Pagina:Regno di Sardegna - Regolamento misurazioni territoriali 5 dicembre 1775.djvu/16

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o sia sommarione, indi nel colonnario, e a suo tempo nel catasto.

35.

Compiute tutte le succennate operazioni, e così ultimata la misura, la mappa originale, il sommarione, il colonnario, e ’l libro figurato, verrà il tutto dal Geometra rimesso alla comunità; e vi unirà eziandío tutti gli altri libri, e memorie di campagna secondo il convenuto ne’ capitoli, perchè possa risultare al tempo della collaudazione dell’osservanza del contratto. Intanto la comunità farà constare della seguita rimessione in un atto consolare, in cui saranno descritte tutte le carte consegnate. Poscia sarà in obbligo ricorrere, con copia di esso atto, e senza lunga dilazione, all’Intendente per la deputazione del collaudatore nella persona di un altro Geometra di conosciuta abilità, e probità sperimentata.

36.

Il collaudatore deputato dovrà operare senza l’intervento del Geometra, che ha fatta la misura: e la comunità dovrà provvederlo d’indicanti, e trabuccanti necessarj, e rimettergli non solamente le carte tutte, pezze, e libri descritti nell’ordinato, ma ancora la carta perimetrale depositata negli archivj, che per tal effetto potrà estrarsi da’ medesimi.

37.

Procederà esso secondo la sua perizia a tutti quegli sperimenti, che giudicherà più atti, e accertati per verificare l’aggiustatezza della misura, senza però entrare nella parte riguardante la perifería de’ fondi tra possessore,

 
 
e altro