Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/64

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nedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le Nazioni.

Implorato pertanto il Divino ajuto, e udito l’unanime parere dei Nostri Venerabili fratelli Cardinali di S. R. C. espressamente a tal uopo adunati in concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.


STATUTO FONDAMENTALE

PEL GOVERNO TEMPORALE

DEGLI STATI

DI S. CHIESA


Disposizioni generali.


Art. I. Il S. Collegio dei Cardinali, elettori del Sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo.

II. Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l’alto Consiglio ed il Consiglio dei Deputati.

III. Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, l’ordine giudiziario è nondimeno indipendente nell’applicazione delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitate le loro