Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/62

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     Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le provincie, la quale dovesse ajutare il Nostro governo nei lavori legislativi, e nell’amministrazione dello Stato: e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l’esperimento che primi Noi facevamo in Italia. Ma poichè i Nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il benefizio di una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli Nostri, nè fidar meno nella loro gratitudine, non già verso la Nostra umile persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e quest’Apostolica Sede, di cui Iddio Ci ha commessi gl’inviolabili e supremi diritti, e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

     Ebbero in antico i nostri comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana. Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l’un comune dal consorzio dell’altro. Ma Noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due consigli di probi e prudenti cittadini nell’uno da Noi nominati, nell’altro deputati da ogni parte dello Stato mediante una forma