Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/71

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XXVI. Niuno quantunque abbia più domicilii, e per più titoli sia compreso fra gli elettori, potrà dare il voto doppio. Potrà però la medesima persona essere eletta in due o più distretti, nel qual caso l’eletto avrà l’ozione.

XXVII. I collegi elettorali radunati per convocazione fatta dal Sommo Pontefice procedono alla elezione dei deputati nei modi e forme che saranno prescritte dalla legge elettorale.

XXVIII. Al principio d’ogni sessione il Consiglio dei deputati elegge fra i suoi membri il presidente e vice presidenti.

XXIX. I membri di ambedue i Consigli esercitano le di loro funzioni gratuitamente.

XXX. I membri d’ambedue i Consigli so no inviolabili per le opinioni e voti che profe riscono nell’esercizio delle loro attribuzioni.

Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo delle sessioni, ed un mese innanzi ed altro dopo.

Non possono pure essere arrestati per giudizi criminali durante la sessione, se non previo l’assenso del Consiglio al quale appartengono, eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante.

XXXI. Oltre il caso in cui venga sciolto il Consiglio dei Deputati, cessa l’ufficio di deputato: