Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/75

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XLV. La verifica dei poteri, e la questione sulla validità delle elezioni dei singoli membri del Consiglio dei deputati, spetta al medesimo.

XLVI. Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in istato di accusa i ministri. Se essi sono laici, spetterà all’alto Consiglio il giudicarli, e per quest’unico oggetto potrà radunarsi come tribunale fuori del tempo e del caso di cui all’art. XV., eccettuato sempre il tempo di cui all’art. LVI. Se essi sono ecclesiastici, l’accusa sarà deferita al S. Collegio che procederà nelle forme canoniche.

XLVII. Ogni cittadino maggiore di età ha diritto di fare petizioni dirette al Consiglio dei Deputati negli affari di cui all’art. XXXIII. o per i fatti degli agenti del potere esecutivo riguardanti gli oggetti indicati. La petizione dovrà essere in iscritto e depositata all’officio o in persona o per mezzo di legittimo procuratore. Il Consiglio sul rapporto di una sezione, delibererà se e come averne ragione.

Coloro che fecero le petizioni possono essere tradotti innanzi il tribunale competente dalla parte che si crederà lesa dai fatti esposti.

XLVIII. I Consigli non ricevono deputazioni; non ascoltano fuori dei proprii membri altro che i commissarj del Governo ed i ministri; corrispondono in iscritto unicamente fra loro e col ministero, inviano deputazioni al