronone perciò ad un ial fine per organo mio l’asozione del progetto di legge presentato dal Ministero colle modificazioni infra tenoriszate,

PROGETTO DI LEGGE,

foglio V’altezca Spr mi h25, ananabarmalene lineata

dssa vigne per cura dell orizzone