Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/593

Da Wikisource.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

massime quanto alla scelta dei sindaci, ma l’attuale modo di

nomina sembra riunire i vantaggi e non avere gli inconve- .

nienti degli altri che si vorrebbero esperimentati.

Anzitutto lopiniene di chi vorrebbe lasciare ai Consigli comunali la scelta libera del sindaco ripugna sostanzialmente, non direi solo all’indole, allo spirito generale della nostra costituzione politica, ma alla natura stessa del comune.

Se il comune, al punto di vista dei suoi interessi locali, è eute moraie, una persona sui generis, che ha per conse- guenza Ja sua speciale capacitá ginridica, al tempo stesso è

«una frazione dello Stato, è una parte del gran fotto sociale,

è insomma una persona politica. La sua amministrazione porta con sè questo doppin carattere, e deve rispondere a questa duplice natura, IH sindaco, che rappresenta e perso- nifica in sè stesso il comune, ha pertanto anch’esso un doppio carattere di capo cioè dell’amministrazione comunale e di ufficiale del Governo, Sarebbe perciò cosa assurda escludere assolutamente il capo dello Stato, il capo supremo del Go- verno da ogni partecipazione nella scelta di questo funzio- nario.

Posto in massima il concorso del principe nella romina del sindaco, rimangono ancora vari modi possibili,

Esagerando questo concorso proporrebbesi da taluno che potesse il principe scegliere liberamente a capo del comune qualunque persona nella quale avesse fiducia. Ma qui si pecca del contrario eccesso, e non si pone mente che, se ii carattere di ufficiale pubblico comanda il concorso del principe, quello di capo dell’amministrazione comunale, che concorre ad un tempo nel sindaco, non consente rimanga il comune mede- simo affatto estraneo alla di Ini scelta.

Parve mediano fra i due sistemi quello di far concor- rere nella nomina e il Consiglio comunale e il principe, sta- bilendo che questi elegga il sindaco sepra una terna formata da quello.

Cotesto modo di elezione, giá stato altra volta per inizia- tiva parlamentare proposto alla rappresentanza nazionale, non oftenne il di lei suffragio, e meritamente.

Anzitutto avvi equivoco: poichè, quando diciamo che il sindaco deve rappresentare il comune, non si vuol significare che debba rappresentare il Consiglio che è giá esso medesimo una rappresentanza delcomune stesso. Epperciò, se deve con- correre nel sindaco il suffragio dei suoi amministrati, non si richiede punto a tal uopo che esso venga proposto dal Con- siglio, ma basta che egli sia fra i consiglieri.

D’altra parte la prerogativa reale sarebbe soverchiamente

‘ limitata se dovesse scegliere sopra tre soli nomi. Egli è per sè chiaro che in sostanza la nomina del sindaco la farebbe non piú il Re, ma il Consiglio.

Capo V. Caro VI. — Degli uffizí comunali,

— Dei segretari e catastari.

Le variazioni introdotte sotto questi titoli non abbisognano di commenti.

Caro VII. — Delle regole e forme di amministrazione È comunale.

Sezione I. — Beni comunali.

Coerentemente al piú volte invocato principio della necessitá di un’alta tatela governativa per la miglior guarentigia degli interessi locali, il progetto rinnova il disposto della legge vi- gente circa Palienazione obbligatoria dei beni comunali in certi casi speciali; ma, a frenare gli arbitrii, vuole che il pro- getto di alienazione sia comunicato prima al Consiglio comu- nale, poi alla Commissione provinciale, infine al Consiglio di

Stato, sentito il quale, sará reso esecutorio per decreto reale.

Fu pure mantenuta e fa regola che debbano i beni comu» nali darsi in affitto e la eccezione che possa continuarne l’uso in natura ; ma, a vece che questa eccezione nella legge at- tuale dipende dal beneplacito dell’intendente generale, se- condo il progetto statuisce il Consiglio comunale che sará li- bero di alligarlo o no al pagamento di un corrispettivo; mo- dificazione introdotta per rendere omaggio al principio della libertá d’amministrazione dei comuni.

Quanto agli altri obblighi loro imposti per la migliore am- ministrazione del loro patrimonio rispettivo, mentre non si possono dire gravatorii, gioveranno d’altra parte grandemente ad escludere quei panici timori che alcuni provano appena odono cenno di emancipazione dei comuni,

Sezione IL. — Spese comunali e mezzi per sopperire.

Questi medesimi riflessi, e inoltre la necessitá di provve- dere al regolare andamento di quei servizi pubblici che, seh- bene affidati al comune, collegansi però strettamente coll’in- teresse generale, persuase una minuta classificazione delle spese comunali, aggiungendo alle obbligatorie alcune che la legge del 1848 non contempla, ma che abbastanza sono di- mostrate necessarie dal loro stesso titolo.

Furono pure specificamente determinate le imposte che parve si potesse permettere che i comuni stanzino quando non possono altrimenti far fronte ai loro bisogni, vietate però

. d’ora innanzi le tasse focolari e personali, perchè vagliono

considerarsi giá comprese nella imposta mobiliare e perso- nale non ha guari estesa a tutto lo Stafo. E in previsione del caso in cui Ie imposte consentite ai comuni non bastino ai bisogni, fu pure mantenuta la facoltá di stanziare una sovrim- posta sulle contribuzioni dirette, con: che. però nè eccedasi la media del decennio precedente, nè la metá dello ammon=- tare delleimposte direite portate a favore dello Stato nei ruoli comunali dell’anno antecedente.

‘Le quali prescrizioni e limitazioni niuno vorrá dire con- trarie allo spirito di libertá, al quale vuolsi informata tutta la presente legge. Non può infatti reputarsi vulnerata la li+ bertá per ciò che si usino le precauzioni acconcie a prevenire gli scialacqui e gli oneri superiori alle forze: d’altronde la legge che regola non viola mai la libertá: allora questa peri» cola quando è fatta dipendente dal capriecio, dall’arbitrio del - l’uomo. Ma quando la legge è che comanda o vieta, e quando la legge è uguale per tutti, la libertá ne ha protezione e tu- tela, non oppressione o detrimento.

E cotesti limiti alla facoltá di creare od ampliare ba)zelli sono tanto piú necessari che pur troppo molti comuni hanno giá trovato modo di abusare sino delle ristrette facoltá loro lasciate dalla legge in vigore, e ne fa testimonianza il rapido e non sempre proporzionale aumento delle imposte munici- pali da alcun anno in qua.

Arrogesi che il timore di eccessi in questa materia è fra le cause principali della opposizione che molti fanno ad ogni allargamento delle libertá comunali: epperò riescono, anche per questo rispetto, tanto piú opportune quelle disposizioni, dacchè varranno a rimuovere qualeupa fra le difficoltá che si attraversano alla desiderata riforma.

Ma è invece un’altra disposizione che può a prima giunta trovare qualche ripugnanza. Previsto cioè il caso in cui sia forza eccedere nella sovrimposta la media sopra indicafa, reca il progetto che vengano in tale ipotesi chiamati in seno al Consiglio, i maggiori imposti del comune in numero uguale ai membri del Consiglio stesso, aderendo i quali, voterassi