Pagina:Raccolta delle Leggi e Disposizioni dello Stato Pontificio - Volume II.djvu/76

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Sommo Pontefice nei casi e forme prevedute dal regolamento.

XLIX. Le somme occorrenti pel trattamento del Sommo Pontefice, del S. Collegio dei Cardinali, per le Congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella de Propaganda fide, pel Ministero degli affari esteri, pel corpo diplomatico della S. Sede all’estero, pel mante nimento delle Guardie Pontificie palatine, per le sagre funzioni, per l’ordinaria manutenzione e custodia dei Palazzi Apostolici, e di loro di pendenze, degli annessi musei e biblioteca, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla corte pontificia, sono determinate in annui scudi seicento mila sulle basi dello stato attuale, compreso un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma sarà riportata in ogni annuo preventivo. Di pieno diritto si ha sempre per approvata e sanzionata tale partita, e sarà pagata al maggiordomo del Sommo Pontefice o ad altra persona da esso destinata. Nel rendiconto o consuntivo annuo sarà portata la sola giustificazione di tale pagamento.

L. Rimangono inoltre a piena disposizione del Sommo Pontefice i canoni, tributi e censi, ascendenti ad un’annua somma di scudi tredicimila circa, nonchè i diritti dei quali si fa menzione in occasione della Camera di tributi nella vigilia e festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.