Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/594

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senz’altro la sovrimposta; opponendovisi, sará necessaria una legge per autorizzare la sovrimposta.

Può, á prima giunta, parere poco consono questo spediente all’indole generale della nostra legislazione ; ma, se bene si riflette, la nuova legge ponendo anch’essa a base del diritto elettorale it pagamento di una imposta, e cosí riconoscendo che il titelo giuridico è nell’interesse immediato del contri - buente alla buona gestione del fondo risultante dal contri- buto comune, apparirá giusto e naturale che chi ha maggiore interesse, cioè chi piú paga, sia consultato quando appunto trattasi di imporgli un peso piú grave.

Sezione III. — Dei bilanci, del maneggio dei fondi comunali, e dei conti.

Le modificazioni in questa materia arrecate alla legge vi- gente si spiegano da loro medesime.

Sezione IV. — Dei contratti.

l’articolo 184 del progeito modifica l’articolo 764 della legge vigente in questo senso, che mentre a tenore di essa, salvo i casi di urgenza, o si traiti di opere di spesa minore di lire 800, debbono i contratti comunali avere mai sempre luogo all’asta pubblica, si propone invece che possano dora innanzi aver luogo per licitazione privata, quando non ee- cedano in valere fe lire 100; ed anche a sola trattativa pri- vata, se l’intendente, per ragioni di interessi speciali del comune, a ciò lo autorizzi.

La convenienza di guadagnar tempo e di evifare spese, talvolta assai gravi, per oggetti dí poca entitá persuase que- . sta modificazione.

Inoltre, onde proteggere piú efficacemente il comune con- tro gli intrighi che potessero venire orditi a suo danno, si conferirebbe all’intendente il diritto di fare seguire nel suo uffizio gli incanti o la stipulazione dei contratti, bene inteso in concorso del sindaco o di altro deputato del comune.

Per ultimo parve spediente supplire ad una lacuna della legge attuale determinando per minuto tutte le formalitá o norme per gl’incanti, concordandole principalmente colle di- sposizioni del progetto del Codice di processura civile attual- mente in corso.

Capo VIII. — Polizia urbana e rurale, e regolamenti edilizi.

Nella sostanza questo capo riproduce le disposizioni della legge del 1848, salva qualche variazione di poco momento, Reca inoltre con sè un’aggiunta di maggiore rilievo, diretta ad attribuire all’amministrazione comunale il mezzo di attuare nelle costruzioni urbane i miglioramenti richiesti dalle leggi dell’igiene e dai progressi della civiltá.

Si è soppressa la facoltá giá spettante ai municipi di rego- lare la tassa della macina, come contraria ai principii di li- bertá che devono regolare d’ora innanzi i commerci e le in- dustrie, e, se invece si conservò quella relativa alla tassa dei combustibili, questo avvenne per motivi speciali alla Sar- degna.

Si soddisfece, crediamo, ad un desiderio generale autoriz- zando i municipi ad obbligare i proprietari delle case situate pel perimetro dell’abitato, a fererne, nelle ore di notte, chiusi o illuminati gii accessi verso le pubbliche vie, ed a vietare che si abitino le case nuove, per un periodo deter - minafo, secondo le circostanze, non però oltre due anni.

Un triennio è assegnato ai comuui per convertire in re- golamenti di polizia urbana e rurale i loro bandi politici e campestri.

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E per uliimo, a termini del progetto, potranno i Consigli comunali, con appositi regolamenti edilizi, determinare il tracciamento delle vie pubbliche nell’interno dell’abitato, e gl’ingrandimenti del medesimo; imporre nei casi d’ingrandi- mento l’obbligo ai costrattori di case di somministrare siste- mata ad uso pubblico la metá della via da stabilirsi lungo la medesima, secondo il piano d’ingrandimento, ed anche di fiancheggiaria di portici ad uso pubblico; il che tutto con- cerne l’interesse della popolazione e del commercio, mercè la sicurezza ed il comodo del transito,

Inoltre pel decoro delle pubbliche vie, e nell’interesse de- l’igiene pubblica, i regolamenti edilizi potrebbero fissare Pal- tezza massima delle case in ragione della larghezza delie vie, ampiezza dei cortili interni, la forma esterna dei fabbricati, l’elevazione minima delle camere.

Le quali prescrizioni, mentre non eccedono punto i limiti naturali del potere amministrativo iocale, sono per sè mede-. sime di tanta utilitá e giustizia, che basterá Io averle accen- nate.

Capo IX. — Afttribuzioni dell’autoritá governativa rispetto all’amminisirazione comunale.

Dalie disposizioni che definiscono ia naiura e i Jimiti delle deliberazioni dei Consigli comunali appare come siasi allar- gata la sfera delle loro facoltá; dalle prescrizioni del presente capo risulta quale sia ia tutelare ingerenza tattavia riservata all’autoritá governativa, in guisa che, a farsi un adeguato con- cetto del caraltere complessivo della propostavi riforma, ba- sterá che siano insieme ragguagliate le disposizioni di cotesti due cani.

Le osservazioni superiormente svolte giá hanno chiarito il concetto fondamentale della legge: lasciare alle amministra- zioni locali una piena libertá di azione in tutto quanto ri- guardi i loro interessi particolari, salvo trattisi dí toccare al patrinsonio od impegnare l’avvenire del comune, perchè il patrimonio comunale nen è la proprietá esclusiva di una ge- nerazione, ma sí quella di una societá che non muore. 01- trechè «le condizioni dello Stato medesimo sono troppo stret- tamente connesse con quelle dei comuni, perchè non debba riservarsi al Governo il mezzo d’impedire che le sorti future di questi possano trovarsi compromesse per effetto d’improv- vide e capricciose risoluzioni» (1).

Bensí l’azione del Governo nou deve essere positiva, ma semplicemente negativa; siccome cioè il solo titolo della in- gerenza che si vuole concedergli sta nella convenienza di un’alta tutela che egli eserciti sui comuni pel generale van- . taggio, cosí non dovrá avere altra facoltá fuor quella d’im- pedire il male in quei casi nei quali si temette che Ie conse- guenze ne potessero essere eccessivamente gravi,

A tale intento le deliberazioni tutte quante dei Consigii comunali vanno divise in due categorie : le une abbisognano di una espressa autorizzazione, cioè quelle indicate ai nu- meri 3, 4,5 e 6 dell’articolo 80 del progetto, che vogliono essere approvate dal governatore civile, avuto il parere del Consiglio di Governo, e quelle di cui ai numeri 7, 8, 9, 10, 11,42, 13-e I dello stesso articolo, che sono approvate dall’intendente, Le altre invece non hanno uopo di conferma.

Tutte indistintamente le deliberazioni dei Consigli, fra cinque giorni dalla data o dalla pubblicazione, sono da tras- mettere per copia all’intendente ; ma con qualche differenza circa il seguito. Quelle della prima specie, ossia le delibera- zioni per le quali la legge non vuole l’approvazione espressa,

(1) Relazione del Consiglio di Stato.