Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/65

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funzioni per tre anni dalla promulgazione del presente Statuto. Possono essere traslocati ad altro tribunale eguale o superiore.

IV. Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie: ognuno in materia tanto civile quanto criminale, sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono eguali.

V. La Guardia civica si ha come istituzione dello Stato; e rimarrà costituita sulle basi della legge del 5 luglio 1847, e del regolamento del 30 dello stesso mese.

VI. Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato dall’autorità competente. È eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante, nel quale l’arrestato dentro 24 ore è consegnato all’autorità competente.

Le misure di polizia e preventive sono pure regolate da una legge.

VII. Il debito pubblico è garantito, come pure le altre obbligazioni assunte dallo Stato.

VIII. Tutte le proprietà, sia dei privati, sia dei corpi morali, sia delle altre pie o pubbliche istituzioni, contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravii dello Stato, chiunque ne sia il possessore.