Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/70

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9. I capi o i rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al num. 2., ovvero pagano la tassa di cui al num. 3.

XXIV. Sono elegibili

1. Quei che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi tremila.

2. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di scudi cento annui.

3. I membri dei collegj, delle facoltà, ed i professori titolari delle università di Roma e Bologna: i membri dei collegj di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello.

4. Gli altri enunciati nei num. 4, 4, 5, 6, 7, 8, dell’art. precedente, quando siano iscritti per la metà del capitale notato nel num. 1., ovvero paghino la metà della tassa di cui al num. 2. del presente articolo.

      XXV. Negli elettori si richiede l’età di anni 25, negli elegibili quella di anni trenta: negli uni e negli altri il pieno esercizio dei diritti civili e politici; e perciò la professione della Religione Cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato.