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DOCUMENTI PARLAMENTARI

Bensi all’articolo 3 si sono aggiunte le parole: «ed altri

aventi un’amministrazione particolare,» allo scopo di assog--

gettare alle norme comuni anche le istituzioni delle quali è cenno all’articolo 426 del Codice civile, avendoci identitá di ragione e di fine,

E per lo stesso motivo dichiarasi all’articolo 4 che sono pure soggetti all’esame annuale del eomune î bilanci ed î conti delle fabbricerie.

Si ommette invece l’articolo 5 della legge vigente, come assolutamente superfluo ed inutile,

A maggiori dubbi diede luogo l’articolo 6, il quale creava una triplice classe di comuni, in ragione di popolazione e di qualitá.

Esaminata anzitutto in massima la questione se possa dirsi conforme ai principii del diritto costituzionale una classifica- zione dei comuni, la quale o direttamente o indirettamente

induca una qualche disuguaglianza di condizione, la risposta *

non poteva essere dubbia.

Ma, considerata invece la cosa sotto altro aspetto, cioè al solo punto di vista amministrativo, poteva sorgere qualche difficoltá.

Il concetto dell’uguaglianza, per quanto in se medesimo vero e giusto, non può tuttavia essere accettato in modo cosí assoluto, che respinga ogni temperamento ed ogni eccezione, Sarebbe anzi difficile trovar esempio di applicazione assoluta di cotesto principio. Ma al modo stesso che negli uomini le condizioni tanto diverse di capacitá inducono diversitá piú o meno gravi nell’esercizio dei diritti non ostante la naturale uguaglianza; cosí potrebbe parere che le facoliá giuridiche o amministrative dei comuni dovessero venir loro variamente misurate, secondo appunto variano le condizioni della loro capacitá.

E ben sembra che gli autori della legge del 1848 dettas- sero sotto lo. imperio di questa considerazione l’articolo 3 di essa legge.

Senonchè, quando vogliansi definire le condizioni di capa- citá, e piú ancora le differenze di diritto che ne debbono de- rivare, ecco affacciarsi difficoltá insormontabili.

La cifra della popolazione può essa da sola fornirci un cri- terio sufficiente della capacitá giuridica, quando invece l’e- sperienza quotidiana ne insegna che essa è determinata da ben altre circostanze ?

E non avvi anzi una specie di assurditá e di ingiustizia ffagrante nel fare della capacitá giuridica una questione di cifra?

L’altro dato preso a calcolo dalla legge del 1848, laiqualitá cioè di capoluogo di divisione o di provincia, o si risolve nel primo o è di un’ assoluta nullitá ed insignificanza.

Mentre impertanto lo stabilire varie classi di comuni urta col canone fondamentale dei Governi rappresentativi ed avrebbe contrario il sentimento pubblico, darebbe pur luogo a inestricabili difficoltá per la determinazione delle basi della ideata distinzione. °

Nè per ultimo saria cosa agevole il definire quali diritti si potrebbero concedere a certa classe di comuni, quali a cer- altra.

Tant’è che la legge del 1848, che proclamava una triplice classificazione dei comuni, rifuggiva poi dallo introdurre al- cuna differenza giuridica fra le varie classi, stando contenta a prendere la rispettiva cifra di popolazione o la qualitá di capoluogo di divisione o di provincia, a base sia del numero dei membri del Consiglio comunale, sia della qualitá del va- lore locativo richiesto per una classe di elettori, Ed anzi sotto questi medesimi rispetti appariva difettosa quella divi-

sione, poichè erano pur tuttavia necessarie disposizioni ecce- zionali per comuni aventi una popolazione sopra gli ottantamila abitanti.

Laonde, se ragion voleva che si tenesse a calcolo, nello applicarvi la disposizione della legge, la condizione speciale dei comuni ed in ispecie la maggiore o minore loro impor- tanza, in riguardo anche della maggiore o minor popolazione, parve piú spediente il nrovvedervi con apposite prescrizioni in ogni singolo caso, anzichè procedere per via di una classi- ficazione generica, e perciò stesso incerta, indeterminata e pericolosa.

Caro I. — Dei Consigli comunali.

SI. — Numero dei consiglieri.

L’articolo 5 del progetto, determinando il numero dei con- siglieri comunali, si scosta doppiamente dalla legge attuale, sia cioè col ridurlo a proporzioni minori, fissandone a 80 î membri nei comuni oltre le 80,000 anime, a vece che sono 80, giusta la legge attuale, ed accrescendo inoltre di una le categorie.

La cifra dî 80 parve eccessiva anche per le prime cittá del regno, e la esperienza ha giá dimostrato come sia difficile il trovare altrettanti cittadini disposti a trascurare i loro affari privati per attendere col necessario impegno alla pubblica amministrazione, e d’altra parte il numero di 80 è piú che sufficiente alle esigenze del servizio comunale.

L’aggiunta di una categoria apparí necessaria per manfe- nere una proporzionata gradazione fra il maximum di BO e il minimum di 12; minimum «che può forse, a primo aspetto, parere soverchio, massime in confronto di ciò che si pratica in altri paesi (nel Belgio i comuni di 5000 anime hanno 9, quelli di 2000 7 consiglieri), ma che pure si reputò non do- versi ridurre, sie, perchè abbiavi un freno alla preponderante influenza di poche famiglie, sia perchè di tal maniera nei co- muni montani e divisi in piú frazioni, che tra noi abbondano, possa ciascuna d’esse avere i suoi rappresentanti; piú i Con- sigli delegati, riuscendo, a tenore del progetto e per causa delle molte attribuzioni in loro trasfuse, piú numerosi, è pure necessario che il Consiglio comunale hon si riduca di troppo per mantenere una giusta proporzione fra esso e il Consiglio delegato che ne emana.

La legge del 1848 aveva previsto il caso in cui non vi fossero eleggibili in numero sufficiente, e sfatuiva che interverreb- bero al Consiglio tutti gli elettori eleggibili (articoli 8e 17). Non si credette pur opportuno di ripetere quella disposizione perchè le nuove basi nel progetto assegnate al diritto di elet- torato escludono affatto la possibilitá di quella ipotesi.

Invece si propone l’annessione alla legge di una tabella di classificazione dei comuni, in ragione di popolazione, da rive- dere ogni decennio in eonfronto all’ultimo censimento offi- ciale.

$ 2, — Eleltori comunali.

Qui può dirsi che veramente incominci l’applicazione di quei principii di Jarga e fiduciosa politica, ai quali volle il Governo informato il progetto che vi si presenta.

Dominato da questa convinzione, per cosí dirla, prelimi» nare, che cioè in un ben inteso sistema di libertá tutto si conneite, gli è sembrato che non si potesse proclamare la massima della emancipazione amministrativa della provincia e del comune, senza ad un tempo riconoscere alla pluralitá degli interessati il diritto di intervenire in questa stessa am- ministrazione, Epperò, se le basi e le condizioni fissate al di-