Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/74

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guardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati sono portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma dell’art. XXXIII.

XL. Le proposte di legge possono dal Ministero essere trasmesse indistintamente all’uno o all’altro Consiglio.

XLI. Saranno però sempre presentati prima alla deliberazione e voto del Consiglio dei deputati i progetti di legge riguardanti

1. il preventivo e consuntivo di ogni anno;

2. quelle tendenti a creare, liquidare, dimettere debiti dello Stato;

3. quelle sulle imposte, appalti ed altre concessioni o alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello Stato.

XLII. L’imposta diretta è consentita per un anno: le imposte indirette possono essere stabilite per più anni.

XLIII. Ogni proposta di legge dopo di essere stata esaminata nelle sezioni sarà discussa e votata dal Consiglio al quale fu trasmessa. Quando sia approvata, e trasmessa all’altro Consiglio, che in egual modo la esamina, la discute e la vota.

XLIV. Se le proposte di legge saranno rigettate da uno dei due Consigli, o se il Sommo Pontefice non dà la sanzione dopo il voto dei due Consigli, in tali casi la proposta non potrà essere riprodotta nel corso della sessione.