Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/61

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Art. 55.° Le spese tutte occorrenti per gli atti indicati nei precedenti articoli saranno ad esclusivo carico degli affrancanti, o redimenti.

Roma data dalla nostra residenza li 9 marzo 1848.

Carlo Luigi Arcivescovo di Nisibi
     Pro-Tesoriere generale Ministro
     delle Finanze.


Angelo M. Vannini Commissario generale
della R. C. A.



( N. 9. ) Statuto fondamentale del Governo temporale degli Stati di S. Chiesa.

14 marzo 1848.

PIUS PP. IX.


     Nelle istituzioni di cui finora dotammo i Nostri sudditi fu Nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche, le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli augusti Nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni, per rappresentare quel maestoso edifizio che erano state dapprincipio.