Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/36

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è applicato il luogo di loro domicilio, una nota, in cui sia distintamente designato ciascun minutaro, filza, o protocollo colla data del primo, e dell’ultimo atto, che vi si contiene, e col nome de’ Notai, da’ quali sono stati tenuti sotto pena di lire cento.

2.

Eleggendo gli eredi, e successori de’ Notai, ed ogni altro tenementario di alcuna sorta di minute, filze, protocolli, o fogliazzi di Notai defunti di rimettere tali scritture agli uffizj d’insinuazione, saranno gl’Insinuatori tenuti a corrisponder loro la metà de’ dritti, che si conseguiranno per la spedizione delle copie, che ne verranno fatte; sarà a carico degl’Insinuatori di fare a dette scritture le necessarie rubriche, di spiegare ne’ registri dell’uffizio quelli, che di tempo in tempo ne saranno i proprietarj, e di annotare fedelmente in un libro, che dovranno per tal effetto tenere, le copie, che occorrerà di spedirne, quello in favore di cui saranno spedite, e il dritto esatto sotto pena del quadruplo in favore de’ proprietarj, ogni qual volta li frodassero della porzione loro come sovra dovuta.

3.

Lo stesso si osserverà in que’ casi speciali, ne’ quali per evitare i pericoli dello smarrimento, o trasporto di dette minute, filze, e protocolli sulle istanze del Proccuratore Generale di S. M., ne sarà dalla Camera ordinata la riposizione negli archivj dell’insinuazione.

4.

Sulle notizie, che dalle città, e comunità, o dagl’interessati perverranno degli accennati casi particolari, ne’ quali convenga al bene del pubblico il ritiramento delle mentovate scritture, il Proccuratore Generale di S. M., riconosciutone il fondamento, farà le opportune istanze per la loro assicurazione.

5.

Sarà a chiunque, e singolarmente a’ librai interdetta sotto pena di scudi cinquanta la vendita, compra, e qualsivoglia contratto de’ protocolli, filze, abbreviature, minutari, minute de’


Notai