Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/68

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Gli atti dei due Consigli sono pubblicati a cura di essi.

XVIII. Ambedue i Consigli quando saranno costituiti redigeranno il respettivo regolamento sul modo da tenersi nel trattare gli affari.

XIX. I membri dell’alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi l’età di anni 30 ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

XX. Sono desunti dalle seguenti categorie:

1. I prelati, ed altri ecclesiastici costituiti in dignità.

2. I Ministri, il Presidente del Consiglio dei Deputati, il Senatore di Roma e di Bologna.

3. Le persone che hanno occupato o occupano un distinto grado nell’ordine governativo, amministrativo, e militare.

4. I presidenti dei tribunali di appello, i consiglieri di Stato, gli avvocati concistoriali; tutti dopo l’esercizio di sei anni.

5. I possidenti con una rendita di scudi 4090 annui sopra capitali imponibili, e posseduta da sei anni innanzi.

6. E finalmente le persone benemerite dello Stato per distinti servigi, o per