Pagina:Regno di Sardegna - Decreto 14 marzo 1821 (Carlo Alberto).djvu/2

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o adesione politica, che abbia avuto luogo sino a quest’ora, a condizione che tutti debbano rientrare nell’ordine alla pubblicazione, che sarà fatta del presente, ed obbedire agli ordini, che da Noi verranno dati.

II.

Essendo importante di togliere di mezzo qualunque segnale, che potesse cagionar discordia, e divisione fra i Cittadini, e le Truppe massimamente, è severamente proibito di inalberar coccarde o stendardi di colore, e forma diversa da quelli che hanno sempre distinto la Nazione Piemontese, sotto il Governo dell’Augusta Casa di Savoja.

I contravventori a questo articolo saranno puniti come perturbatori della tranquillità pubblica.

III.

L’atto di abdicazione di S. M. Vittorio Emanuele sarà pubblicato al seguito del presente nostro Decreto.

IV.

Nominata che sia la Giunta provvisoria, da tener le veci del Parlamento Nazionale sino alla sua convocazione, sarà fissato il giorno, che le truppe presteranno il solenne giuramento a Noi, e alla Costituzione del Regno.

V.

Intanto è ordinato a tutte le Autorità civili, giudiziarie, e militari di rimanere al loro posto sino ad ulterior ordine nostro, e di doverne esercitare le funzioni con una fedeltà ed esattezza anche maggiore del consueto, proporzionata cioè ai bisogni della patria.

Dato in Torino il quattordici marzo, l’anno del Signore mille ottocento ventuno.

CARLO ALBERTO.

Dalpozzo.