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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Art, 2. I diritti sono proporzionali o fissi.

Art, 3, Il diritto proporzionale è stabilito per le obbliga- zioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o li- quidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmessione di proprietá, usufrutto, uso 0 godimento di beni mobili od immobili che sí operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, o per sentenza ed altro atto giudiziale.

È dovuto in ragione dei valori in comune commercio senza

deduzione di debiti, e nelle quotitá rispettivamente stabilite

nella tarifta annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.

È regolato in ragione di venti in venti lire sulle somme 0 valori da sottoporsi alla tassa, Ogni frazione sará computata per lire 20.

Qualora la liquidazione di un diritto produca frazioni di centesimo, ogni frazione sará considerata come un centesimo intiero,

ll diritto proporzionale non sará mai mipore d’una lira per ciascun atto, quand’anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore.

Art. 4, Il diritto fisso è dovuto nei casi non contemplato dall’articolo precedente, e nella quotitá determinata dalla detta tariffa.”

Art. 5. Quando un atto contiene piú disposizioni indipen- denti, o non derivanti necessariamerte le une dalle altre, sará dovuto un diritto particolare per ciascuna di esse, se- condo la sua specie,

Art. 6. Il valore tassabile si desume dagli atti, dalle dichia- razioni delle parti, o dalle loro consegne, in conformitá delle rispettive disposizioni della presente legge pei rami d’impo- sta regolati da essa.

Art. 7. Se le somme o valori sopra cui debbesi esigere un diritto proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di passare una rela- tiva dichiarazione per iscritto nel tempo utile per l’adempi- mento della formalitá cui vanno soggetti gli atti medesimi.

Caro Il.

Disposizioni di esecuzione comuni alle varie tasse.

Art. 8. L’amministrazione demaniale potrá proporre il giu- dizio di perizia sul valore risultante dagli atti, dalle dichia- razioni o consegne di cui all’articolo precedente, sempre quando lo creda inesatto,

Prima però che la medesima sia seguita, si potrá stabilire di concerto tra l’amministrazione e le parti il vero valore in comune commercio degli oggetti sottoposti a tassa,

Art. 9. Serviranno di base per determinare il valore ca- dente in contestazione gli atti pubblici e fe perizie giurate, anteriori non piú di un quinquennio all’aito, alla sentenza cd all’apertura di successione onde nasce il debito della tassa,

Quando però l’amministrazione o le altre parti non voles- sero attenersi a questo modo di valutazione, potranno chie- dere la perizia anticipandone le spese.

Art. 10, I segretari e catastari dei comuni seno fenuti di dar gratuita visione nei rispettivi archivi agli agenti dema- piali dei registri e documenti ivi esistenti, per porli in grado di accertare ammontare delle tasse; e cosí pure di semmi- nistrare loro gratuitamente gli estratti di cui siano richiesti per lo stesso oggetto.

Nel caso di rifiuto o di ritardo non giustificato, l’intendente della provincia vi provvederá sull’instanza dell’agente dema- niale a spese del segretario o catastaro,

Art. 11, La domanda di perizia sará fatta al giudice di mandamento indicato nelie disposizioni speciali riflettenti le varie tasse, con dichiarazione del perito eletto dalla parte instanie.

La perizia sará ordinata entro il termine di cinque giorni dalla domanda, e nel relativo decreto verrá fatta ingiun- zione alla parte contraria di nominare il suo perito entro dieci giorni successivi alla intimazione di detto decreto.

Non devenendosi dalla parte a tale nomina fra quel ter- mine, il giudice nominerá d’uffizio il secondo perita.

In caso di disparere tra i due periti, essi ne eleggeranno un terzo, ed essendo discordi nella scelta, il giudice lo no- minerá d’uffizio.

I periti dovranno presentare la loro relazione entro il termine che verrá fissato nell’ordinanza di nomina, il quale però non patrá mai eccedere i mesi sei.

Trascorso questo termine, senza che il perito o i periti abbiano presentata la Joro relazione, la parte interessata po- trá fare istanza per la nomina di altri periti.

In questo caso i periti surrogati nen avranno alcun di- ritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari rela- tivi agli incombenti cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione,

Art. 12, La parte contro cui la perizia venne promossa sará, con decreto, citata davanti al giudice per essere pre- sente alla asseverazione con giuramento della medesima, e nel relativo verbale si fará risultare delia detta compari- zione e della contumacia.

Art. 13. Quando l’istanza di perizia dovesse aver luogo contro il giudice, suo luogotenente o segretario, verrá por- tata davanti ai giudice viciniore.

Art. Al, Nel caso che i beni soggetti alla perizia si trovino posti fuori del mandamento in cui ha luogo il giudizio, il giudice, a cui si è fatta l’istanza, ordina la perizia da ese» guirsi in qualunque altro mandamento.

Art, 1%. Le notificazioni ed altri atti qualunque dipen- denti dal giudizio di perizia si eseguiranno senza requisilo- rie dal’uno all’altro giudice.

Art. 16. Quando ii correspettivo stipulato, od il valore dichiarate sta inferiore al valore vero accertato con perizia, sará dovuto un supplemento di tassa sopra il detto maggior valore, oltre alle spese del procedimento di perizia, ed ai maggiori diritti che possano essere dovuti in virtú delle die sposizioni speciali mflettenti le varie tasse.

I maggiori diritti o le sopratasse di cui nella presente legge sono considerati come parte del tributo, e non quali penalitá.

Act. 17. Le domande di suppiemento o restituzione di di- ritti saranno promosse a norma delle disposizioni speciali alle varie tasse e nei termini da esse stabiliti,

Art. 18. La domanda fatta da una parte non interrompe la prescrizione a favore della parte contraria.

Art. 19. La domanda di rimborso fatta in iscritto ail’uffi- zio da cui fu operata Ja riscossione servirá, come la do- manda giudiciale, ad interrompere il corso della prescri» zione.

Tale domanda dovrá essere presentata con un ricorso a due originali, uno dei quali sará restituito al ricorrente mu- nito d’ana dichiarazione dell’uffizio stesso comprovante la data della fatta presentazione.

Art. 20. La prescrizione legittimamente interrotta si com- pie col decorso di un successivo nuovo termine eguale a quello siabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge.