Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/10

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me nella forma prescritta dalle Regie Costituzioni, quanto a quelli dell’Uditore, o sia Giudice di seconda istanza, e rispetto a questi del Castellano, od altro de’ Giudici, cui sarà commesso dal Vescovo di Novara.

11.

[Maria Joan. Bapt.
9. Aug. 1679.

Rex Car. Em.
1. Aug. 173.2
11. Jul. 1744.
]
In tutte le altre parti degli Stati di S. M. tanto al di qua, che al di là da’ monti, e colli tutti que’ Notai, che non sono specialmente eccettuati, dovranno per l’esercizio del Notariato, e sino a che venga da S. M. altrimenti ordinato, aver la proprietà d’una piazza, o la nomina del proprietario nella conformità, e sotto le pene prescritte dalle Regie Costituzioni lib. 5. tit. 22. cap. 1. §§. 2. e 6.: e potranno i proprietari delle piazze, od i loro sostituiti esercitarle in tutte le provincie degli Stati di S. M., di qua da’ monti, e colli, o di là da essi, secondo che saranno le piazze da loro possedute nell’una, o nell’altra parte rispettivamente; ma non sarà lecito nè agli uni, nè agli altri di estenderne l’esercizio alle provincie di Novara, Tortona, Vigevano, Voghera, Pallanza, valli di Sesia, ed Ossola, e Riviera di S. Giulio, ed Orta.

12.

Potranno però essi Notai provveduti di piazza, che si recassero nelle suddette provincie in qualità di Giusdicenti pedanei, di Segretari di Comunità, o dei Tribunali, o dei Delegati, o Commessari, ricevere, ed autenticare tanto gli atti giudiziali appartenenti a tali rispettivi uffizi, quanto gli atti, e contratti privati.

13.

Tutti coloro, che riceveranno atti, od instrumenti, o compiranno altre incumbenze del Notariato fuori de’ distretti loro, come avanti rispettivamente assegnati, o tra persone, per cui loro è vietato di ricevere atti, e disposizioni, incorreranno la pena di scudi trenta, oltre la nullità di ogni atto.