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SESSIONE DEL 1853-54

Art. 21, L’azione per le condanne al pagamento delle pene pecunisrie comminate dalla presente legge contro i pubblici fanzionari si prescriverá col trascorso di due anni dal giorno della commessa contravvenzione.

° L’azione per la riscossione delle stesse pene pecuniarie sará prescritta col termine di quattro anni a partire dalla data della sentenza.

Art. 22. Le pene pecuniarie stabilite in somma fissa, od in somma proporzionale determinata, potranno essere volon- tariamente pagate sia prima che dopo il verbale di contrav- venzione.

Saranno anche ammessi i contravventori a tale pagamento volontario, dopo l’istanga fiscale ; ed in questo caso, facen- dosi fede presso il Ministero pubblico del pagamento slesso, oltre quello delle spese, non si fará piú luogo ad ulteriore procedimento.

Art. 23. Quando il giorno della scadenza di un termine fosse festivo, il termine stesso s’intenderá scadere il giorno immediatamente successivo non festivo, i

TITOLO II

DEI DIRITTI D’INSINUAZIONE.

Caro T. Disposizioni generali.

Art. 24. Allorquando un atto contiene mutazione di pro- prietá, usofrutto, uso 0 godimento di beni mobili od immo- bili, si esige il diritto stabilito per gli immobili sulla totalitá del prezzo o valore a meno che nell’atto siano stati desi- gnati articolo per articolo gli oggetti mobili, e sia stato per questi stipalato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili, nel qual caso si esigerá sul detto prezzo il diritto stabilito pei mobili.

Non si avrá riguardo a tale distinzione di prezzo. per le cose che l’articolo 404 del Codice civile dichiara immobili per destinazione, se vengono alienati insieme agli stabili od edifizi alla cui coltivazione od esercizio esse servono.

Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere sará sempre dovuto indistintamente il diritto stabi- lito riguardo agli immobili,

Gli atti traslativi di proprietá immobiliaria, pei quali al- epoca della loro insinuazione siasi pagata la tassa propor- zionale imposta da questa legge, saranno esenti dal diritto di trascrizione ipotecaria portato dal numero 2 delia tabella annessa al regio editto 1i luglio 1822, quando vengano a tale formalitá presentati.

Art. 25. Non si avrá riguardo alle dichiarazioni che le parti facessero dopo la stipulazione dell’atto per designare la distinta natura degli oggetti cedati od alienati.

Art. 26, Gli atti portanti traslazione di proprietá, usu- frutto, uso 0 godimento di beni stabili non situati nello Stato, saranno soggetti al pagamento di un semplice diritto fisso.

Art. 27. La quitanza spedita o l’obbligazione ‘acconsentita fra i contraenti, nell’atto d’alienazione per la totalitá 0 per - una parle del prezzo formante il correspettivo del contratto, non vanno soggetti a diritto particolare.

Art, 28. I diritti dovuti sugli atti soggetti all’insinuazione Saranno a carico:

Dell’acquisitore, cessionario, donatario o deliberatario, nelle vendite, cessioni 0 donazioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili, tauto in proprictá che in usufrutto, godimento od uso;

Del conduttore negli atti di locazione;

Del debitore nelle obbiigazioni per prestito o mutuo;

Della persona liberata nelle quitanze ed altre liberazioni, eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procu- ratori ed amministratori, i diritti delle quali saranno a ca- rico degli individui, corpi o comuni amministrati o commit- tenti. °

In tutti gli altri casi saranno a carico comune delle parti contraenti, in ragione dell’inleresse che ciascuna Ci esse può avere nel contratto. ”

Il tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sará dovuto diritto particolare,

Le parti contraenti ed il notaio saranno tenuti solidaria- mente verso l’erario al pagamento dei diritti, salva ragione di rimborso, per cui il notaio avrá azione solidaria verso le parti.

Art. 29, I diritti per gli atti non soggetti all’insinuazione ma presentati volontariamente alla medesima, saranno a ca- rico della parte da cui è chiesta la formalitá, salve le ra- gioni di rimborso che le possano competere,

Art. 509, Saranno considerati come mobili per l’effetto della presente legge:

4° I fratti pendenti dell’annata alienati separatamente dai beni stabili;

2° I tagli di boschi sí cedui che d’alto fusto, o di piante sparse, da eseguirsi entro un anno dalla data del contratto;

3° Le azioni sopra stabilimenti di commercio od industria, come anche l’avviamento di negozi;

4° 1 porti sui fiumi e terrenti, i battelli, barche, navi © bastimenti, i molini o bagni stabiliti sopra barche o battelli, od altri edifizi galleggianti, qualora il contratto non con- templi al un tempo il diritto di tenere ed esercitare detti porti, navi, molini, bagni ed edifizi;

5° I materiali degli uffici da demolirsi entro un anno dalla data del contratto;

6° Il diritto di servirsi della terra, sabbia 0 ghiaia per lo stabilimento od esercizio di fornaci 0 per altri usi, e quello di scavare minerali, pietre, asfalto, carbone fossile ed altri combustibili 0 sostanze qualunque, purcnè tale diritto sia limitato ad un termine non eccedente i trent’anni;

7° I diritti di privativa conceduti dalle leggi agli autori di opere scientifiche, letterarie od artistiche;

8° Le addizioni fatte dall’usafruttuario ai beni usufruiti, pei casi preveduti dall’articolo 511 del Codice civile.

Art. 54. Le dichiarazioni di somme e valori prescritte dall’articolo 7 della presente legge dovranno, per gli atti soggetti all’insinuazione, farsi dalle parti contraenti o da una di esse prima della scadenza del termine entro cui l’atto debbe essere insinuato, ed estendersi appiè della copia de- stinata per l’insinuazione, colla firma della parte dichiarante certificata dal notaio che ha ricevuto l’atto.

Potrá tuttavia estendersi anche in foglio a parte da unirsi alla suddétta copia, munito della stessa firma e certifica- zione.

Negli atti di divisione si dovrá dichiarare il valore del pa- trimonio o della sostanza da dividersi, tanto nel caso di ri- fatta, che in quello di assegnamento eguale, onde regolare la percezione sia del diritto fisso, che del diritto proporzio- nale, cui possono andar soggetti gli atti di tal natura.

L’ommissione di presentare le dichiarazioni sospende l’in- sinvazione degli atti, ed il notaio incorre nelle pene commi- nate per la ritardata formalitá.

Art. 52. Quando in virtú di legge, 0 di riserva espressa, un contraente ha facoltá di dichiarare d’avere stipulato per