Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/60

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servativi, ed ai capitali di prezzo a frutti compensativi. Questi certificati delle iscrizioni, ed annotazioni verranno esibiti alla direzione generale del debito pubblico, la quale se ne varrà per notare gli opportuni, e relativi vincoli sulle matrici delle cartelle della rendita attri buita ai luoghi pii, e pubblici stabilimenti in compenso dei titoli affrancati, e già intestata come vincolata.

Art. 33.° La stessa direzione del debito pubblico, sotto l’estratto ipotecario, di cui nel precedente articolo, rilascerà a quelli, che abbiano adempito le prescrizioni sopra riferite un certificato del seguìto notamento dei vincoli sulle matrici della rendita corrispondente. Questo certificato presentato al conservatore delle ipoteche sarà titolo sufficiente per procedere al cancellamento, o restrizione delle annotazioni, e iscrizioni riportate nell’estratto suddivisato.

Art. 34.° A cura egualmente di coloro, che avranno affrancato, o redento i pesi sopramentovati, dovrà legalmente notificarsi copia conforme del certificato rilasciato dalla direzione del debito pubblico, e la fede del cancellamento, o restrizione, rilasciata dal conservatore delle ipoteche a tutti i creditori, che dai registri ipotecarj apparisse avere diritto sopra proprietà, e titoli affrancati, e redenti; che perciò rimarranno liberi da qualunque vincolo, o peso per ministero di legge.