Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/73

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imposizioni di tributi, e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge.

XXXIV. Non hanno forza le leggi concer nenti le materie di cui all’articolo precedente, se non dopo di essere state liberamente discusse ed accettate da ambedue i Consigli, e munite della sanzione del Sommo Pontefice.

Non possono quindi essere riscossi i tributi, se non sono approvati da una legge.

XXXV. La proposta delle leggi è fatta dai Ministri può pure essere fatta da ognuno dei due Consigli dietro richiesta di dieci dei suoi membri. Ma le proposizioni fatte dai Ministri saranno sempre prima delle altre discusse, votate.

XXXVI. I Consigli non possono mai proporre alcuna legge

1. che riguardi affari ecclesiastici o misti,

2. che sia contraria ai canoni o discipli ne della Chiesa,

3. che tenda a variare o modificare il presente statuto.

XXXVII. Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i Consigli.

XXXVIII. È vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le relazioni diplomatico-religiose della S. Sede all’estero.

XXXIX. I trattati di commercio, e quelle soltanto fra le clausole di altri trattati, che ri-