Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/67

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apposite leggi verrà regolata in modo da assicurare alle comuni e provincie le più convenienti libertà compatibili con la conservazione dei lo ro patrimonii e coll’interesse dei contribuenti.

Dell' alto Consiglio
e del Consiglio de' Deputati.


XIV. Il Sommo Pontefice convoca, proroga, e chiude le sessioni d’ambedue i Consigli Scioglie quello dei Deputati, convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni. La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tre mesi.

XV. Nessuno dei Consigli può adunarsi mentre l’altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto all’art. XLVI.

XVI. I due Consigli ogni anno sono con vocati e chiusi in pari tempo. L’atto dell’apertura è fatto da un Cardinale specialmente delegato dal Pontefice, ed a quest’unico oggetto si riuniscono insieme ambedue i Consigli. Nel resto i Consigli si adunano sempre separatamente. Agiscono validamente quando sia presente la metà degl’individui dei quali ciascheduno è composto. Le risoluzioni sono prese a maggiorità di suffragi.

XVII. Le sessioni dell’uno e dell’altro Consiglio sono pubbliche. Ciascun Consiglio però si forma in Comitato segreto sulla domanda di dieci membri.