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88 francesco malaguzzi

denari per ogni libbra d’argento, e di quattrini: si obbligava a mantenere le masserizie e pagare gli operai di zecca. Seguivano altre disposizioni per tutelare i privati che portavano metalli preziosi in zecca da far coniare. D’altra parte il Comune concedeva al zecchiere " per sua utilità „ il luogo dell’officina senza spesa d’affitto, e tutti gli istrumenti di zecca, garantiva che il valore dello scudo d’oro non avrebbe passato i 75 soldi, lo dispensava dall’ufficio in caso di guerra o morìe, però dietro domanda agli Assunti due mesi prima; il suo salario continuava ad essere, come pel passato, di io lire mensili; altre disposizioni garantivano il guadagno del maestro di zecca verso i privati che ricorrevano all’opera sua. I capitoli finiscono con questa lista che riportiamo integralmente:


" Bontà et numero d'oro et d'argento et valuta co' suoi remedij.
Li scudi che si caverano di Cecca, doverano tenere di fino, den. 22, o almeno den. 21 15/16, serano per libra 107.
Valerà l'uno
L. 3.15.—
Li mezzi scudi di bontà soprascritta scranno a numero 204.
Valera l'uno
L. 1.17. 6
Li Doppij Pauli cavati di Cecca seranno a fino di onze 9, den, 20, et a numero 32 et 4/6.
Valerà l'uno
L. 1.—.—
Li Pauli cavati di Cecca teneranno di fino come di sopra, seranno a numero 65 1/3.
Valerà l'uno
L. 0.10.—
Li dui Terzi di Pauli cavati di Cecca teneranno di fino come di sopra, et scranno a numero 98.
Valera l'uno
L. 0. 6. 8
Li mezzi Pauli tratti di Cecca teneranno di fino come di sopra. Saranno a numero 130 2/3.
Valera l'uno
L. 0. 5.—
Li Terzi Pauii scranno a numero 176, et teneranno di fino come di sopra, et valeranno L. 0. 3. 4
Li Quarti Pauli teneranno di fino tratti di Cecca