Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/295

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2.2.2.2

I fondi trasferiti a Banco Atlantico (Gibraltar) Limited e reinvestiti presso Morgan Stanley:

Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd

Le somme di 6.765.000 + 1.135.000 USD (ossia 7.900.000 USD), accreditate l’1 luglio 1998 sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra, venivano da Benjamin Marrache così suddivise, con disposizioni date alla banca il 10 luglio 1998 (all.38 alla consulenza del P.M.):

-

l’importo di USD 503.250,00 veniva mantenuto sul conto 140/01/04258630 (e la consulente del P.M. annota che la sua destinazione finale non è stata chiarita);

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l’importo di USD 2.404.789,65 veniva accreditato il 20 luglio 1998 sul conto corrente n.300.460.22, acceso presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd a nome di Nelson Associates Ltd, società posseduta dal Nelson Holding Trust di Diego Attanasio (v. allegato 38 alla consulenza del P.M.);

-

l’importo di USD 5.000.000 (esattamente, USD 4.999.818,35) veniva accreditato il 20 luglio 1998 sul conto corrente n.300.459.22, acceso presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd a nome di Nelson Consultants Ltd (v. allegato 38 alla consulenza del P.M.; ma come si è già visto, non vi è alcuna documentazione in ordine all’effettiva costituzione di questo trust).

L’importo di USD 2.404.789,65, depurato delle commissioni, il 7 agosto 1998 veniva trasferito per l’ammontare di USD 2.392.217,23 presso Morgan Stanley, dapprima sul conto corrente n. 40033139 acceso da Morgan Stanley presso Chase Manhattan Bank di New York, in forza di un mandato fiduciario conferito da Nelson Associates Ltd al Banco Atlantico, e sottoscritto da Benjamin Marrache (all.40 e 41 alla consulenza del P.M.) e subito dopo sul conto corrente n.45-78802 acceso presso Morgan Stanley a nome di Banco Atlantico Gibraltar (all.44 alla consulenza del P.M.)

L’importo di USD 5.000.000,00, depurato delle commissioni, il 7 agosto 1998 veniva così reinvestito (all.42 alla consulenza del P.M.):


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l’ammontare di USD 2.852.814,24 veniva trasferito sul conto corrente n.45-78802 acceso presso Morgan Stanley a nome di Banco Atlantico Gibraltar (all.44 alla consulenza del P.M.);

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l’ammontare di USD 2.136.030,00, convertito in GBP 1.300.000, veniva trasferito al conto clienti n. 10367985, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra.

Lo stesso 7 agosto 1998, come da istruzioni di Solomon Marrache (v. all.43 alla consulenza del P.M.), la maggior parte di questo ammontare di GBP 1.300.000, ossia GBP 1.241.330,30, veniva bonificata a favore di Edwards & Co., sul conto n.40346500, presso Barclays Bank di Londra, con tre riferimenti diversi: Dendor (per GBP 115.110,27), Boy Shipping (per GBP 1.006.220,03) e Fees (per GBP 120.000); si ricorda che la società Edwards & Co. aveva predisposto il bilancio consolidato della società Boy Shipping Ltd, per il periodo dal 1992 al 1997, al fine di assoggettare a tassazione nel Regno Unito i profitti realizzati da tale società in detti anni 1.

La maggior parte della somma residua, pari a GBP 48.914,87, veniva trasferita a favore di un conto deposito acceso presso National Westminster Bank; di essa si parlerà nel paragrafo 2.2.3.

In sintesi, sia la consulente del P.M. che la consulente della difesa Berlusconi (nella seconda relazione, alle pagine 10-12 e nella deposizione resa all’udienza del 18 luglio 2008 alle pagine 53-77) rilevano che la somma di USD 7.900.000, gestita da Benjamin Marrache tra il 22 agosto 1997 e il 30 giugno 1998 presso Morgan Stanley, e poi accreditata l’1 luglio 1998 sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra, veniva così successivamente suddivisa:

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per USD 503.250,00 veniva mantenuta sul conto 140/01/04258630;

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per USD 2.392.217,23 + USD 2.852.814,24 (ossia USD 5.245.031,47) veniva trasferita il 20 luglio 1998 a Banco Atlantico e il 7 agosto 1998 presso Morgan Stanley;

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il residuo ammontare, pari a USD 2.151.718,53, sostanzialmente coincide con quello di USD 2.136.030,00, convertito in GBP 1.300.000 e, secondo la consulente del P.M.,

1 Nella deposizione resa all’udienza del 21 settembre 2007 (pagg.84-87 e 135-136) Diego Attanasio ha confermato di avere deciso con Mills di assoggettare al fisco inglese le società fiscalmente non residenti in Inghilterra. “Lui si interessò di tutta questa faccenda e a sua volta affidò a degli ulteriori studi, tra cui ricordo... uno lo ricordo bene perchè... si chiama Edwards, ed è lo stesso nome del mio avvocato inglese, per la gestione... per l’audit, per la verifica di tutte le società, i conteggi e tutto, più, per consolidare il tutto e assoggettarli spontaneamente al fisco inglese”. Si trattava di tutte le società di cui sin qui si è parlato: Dendor Investments, Boy Shipping Company, Investment and Development Holding; era stato Mills a tenere i contatti con Edwards & Co.


“presumibilmente” utilizzato per la maggior parte, ossia per GBP 1.241.330,30, “per il pagamento delle imposte dovute nel Regno Unito dalle società riferibili a Diego Attanasio”.

Ma si tratta di operazioni contraddistinte da gravi anomalie:

► quanto alla somma di USD 503.250,00, inizialmente mantenuta sul conto n.140/01/04258630, già si è detto che la successiva destinazione è rimasta ignota, come meglio si vedrà nel paragrafo 2.2.2.5;

► quanto alle somme di USD 2.404.789,65 e USD 2.852.814,24, i rapidissimi e vorticosi trasferimenti effettuati nell’arco di poco più di un mese, tra il 30 giugno e il 7 agosto 1998, sono indicativi non già di investimenti anche fortemente speculativi, ma di una vera e propria, impressionante, attività riciclatoria.

Vale senz’altro la pena di ripetere lo sconcertante turbinio creato dai movimenti delle due somme di USD 2.404.789,65 e USD 2.852.814,24.

Quanto alla somma di USD 2.404.789,65:

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l’1 luglio 1998 era stata accreditata sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra;

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il 20 luglio 1998 era stata accreditata sul conto corrente n.300.460.22, acceso presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd a nome di Nelson Associates Ltd;

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il 7 agosto 1998, per l’ammontare di USD 2.392.217,23, era stata accreditata dapprima sul conto corrente n.40033139, acceso da Morgan Stanley presso Chase Manhattan Bank di New York e subito dopo sul conto corrente n.45-78802, acceso presso Morgan Stanley a nome di Banco Atlantico Gibraltar.

Quanto alla somma di USD 2.852.814,24:

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l’1 luglio 1998 era stata accreditata sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra;

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il 20 luglio 1998 era stata accreditata sul conto corrente n.300.459.22, acceso presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd a nome di Nelson Consultants Ltd;

-

il 7 agosto 1998 era stata accreditata sul conto corrente n.45-78802, acceso presso Morgan Stanley a nome di Banco Atlantico Gibraltar.

Nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.40-45) il teste Marrache ha confermato di avere eseguito le operazioni, ma ha spiegato di avere sempre agito su disposizioni di


Mills. In particolare, sin dal 1° luglio 1998 egli aveva scritto a Solange Zambrana, funzionario presso Banco Atlantico, spiegando che Nelson Consultants Ltd. era posseduta dal Nelson Consultants Trust e che Nelson Associates Ltd. era posseduta dal Nelson Holdings Trust; in entrambi i casi si diceva che “beneficial owner” dei fondi “should appear as Mr David Mackenzie Donald Mills, who is a prominent solicitor in the United Kingdom”. Richiesto di spiegare tale frase, Marrache ha riferito che “dovevamo dare sicurezza al Banco Atlantico che un avvocato di primo grido di un eminente studio legale, che aveva a che fare con appunto la persona che aveva istituito il fondo... sarebbe stato incaricato di gestire il fondo... Mills era la persona che aveva istituito il trust e stava gestendo il trust... quindi era per confortare la banca in merito all’origine dei fondi... il signor Mills ci ha detto di scrivere alla banca e di riferire che era comunque il <principal>, il committente dietro a questi fondi”.

Deve ritenersi, invece, che la somma di GBP 1.241.330,30 sia stata effettivamente utilizzata per il pagamento delle imposte dovute nel Regno Unito dalle società riferibili ad Attanasio.

La perplessità della consulente del P.M. sulla destinazione a tale scopo dell’intera somma nasce dal fatto che, nella bozza preparatoria del bilancio consolidato di Boy Shipping Ltd (in atti quale allegato 13 alla consulenza del P.M.), solo la somma di GBP 904.000,00 viene accantonata per essere versata al fisco.

Ma la consulenza Mills, alle pagine 39-42 2, fondandosi sui documenti accorpati come allegato 29, ha chiarito che la somma di GBP 1.241.330,30 è stata utilizzata quasi per intero per essere versata al fisco. Si tratta, esattamente di GBP 1.155.929,75, di cui GBP 1.017.862,43 versate dalla Boy Shipping Ltd e GBP 138.067,32 versate dalla Dendor Investments Ltd.

Ne è prova il fatto che il 4 settembre 1998 l’Inland Revenue confermava l’avvenuto ricevimento di tali somme attraverso due lettere nelle quali, peraltro, precisava che l’accettazione di esse non precludeva ulteriori attività di accertamento.

Ne è prova, altresì, il successivo carteggio (sempre inserito nell’allegato 29 della consulenza Mills), da cui risulta che Boy Shipping concordava con il fisco la definitiva somma di GBP 1.058.000, e

2 Si vedano anche la deposizione dibattimentale del consulente della difesa Mills, all’udienza del 7 luglio 2008 (pagg.70-83) e la relazione della società di revisione contabile Baker Tilly di Gibilterra, prodotta dalla difesa Berlusconi all’udienza del 18 luglio 2008.

Diego Attanasio, all’udienza del 21 settembre 2007 (pagg.88-94) ha dichiarato che “io non sono mai riuscito ad avere le evidenze da Mills di quanto ho pagato al fisco inglese, non solo, ma neanche di quanto ho pagato per consulenze ai vari accountants, ai vari Edwards circa le spese. Però si parlò di una cifra dai due milioni e mezzo ai tre milioni di dollari, che in base alle operazioni di questa società, in base più o meno, così, ai parametri della pressione fiscale inglese potevano anche essere ragionevoli”.


Dendor Investments la definitiva somma di GBP 152.000, per complessive GBP 1.210.000. Entrambe le società versavano al fisco la differenza ancora dovuta, pari a GBP 54.070,25 (ossia GBP 1.210.000,00 – GBP 1.155.929,75 già versate) il 23 giugno 1999, in ragione di GBP 40.137,57 da parte di Boy Shipping e di GBP 13.932,68 da parte di Dendor Investments.


2.2.2.3

Il rimborso dei fondi a Diego Attanasio

e la chiusura dei conti accesi presso Morgan Stanley

(Perth Trust, Cave Trust, Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd)

Come si è rilevato nel precedente paragrafo, le somme di USD 2.392.217,23 e USD 2.852.814,24, oggetto di frenetici trasferimenti nel mese di luglio 1998, erano state depositate il 7 agosto 1998 presso Morgan Stanley, sul conto n.45-78802, intestato a Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd per conto di Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd (all.44 alla consulenza del P.M.). Ivi le somme erano rimaste in deposito, anche attraverso trasferimenti interni su altri sottoconti, sino al mese di novembre 1998.

Il presente paragrafo, dunque, prende in esame tutte le successive movimentazioni, nelle loro linee generali condivise dalla consulente del P.M. e dalla consulente della difesa Berlusconi, sentita sul punto all’udienza del 18 luglio 2008, pagg.77-93 delle trascrizioni.

Il 27 novembre 1998 Benjamin Marrache aveva inviato al Banco Atlantico la disposizione di ritirare una parte di queste somme, pari a USD 2.000.000, dal conto n.45-78802 di Morgan Stanley, e di riaccreditarla sul conto n.140/01/04258630 a favore di Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra (all.45 alla consulenza del P.M.).

Con lettera del 4 dicembre 1998 (all.46 alla consulenza del P.M.), Solomon Marrache aveva disposto che la somma di USD 2.000.000 avesse le seguenti destinazioni:

-

un importo di USD 300.000 doveva essere trasferito a Bank Handlowy S.A. di Gdynia (Polonia), per essere accreditato sul conto n.10301120-51625206, intestato a Nauta Ship Repair Yard, con la causale “Repairs to M/V Challenger”;

-

la rimanenza, pari a USD 1.700.000, doveva essere trasferita in un conto deposito presso National Westminster Bank di Gibilterra. In data 17 dicembre 1998 Benjamin Marrache aveva disposto che questa somma, quasi per intero (esattamente per USD 1.695.000), venisse trasferita a Mid Med Bank Overseas di Malta, per essere accreditata sul conto n.202 461 416 502, intestato a Go-DP Ltd, con la causale “From Deep Blue Shipping Navigation


Ltd. re. Conversion and reclassification of M/V Challenger” (all.47 alla consulenza del P.M.) 1.

Dalla documentazione in atti risulta che il 9 febbraio 2000 Attanasio aveva ricevuto dal Banco Atlantico, sul c/c 202 461 416 502 intestato a Go-DP Ltd, la somma di 249.950,93 dollari, per ordine di Pas de Calais Ltd.

Già all’udienza del 21 settembre 2007 (pagg.132-135) Diego Attanasio ha affermato di non conoscere affatto tale soggetto (“Io francamente Pas de Calais... non l’ho mai sentito”). Nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.57-59 e 89-92), poi, il teste Marrache ha affermato che Pas de Calais era effettivamente una delle società da lui gestite, di proprietà di un cinese, operante su Banco Atlantico; il riferimento a tale società, contenuto nella nota di accredito a favore di Go-DP, tuttavia, era sicuramente dovuto ad un errore della banca, perché Pas de Calais non aveva nulla a che fare con Attanasio, e in luogo di Pas de Calais doveva intendersi come ordinante il Cave Trust; anche in questo caso il trasferimento era avvenuto su disposizioni di Mills.

Nel mese di marzo 2000 il Cave Trust diveniva beneficiario di un consistente quantitativo di somme, provenienti sia dal Perth Trust, sia dai conti intestati a Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd per conto di Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd 2. Segnatamente:

-

con lettere del 2 e 3 marzo 2000 (all.48 e 49 alla consulenza) Benjamin Marrache dava a Morgan Stanley la disposizione secondo cui l’intero Perth Trust venisse devoluto al Cave Trust; la complessiva somma così trasferita, secondo le analisi svolte dalla consulente del

1 Sul punto, la consulente del P.M. ha rilevato che mentre le disposizioni di Solomon e Benjamin Marrache presuppongono che la somma in questione, USD 1.695.000, trovi la sua origine nei fondi Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd, David Mills, in una lettera del 16 dicembre 1998 (anch’essa presente quale all.47 alla consulenza del P.M.), disponeva che la somma venisse trasferita a Mid Med Bank Overseas di Malta da un fondo denominato “Oxford 149A”, rimasto assolutamente sconosciuto.

Replicando a tale osservazione, all’udienza del 18 luglio 2008 (pag.88 delle trascrizioni) la consulente della difesa Berlusconi ha dichiarato: “E’ vero che non si hanno documenti in merito all’Oxford 149-A, però io sottolineo, ritengo che questa cifra di denaro è esattamente la stessa di Morgan Stanley e quindi questo riferimento Oxford 149-A sia un riferimento erroneo, fallace, fuorviante, però che non abbia influenza sul flusso di denaro realmente avvenuto”.

Anche alle udienze del 10 ottobre 2008 (pagg.73-84) e 17 ottobre 2008 (pagg.28-31), la consulente della difesa Berlusconi ha ribadito che “avendo analizzato l’estratto conto del conto corrente Go-DP 202 461 416 502 acceso presso la Mid Med Bank Overseas Malta, io ho riscontrato un’unica entrata di denaro di 1.695.000 dollari del 21 dicembre 1998... Il motivo quindi per cui non ho ritenuto rilevante l’indicazione erronea, perchè non mi do altra spiegazione, dell’Oxford 149, deriva dal fatto che io ho trovato per me una perfetta coincidenza dell’importo, e quell’importo proviene da Diego Attanasio”.

Anche il teste Marrache, nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.56-57) ha spiegato che il trust Oxford 149A non è mai esistito presso la società Marrache e che si trattava senz’altro di denaro di Attanasio.

Ma Attanasio, all’udienza del 13 luglio 2007 (pag.120) ha affermato di non aver “mai sentito” parlare del trust Oxford 149A.

2 Piena concordanza vi è, sul punto, tra la consulente del P.M. e la consulente della difesa Berlusconi, che nella seconda relazione (pag.17) parla appunto di “concentrazione dei vari sottoconti accesi nell’interesse di Diego Attanasio in un unico portafoglio (Cave Trust)”.


P.M., riportate nell’appendice 1 alla relazione, era pari a USD 1.045.159,02 (di cui USD 315.090,54 in liquidità e USD 730.068,48 in titoli);

-

con lettera del 10 marzo 2000 (all.50 alla consulenza) Banco Atlantico dava a Morgan Stanley la disposizione di chiudere i propri conti e devolverli al Cave Trust; la complessiva somma così trasferita, anch’essa risultante dalle analisi svolte dalla consulente, riportate nell’appendice 1 alla relazione, era pari a USD 4.096.686,64 (di cui USD 840.370,87 in liquidità e USD 3.256.315,77 in titoli).

Nell’insieme, dunque, nel marzo 2000 il Cave Trust aveva ricevuto dal Perth Trust e dal Banco Atlantico (per conto di Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd) la somma complessiva di USD 5.141.845,66 (ossia USD 1.045.159,02 + USD 4.096.686,64), di cui USD 1.155.461,41 in liquidità e USD 3.986.384,25 in titoli. La somma veniva accreditata sul conto n.45-78677 e sui sottoconti 42-78677, 44-78677 e 62-78776, tutti riferiti al Cave Trust, come si è visto nel paragrafo 2.2.2.1.

Anche in ordine a questi trasferimenti Marrache, all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.63-64) ha sostenuto che era stato Mills a disporli.

Il 13 marzo 2000 Benjamin Marrache dava a Morgan Stanley l’ulteriore disposizione di trasferimento della complessiva somma di USD 3.100.000 dal conto n.45-78677 (riferito al Cave Trust) ai seguenti beneficiari (all.51, 52 e 53 alla consulenza del P.M.):

-

per USD 2.500.000 al conto corrente n.202461416502, acceso presso HSBC Bank di Malta da Go-DP Ltd (per mero errore indicata come GODT Ltd), società riferibile a Diego Attanasio, con causale “Funds for conversion MV challenger”;

-

per USD 600.000 al conto corrente n.3582088618001, acceso presso Standard Bank of South Africa di Città del Capo, con causale “Purchase M vessel TIGR”.

Dalla documentazione acquisita presso Marine Legal Services Ltd, allegata alla consulenza (all.54 e 55) risulta che entrambe le somme erano state effettivamente utilizzate nell’interesse di Diego Attanasio, per effettuare lavori di conversione della nave Challenger (per 1.347.301,38 GBP) e per acquistare la nave TIGR (per 625.000,00 USD).

Secondo Marrache (ud. 31 gennaio 2008, pagg.64-65), anche queste operazioni erano state disposte da Mills.

Nel gennaio 2001 i conti riferiti al Cave Trust presso Morgan Stanley venivano estinti e la somma ivi giacente, complessivamente pari a USD 2.315.840,33, su disposizione di Benjamin Marrache veniva trasferita in due tranches (la prima, il 12 gennaio 2001, per USD 2.300.260,85; la seconda, il


16 gennaio 2001, per USD 15.579,48) al conto corrente n.07-311-511-8, acceso da Fairbridge Arderne and Lawton Inc. presso Standard Bank of South Africa, con causale “Purchase monies for M.V. <Louis G. Murray> in accordance with the memorandum of agreement dated 5 December 2000” (all.56 e 57 alla consulenza del P.M.; si veda anche la seconda consulenza della difesa Berlusconi, a pagina 18).

Dalla documentazione acquisita presso Marine Legal Services Ltd, presente nella consulenza del P.M. quale allegato 58, risulta che anche questa somma era stata effettivamente utilizzata nell’interesse di Diego Attanasio, per acquistare la nave Louis G. Murray, del valore dichiarato di USD 3.000.000,00.


2.2.2.4

Altri flussi finanziari rilevati dai conti accesi presso Morgan Stanley

Il paragrafo esamina altri flussi finanziari intervenuti sui conti intestati a Perth Trust, Cave Trust e Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd. presso Morgan Stanley. Segnatamente:

1) Dal conto n.45-78676, intestato a Perth Trust presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti pagamenti (all.59 alla consulenza del P.M.):

Data del pagamento

Importo

Beneficiario

28 novembre 1997

GBP 21.200 (pari a USD 35.806,80)

Conto corrente n.057400-294 presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.

1 marzo 1998

GBP 21.200 (pari a USD 34.912,16)

Conto corrente n.057400-294 presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.

20 novembre 1998

GBP 44.530

(pari a USD 73.730,55)

Conto corrente n. 10367985 presso National Westminster Bank di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.

Tali pagamenti risultano anche dai libri mastri del Perth Trust e del Cave Trust (c.d. “ledger account” rinvenuti presso Marrache & Co., in atti quale allegato 60 alla consulenza del P.M.).

2) Dal conto n.45-78677, intestato a Cave Trust presso Morgan Stanley, era stato effettuato il seguente pagamento (all.61 alla consulenza del P.M.):

Data del pagamento

Importo

Beneficiario

27 ottobre 2000

USD 23.670,00

Conto corrente n.140/01/04258630 presso National Westminster Bank di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.

Dalla documentazione acquisita presso National Westminster Bank di Gibilterra (all.62 alla consulenza del P.M.) risulta che il 3 novembre 2000 la maggior parte di questa somma, per USD


20.000,00 era stata trasferita a AMRO Bank di New York, a favore di Mees Pierson (Bahamas) Ltd., per essere depositata sul conto n.661.0.790133.41, ossia sul conto intestato a Mills, di cui si è parlato nel paragrafo 2.1.2.

3) Dal conto n.45-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti pagamenti (all.63 alla consulenza del P.M.):

Data del pagamento

Importo

Beneficiario

2 novembre 1998

USD 21.882,85

Beneficiario sconosciuto (“Client request”)

3 novembre 1998

USD 103.563,00

Beneficiario sconosciuto (“Client request”)

6 novembre 1998

USD 199.683,43

Beneficiario sconosciuto (“Internal Trf of fund”)

Si rileva, a prima vista, l’anomalia di queste uscite, singole e nel loro complesso (si tratta, nell’insieme, della non indifferente somma di USD 325.129,28), affidate soltanto ad imprecisate richieste del cliente o ad un trasferimento interno di fondi, e senza che vi siano – come afferma la consulente del P.M. – “corrispondenti entrate sugli altri sottoconti intestati al Banco Atlantico”.

4) Sul conto n.44-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti accrediti (all.64 alla consulenza del P.M.):

Data dell’accredito

Importo

Provenienza

19 febbraio 1999

USD 102.514,91

Da Chase Manhattan Bank di New York, con causale “Cover purchase”

23 giugno 1999

USD 27.800,75

Da Chase Manhattan Bank di New York, con causale “Cover purchase”

24 giugno 1999

USD 5.092,95

Da Chase Manhattan Bank di New York, con causale “Cover purchase”

Anche in questo caso sembra imprecisata la causale dei versamenti, nell’insieme pari a USD 135.408,61.

5) Dal conto n.44-78802, intestato al Banco Atlantico presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti pagamenti (all.65 alla consulenza del P.M.):


Data del pagamento

Importo

Beneficiario

18 marzo 1999

USD 17.500,00

Banco Atlantico (corrispettivi per il 1999)

19 marzo 1999

USD 74.613,68

Chase Manhattan Bank, con causale “Remit credit-balance”

Ancora una volta il destinatario del pagamento e la causale dell’uscita, per il versamento del 19 marzo 1999, appaiono quanto mai generici.

6) Dalla documentazione acquisita presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd risulta che, su istruzioni di Benjamin Marrache, erano state inviate a Morgan Stanley le seguenti richieste di pagamento (all.66 e 67 alla consulenza del P.M.):

Data dell’istruzione

Importo

Beneficiario

16 marzo 1999

GBP 225.000

(da addebitarsi sul conto Nelson Trust)

Conto corrente n.057400-294 presso la Royal Bank of Scotland di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.

27 aprile 1999

GBP 150.000

(da addebitarsi sui conti Perth, Cave e Nelson Trust)

Conto corrente n.03900150 presso Coutts & Co. di Londra, a favore di Marrache Freres Ltd

In ordine a queste ultime operazioni, la consulente del P.M. rileva:

-

che dagli estratti conto del Perth Trust, del Cave Trust e del Nelson Trust, acquisiti presso Morgan Stanley, le due uscite non risultano;

-

che la documentazione acquisita presso Marrache & Co. non è esaustiva, in quanto non include per intero gli estratti conto dei due conti beneficiari; di conseguenza, non è possibile sapere quale fosse la destinazione finale delle somme.

La consulente della difesa Berlusconi, nella seconda relazione, si è ampiamente soffermata sui flussi finanziari oggetto del presente paragrafo, rilevando che tutte le dodici operazioni appena esposte ai punti da 1) a 5) “risultano spiegabili, talvolta (in cinque casi) attingendo alle stesse argomentazioni sviluppate dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero... talvolta (in sette casi)


mettendo in luce alcune sviste nelle quali sono incorsi i consulenti tecnici del Pubblico Ministero” (pag.45 della consulenza).

In generale, la consulente della difesa considera per un verso che “alcuni ipotetici trasferimenti di fondi altro non siano – in realtà – che meri flussi interni di denaro, intervenuti tra conti sempre gestiti da Morgan Stanley” e per altro verso che il loro importo, sia in entrata che in uscita dal patrimonio di Diego Attanasio, è comunque “incapiente rispetto alla somma di USD 600.000 che, nella prospettiva accusatoria, sarebbe dovuta entrare, in qualche modo, nel patrimonio di Diego Attanasio provenendo da Carlo Bernasconi” (pagg.30-31 della consulenza).

Più in particolare, la consulente della difesa Berlusconi, alle pagine 38-42 della consulenza e 142-158 della deposizione resa all’udienza del 18 luglio 2008, riconduce le operazioni in questione a tre diverse tipologie:

-

Flussi denominati di “tipologia A”, ovvero flussi di denaro che avvengono all’interno del medesimo portafoglio e del medesimo sottoconto.

Si tratta di “una vera e propria partita di giro, che non comporta un reale trasferimento di denaro, ma soltanto una conversione di una somma in una valuta differente rispetto a quella in cui è indicata originariamente”.

-

Flussi denominati di “tipologia B”, ovvero flussi di denaro che avvengono all’interno del medesimo portafoglio, ma che coinvolgono differenti sottoconti.

Si tratta di “un trasferimento di denaro da un sottoconto ad un altro che, tuttavia, rimane all’interno del medesimo portafoglio di investimento e, dunque, non comporta alcun flusso di denaro esterno all’investimento stesso, nè <in entrata>, nè <in uscita>”.

-

Flussi denominati di “tipologia C”, ovvero flussi di denaro “effettivi”, che pongono in comunicazione con l’esterno il “circuito di investimenti” gestito da Morgan Stanley.

Si tratta di “quei flussi di denaro <in entrata> o <in uscita> che hanno variato la consistenza del capitale complessivamente dato in gestione a Morgan Stanley... Le operazioni riconducibili a codesta tipologia C sono le uniche movimentazioni <effettive> di denaro, in quanto sono le sole ad incidere <davvero>, in ultima analisi, sul patrimonio investito”.

Sulla base di queste premesse, la consulente della difesa osserva:

► che le tre operazioni sopra esposte al punto 1), in uscita dal sottoconto n.45-78676, “sembrano riguardare onorari corrisposti allo studio Marrache & Co., tant’è che i conti correnti sui quali affluiscono le somme in questione risultano intestati allo studio di Gibilterra. Non solo, come riscontrato anche dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero, nei prospetti contabili di riconciliazione manoscritti da Marrache & Co. ed intestati a Cave Trust e a Perth Trust (c.d.


<ledger>) sono contabilizzate spese per commissioni varie che presentano importi e date pressochè coincidenti alle corrispondenti uscite riscontrate sui conti di Morgan Stanley” (pag.52 della consulenza; pagg.179-181 della deposizione dibattimentale);

► che per quanto attiene all’operazione sopra esposta al punto 2), in uscita dal sottoconto n.45-78677, “in analogia a quanto rilevato pure dalla relazione di KPMG Forensic, si è orientati a concludere che si tratti di movimentazioni effettuate a fronte di costi inerenti l’attività di Diego Attanasio, costi saldati attingendo – in ultima analisi – ai fondi che tale imprenditore ha ricavato dalla vendita della motonave Ocean Installer” (pag.53);

► che le tre operazioni sopra esposte al punto 3) , in uscita dal sottoconto n.45-78802, “forniscono al sottoconto n. 44-78802 la provvista necessaria per coprire un’esposizione a debito scaturente dall’acquisto di <Cysco sys inc. com.>, <AMR CORP COM>, <WEBS – Japan>, <WEBS – Hong Kong> e <WEBS Singapore>” (pag.48 della consulenza; pagg.165-169 della deposizione dibattimentale) 1;

► che la prima operazione sopra esposta al punto 4) “concerne un’entrata di denaro sul sottoconto n.44-78802” pari a USD 102.514,91, “che trova alimentazione nel sottoconto n.45-78802” (pag.48 della consulenza; pagg.169-174 della deposizione dibattimentale)2;

► che la seconda e la terza operazione sopra esposte al punto 4), concernenti gli importi di USD 27.800,75 (accreditato sul conto n.44-78802 il 23 giugno 1999) e USD 5.092,95 (accreditato sul

1 L’allegato 35 della consulenza della difesa, contenente gli estratti del sottoconto 45-78802 e del sottoconto 44-78802 per il periodo dall’1 al 30 novembre 1998, consente di svolgere il seguente raffronto:

Data

Operazioni effettuate sul sottoconto 45-78802

Operazioni effettuate sul sottoconto 44-78802

30/10/1998

- USD 50.928,72 Acquisto di “Cisco Sys Inc Com”

02/11/1998

- USD 21.882,85 “Client request”

02/11/1998

- USD 51.825,00 Acquisto di “AMR CORP Com”

02/11/1998

- USD 103.563,00 Acquisto di “WEBS – Japan”

03/11/1998

- USD 103.563,00 “Client request”

03/11/1998

- USD 50.090,63 Acquisto di “AMR CORP Com”

03/11/1998

- USD 49.540,50 Acquisto di “WEBS – Hong Kong”

03/11/1998

- USD 48.227,30 Acquisto di “WEBS Singapore”

06/11/1998

- USD 199.683,43 “Internal Trf of Fund”

Totale

- USD 325.129,28

- USD 354.175,15

2 L’allegato 36 alla consulenza della difesa, contenente gli estratti del sottoconto 45-78802 e del sottoconto 44-78802 per il periodo dall’1 al 28 febbraio 1999, porta la dott. Tavernari ad osservare, a pagina 48, “come la provvista necessaria si origini da un disinvestimento effettuato sempre sul sottoconto n.45-78802, ma espresso in euro per complessivi € 395.846. Tale somma è lasciata in parte in giacenza (€ 169.494), in parte è convertita in GBP (l’equivalente di € 123.183,14, pari a GBP 84.750) ed in parte è convertita in dollari (l’equivalente di € 91.229,79, pari – appunto – a USD 102.514,91)”.


conto n.44-78802 il 24 giugno 1999), hanno per oggetto “due entrate di denaro che trovano alimentazione nel sottoconto n.45-78802” (pag.48 della consulenza; pagg.175-177 della deposizione dibattimentale) 3;

► che la prima operazione sopra esposta al punto 5), concernente l’importo di USD 17.500,00, addebitato sul sottoconto 44-78802 il 19 marzo 1999, trova riscontro in una richiesta di accredito inviata il 25 febbraio 1999 da Benjamin Marrache a Solange Zambrana, funzionario del Banco Atlantico di Gibilterra (all.43 alla consulenza della difesa), tanto più che già in un fax del 2 ottobre 1998, recante il riferimento “Nelson Consultants Trust” e inviato a Gianmarco Vela, lo stesso Benjamin Marrache qualificava lo stesso importo come “management fee of Banco Atlantico for the year 1999” (pag.53 della consulenza; pag.181 della deposizione dibattimentale);

► che la seconda operazione sopra esposta al punto 5), concernente l’importo di USD 74.613,68, addebitato sul sottoconto 44-78802 il 19 marzo 1999, “fornisce al sottoconto n.45-78802 la provvista necessaria per acquistare GBP 45.750, pari a USD 74.613,98” (pag.48 della consulenza; pagg.174-175 della deposizione dibattimentale) 4.

Quanto alle due richieste di pagamento di cui al punto 6), infine, la consulente della difesa Berlusconi, alle pagine 36-37 della seconda relazione, 160-161 della deposizione dibattimentale del 18 luglio 2008 e 8-12 della deposizione del 17 ottobre 2008, ha considerato che “si tratta di due movimentazioni rivelatesi inesistenti e quindi prive di rilevanza ai fini della presente indagine”; esse, infatti, “non risultano effettivamente avvenute, ma, al contrario, alcuni documenti inviati dallo stesso Benjamin Marrache pongono in luce come le richieste da questi avanzate siano rimaste lettera morta”.

Le considerazioni della consulente della difesa traggono spunto, in proposito, da una missiva inviata da Benjamin Marrache alla Procura della Repubblica, datata 7 dicembre 2007, e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Benjamin Marrache all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.60-63 e 82-84). In

3 L’allegato 38 alla consulenza della difesa, contenente gli estratti del sottoconto 45-78802 e del sottoconto 44-78802 per il periodo dall’1 al 30 giugno 1999, porta la dott. Tavernari ad osservare, a pagina 49, “come la provvista necessaria si origini dalla liquidità giacente sul sottoconto n. 45-78802 espresso in sterline inglesi sul quale vi erano GBP 155.090,48, dei quali GBP 17.485,85 vengono convertiti in USD 27.800,75 e GBP 3.213,62 vengono convertiti in USD 5.092,95. Tali importi vengono trasferiti al sottoconto n. 44-78802, dove vengono individuati <in entrata> anche da KPMG Forensic”.

4 Si veda l’allegato 37 alla consulenza della difesa, contenente gli estratti del sottoconto 45-78802 e del sottoconto 44-78802 per il periodo dall’1 al 31 marzo 1999. Da essi si ricava:

- che il 19 marzo 1998 la somma di USD 74.613,98 è stata addebitata al sottoconto 44-78802 con la causale “Wire Chase Manhattan Bank, London/Re: Remit credit – balance”

- che il 23 marzo 1998 la stessa somma è stata addebitata al sottoconto 45-78802, con la causale “Buy GBP / Sell USD”.


effetti, a tale udienza, Benjamin Marrache aveva affermato che nessuno di questi due accrediti, concordati con Mills, era avvenuto: doveva trattarsi di somme da corrispondere a Marrache per futuri compensi, stabilite prima in 225.000 sterline e poi ridotte a 150.000 sterline, ma sia Mills che Attanasio avevano interrotto il rapporto con Marrache; c’era stato anche un diverbio con Mills, che aveva dichiarato che era stato il cliente a negare il consenso a tale trasferimento.


2.2.2.5

Altri flussi finanziari rilevati dai conti bancari intestati a Marrache & Co.

Il paragrafo approfondisce l’esame dell’ammontare di USD 503.250,000 che, come si è già visto nel paragrafo 2.2.2.2, faceva parte dell’originario importo di USD 7.900.000 proveniente dal c/c 661.0.790.133.41 di Mees Pierson (Bahamas) Ltd, trasferito il 22 agosto 1997 al Perth Trust e al Cave Trust presso Morgan Stanley e poi accreditato l’1 luglio 1998 sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra.

Come si è detto nel paragrafo 2.2.2.2, nel luglio 1998, mentre l’importo di USD 7.404.789,65 veniva accreditato su conti correnti accesi presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd, la somma di USD 503.250,00 veniva mantenuta sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra (si veda l’estratto conto, quale all.68 alla consulenza del P.M.).

In data 7 luglio 1998, Benjamin Marrache aveva disposto che la somma di USD 503.250,00 venisse accreditata sul proprio “Premium Account (Client Dollar)” presso National Westminster Bank, specificando che così intendeva creare la provvista per un acquisto di 300.000 sterline (si veda il memorandum di Marrache, quale all.69 alla consulenza del P.M.).

Nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.44-45) il teste Marrache ha confermato di avere scritto alla National Westminster Bank, per chiedere che la somma di 503.250 dollari venisse lasciata sul c/c 140/01/04258630, ma ha fornito tutt’altra spiegazione; Marrache, cioè, ha affermato che si trattava di somma destinata a pagare compensi per servizi professionali di diversi professionisti, probabilmente legati a Christopher Edwards, sempre su disposizioni di Mills.

Alle contraddizioni appena esposte si aggiunge che dagli estratti conto bancari acquisiti presso Marrache & Co. la destinazione finale della somma non risulta chiarita; per di più, nel “ledger” del Nelson Consultants Trust, in atti quale allegato 60 alla consulenza, essa è ancora indicata come “Balance” alla di gran lunga successiva data del 6 gennaio 2005.

Tutto ciò, evidentemente, costituisce un’altra grave anomalia, nella gestione delle somme, asseritamente compiuta nell’interesse di Attanasio.

Dagli estratti conto dello stesso conto corrente n.140/01/04258630, relativi al mese di novembre 1998 (in atti quale all.70 alla consulenza del P.M.), sembrerebbe che la somma in questione fosse


uscita dal conto attraverso due addebiti, rispettivamente di 300.000 e 200.000 USD, datati 23 novembre 1998. Tuttavia:

-

per un verso, come risulta dall’estratto del conto corrente n.140/01/04258630 (all.70 alla consulenza del P.M.), il 13 e il 20 novembre 1998 erano giunti due accrediti, rispettivamente di USD 112.219,38 e USD 368.303,25 (ossia USD 480.522,63), che ben possono essere considerati come la pressochè totale provvista per le due uscite di 300.000 e 200.000 USD, vista anche la sostanziale contemporaneità tra le operazioni;

-

per altro verso, restano comunque ignoti i beneficiari delle due uscite di 300.000 e 200.000 USD; esse sono bensì presenti sul “ledger” del Cave Trust (all.60), ma con un’indicazione (“Tfr to Latvia”) non riconducibile ad Attanasio;

-

per altro verso, ancora, gli stessi accrediti di USD 112.219,38 e USD 368.303,25 restano oscuri: nell’estratto conto (all.70) si legge soltanto, per il primo, la causale “Repaid fxd dep” (sì che, scrive la consulente del P.M., “sembrerebbe provenire da un conto deposito”) e per il secondo, “From 10367985” (e la stessa consulente rileva che “tale riferimento è relativo al <client account> in GBP acceso presso la stessa banca; tuttavia, dagli estratti conto disponibili relativi a tale conto non è stato rintracciato un corrispondente movimento in uscita”).

In definitiva, come si legge nella consulenza del P.M., “in base alla documentazione disponibile non siamo in grado di confermare se i suddetti due trasferimenti, che ammontano complessivamente a USD 500.000, rappresentino la destinazione finale dell’importo di USD 503.000 proveniente dai fondi trasferiti a Marrache & Co. in data 1 luglio 1998 da Morgan Stanley”. Piuttosto, i sopravvenuti afflussi del 13 e 20 novembre 1998 portano con tutta ragionevolezza a ritenere che da questi derivino le somme uscite il 23 novembre 1998.

La consulente della difesa Berlusconi, alle pagine 12 e seguenti della seconda relazione, afferma che “le situazioni contabili manoscritte (cosiddetti ledger) trasmesse dallo studio Marrache & Co. ed agli atti del procedimento hanno indotto i consulenti tecnici del Pubblico Ministero a ritenere che l’importo in questione possa essere stato utilizzato, nell’ambito del Cave Trust, per effettuare due pagamenti aventi descrizione <Latvia> avvenuti il 25 novembre 1998”. Ma come si è appena detto, la consulenza del P.M. non ritiene affatto che la somma di USD 503.250,00, accreditata il 14 luglio 1998 sul conto n.140/01/04528630, abbia costituito la provvista per le due uscite di USD 300.000,00 e USD 200.000,00 avvenute il 23 novembre 1998 da tale conto; e ciò proprio per i contemporanei afflussi di USD 112.219,38 il 13 novembre 1998 e USD 368.303,25 il 20 novembre 1998 (si veda, sul punto, anche il controesame della consulente della difesa Berlusconi, svolto dal P.M. all’udienza del 10 ottobre 2008, pagg.129-146). E’ oggettivo il fatto che due sono le voci


positive (la somma di USD 503.250,00 rimasta dal luglio 1998 sul conto 140/01/04258630; la complessiva somma di USD 480.522,63, affluita sullo stesso conto tra il 13 e il 20 novembre 1998) e una la voce negativa (la complessiva somma di USD 500.000, uscita il 23 novembre 1998 dallo stesso conto); ma poichè una sola può essere la provvista corrispondente all’uscita, è tutt’altro che irragionevole ritenere che proprio gli afflussi del 13 e 20 novembre 1998 l’abbiano costituita, tenuto conto del brevissimo tempo intercorso.

Resta l’ipotesi, prospettata dalla consulente della difesa Berlusconi a pagina 12 della seconda relazione e, negli esami dibattimentali del 18 luglio 2008 (pagg.71-77 delle trascrizioni) e 10 ottobre 2008 (pagg.108-114 delle trascrizioni), secondo cui la causale presente nel “ledger” del Cave Trust per giustificare le due uscite di USD 300.000,00 e USD 200.000,00 (“Tfr to Latvia”) individui comunque operazioni riconducibili ad Attanasio: la consulente, infatti, ritiene che si tratti di flussi comunque a lui riferibili, in quanto presenti sul “ledger” di un trust di sua spettanza.

Ma tale opinione ha trovato nel dibattimento una secca smentita: fermo restando che per “Latvia”, in lingua inglese, si intende lo Stato della Lettonia, va considerato che Attanasio, all’udienza del 21 settembre 2007 (pagg.130-131), ha affermato di avere attività imprenditoriali non già in tale Paese, ma in Lituania, a Klaipeda, e comunque non all’epoca dei fatti di causa, ma da pochi anni: “In Lituania c’è un cantiere navale che usiamo... se si riferisce a due anni fa, tre anni fa, ci andavamo; se si riferisce a dieci anni fa, non ci andavamo ancora in Lituania”. Si aggiunga che è curioso che neppure Marrache abbia almeno asserito che per “Latvia” dovesse intendersi “Lithuania”: l’ipotesi difensiva di un errore nell’indicazione dello Stato, di conseguenza, resta ancor più contraddetta sia da tale circostanza, sia dal fatto che, se si scorre il “ledger” del “Cave Trust”, non si può non restare colpiti dal numero di casi in cui ivi vengono annotate operazioni che nulla hanno a che fare con Attanasio: per tutti, si consideri il dato secondo cui, come si vedrà nel prossimo paragrafo 2.2.3, proprio sul Cave Trust, il 25 giugno 1998, viene riportato l’ingente, inquietante accredito della somma di GBP 1.125.000,00, proveniente da Banque Paribas.

Da ultimo, nel paragrafo si considerano altre due operazioni minori, che compaiono sul “client account” n.10367985, in GBP, acceso a favore di Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra (all.71):

-

un accredito di GBP 44.994,00, con l’indicazione “Jawer S.A.;

-

un addebito di GBP 45.000,00, in data 27 aprile 1999, da accreditarsi (come da disposizioni date alla banca da Solomon Marrache, il 20 aprile 1999) sul conto n.40452030, acceso da Mills presso Coutts & Co. Ltd di Londra.


2.2.3

La rimessa di GBP 1.125.000 proveniente da Banque Paribas

Il paragrafo esamina i flussi finanziari intervenuti tra il giugno 1998 e il febbraio 1999 sul conto clienti n.10367985 e sul conto deposito accesi presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co.

In maniera analitica, l’appendice 2 alla consulenza del P.M. descrive le singole entrate e le singole uscite. Più sinteticamente, la tabella 2 presente a pagina 28 della consulenza così descrive le entrate e riassume le uscite:

Entrate

Descrizione

GBP

Data o periodo

Fondi provenienti da Banque Paribas

1.125.000,00

25 giugno 1998

Parte dei fondi provenienti da Banco Atlantico (Nelson Consultants)

48.914,90

7 agosto 1998

Fondi provenienti da Royal Bank of Scotland (Nelson Trust)

94.427,50

23 dicembre 1998

Totale

1.268.342,40

Uscite

Descrizione

GBP

Data o periodo

Pagamenti a favore di Donald Mills

39.600,00

Luglio-Agosto 1998

Pagamenti a favore di altri conti intestati a Marrache & Co.

358.340,00

Luglio 1998 – Febbraio 1999

Altri pagamenti

35.003,40

Luglio-Settembre 1998

Totale uscite identificate

432.943,40

Differenza tra entrate e uscite: 1.268.342,40 – 432.943,40 = 835.399,00 GBP.

► La somma di GBP 1.125.000,00 risulta essere stata accreditata il 25 giugno 1998 sul conto clienti n.10367985, acceso presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co., con


la descrizione “Banque Paribas” e la dicitura “SU TR IPBMC98062500181” (all.72 alla consulenza del P.M.) 1.

Lo stesso 25 giugno 1998 Benjamin Marrache aveva disposto che la somma venisse trasferita da tale conto clienti su un conto deposito temporaneo 2.

Dai “ledgers” presenti quale all.60 alla consulenza del P.M. risulta che la somma era stata registrata, sia in entrata nel conto corrente che in uscita al conto deposito, tra le scritture di pertinenza del Cave Trust, riconducibile a Diego Attanasio.

Nonostante le indagini esperite, e le ricerche effettuate dallo stesso Marrache nel 2006 al fine di conoscere la provenienza della somma (all.73 alla consulenza del P.M.), non è stato possibile ottenere dati precisi; neppure la destinazione della somma è stata chiarita e se – come si dirà – è imputabile non solo a Marrache, ma anche a Paribas il non avere indicato elementi certi in ordine alla provenienza del denaro, è invece imputabile a Marrache il fatto di non avere indicato alcun elemento sulla sua destinazione.

► La somma di GBP 48.914,90, di cui si è già parlato nel paragrafo 2.2.2.2 (in quanto ricompresa nel maggior importo di GBP 1.300.000,00, proveniente dal conto corrente n.300.459 acceso presso Banco Atlantico Gibraltar Ltd a nome di Nelson Consultants Ltd e quindi accreditato, il 7 agosto 1998, sul conto clienti n.10367985 acceso presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co.), lo stesso 7 agosto 1998 era stata trasferita sul conto deposito intestato a Marrache & Co. & Nelson presso National Westminster Bank di Gibilterra, come da istruzioni conferite in pari data da Solomon Marrache (all.78 alla consulenza);

► La somma di GBP 94.427,50, accreditata il 23 dicembre 1998 sul conto clienti n.10367985 acceso presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co., era stata trasferita il 31 dicembre 1998 allo stesso conto deposito intestato a Marrache & Co. & Nelson presso National Westminster Bank di Gibilterra (all.82 alla consulenza; dallo stesso allegato risulta che il trasferimento dal conto clienti al conto deposito concerneva la maggior somma di GBP 126.905,12,

1 La dicitura appare solo in parte decifrabile: “SU” è da ritenersi abbreviazione di “Suisse” (la provenienza della somma, infatti, è da Banque Paribas – Suisse); “TR”, come si ricava dalla legenda dell’estratto conto, significa “Transfer”; “980625” appare indicare la data dell’operazione, 25 giugno 1998 appunto. Il resto non è stato chiarito.

2 Sul punto, nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.52-53), il teste Marrache ha affermato che il 26 giugno 1998 la somma di 1.125.000 sterline era stata prelevata da un altro conto acceso presso la National Westminster Bank (c/c n.10372911, a nome di “Solicitors Reserve Marrache & Co.”), per essere inviata a un deposito fisso; sull’estratto conto relativo a tale uscita, uno dei contabili di Marrache aveva scritto a mano “PB Geneva via Midland Bank”, per significare che la somma proveniva da Paribas.


in quanto all’importo di GBP 94.427,50 si aggiungevano l’importo di GBP 32.356,05, accreditato il 18 novembre 1998 sul conto clienti n.10367985, e l’importo di GBP 121,57 a titolo di interessi).

Sia l’importo di GBP 94.427,50 che quello di GBP 32.356,05, come risulta dai “ledgers” presenti quale all.60, sono registrati in uscita dal “ledger” concernente il Nelson Trust, costituito – come si è detto nel paragrafo 2.1.3 – a favore di Flavio Briatore il 9 settembre 1997 e revocato l’11 maggio 1998. Costituisce, dunque, un’ulteriore anomalia il fatto che in epoca di gran lunga successiva alla revoca del trust, sul suo “ledger” venissero ancora registrate notevoli somme.

► La somma di GBP 39.600,00, riportata tra le uscite, si compone di due importi, rispettivamente di GBP 27.100,00 e GBP 12.500,00. Si tratta di somme che (si vedano gli allegati 74 e 77 alla consulenza del P.M.) sono state tratte dal conto clienti n.10367985 il 6 luglio 1998 e il 12 agosto 1998 per essere versate a Mills.

► La somma di GBP 358.340,00 costituisce, come si rileva dall’appendice 2 alla consulenza del P.M., l’insieme di più uscite dal conto clienti n.10367985, intervenute tra il luglio 1998 e il febbraio 1999 per la maggior parte a favore del conto “office account” n.10367977, intestato a Marrache & Co. (per GBP 215.924,14) 3 e per la differenza a favore del conto n.10404589, intestato a Gibland Secretarial Services Ltd, società associata allo studio Marrache & Co., che fornisce servizi di amministrazione societaria (per GBP 142.415,94) 4.

La documentazione concernente tali uscite è data, come si rileva dagli allegati alla consulenza del P.M., dalla corrispondenza con la banca e dalle descrizioni riportate sui ledger accounts.

3 Dall’appendice 2 allegata alla consulenza del P.M. si ricava che la somma di GBP 215.924,14 è così composta:

100.000,00 To the credit of Marrache & Co. office a/c n.10367977 18 dicembre 1998 All.82

40.000,00 Trsf to office 18 gennaio 1999 All.83

924,14 To our office account n.10367977 28 gennaio 1999 All.84

75.000,00 To the credit of Marrache & Co. office a/c n.10367977 10 febbraio 1999 All.85

Totale 215.924,14

4 Dall’appendice 2 allegata alla consulenza del P.M. si ricava che la somma di GBP 142.415,94 è così composta:

140.000,00 Pag Glb office 6 luglio 1998 All.74

603,94 To the account of Gibland Secretarial Serv. (a/c 10404589) 7 agosto 1998 All.78

1.812,00 Gibland fees 4 febbraio 1999 All.84

Totale 142.415,94


► La somma di GBP 35.003,40 costituisce, come si rileva dall’appendice 2 alla consulenza del P.M., l’insieme di più uscite dal conto clienti n.10367985, intervenute tra il luglio e il settembre 1998 5.

Anche in questo caso, la documentazione concernente tali uscite è data, come si rileva dagli allegati alla consulenza, dalla corrispondenza con la banca e dalle descrizioni riportate sui ledger accounts.

Dal “ledger” del Cave Trust, riferibile ad Attanasio (all.60 alla consulenza del P.M.), si rileva che la provvista per due delle uscite (quelle di GBP 6.480,25 e 21.305,00) è tratta da “Nelson”. Ma né il “ledger” del Nelson Trust, né quello del Nelson Consultants Trust offrono alcun elemento per comprendere la provenienza del denaro.

Va dato atto che la consulente della difesa Berlusconi, nella seconda relazione, alle pagine 20 e seguenti, e all’udienza del 18 luglio 2008, alle pagine 95-124, si è diffusa sull’esame della somma di GBP 1.125.000, affluita il 25 giugno 1998 sul conto clienti n.10367985, acceso presso la National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co., osservando che, come nel dibattimento si è accertato, “il conto <Paribas> dal quale proviene la somma in questione risulta acceso presso una filiale di Ginevra della Banque Paribas (Suisse) S.A. ed è intestato alla fiduciaria Jean-Pierre Rivara SA, Geneve. Il beneficiario di tale conto risulta Isaac Marrache, mentre è appena il caso di notare che nè David Mills, nè Diego Attanasio, nè – tantomeno – Carlo Bernasconi risultano avere a che fare con il conto in questione”.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dalla Confederazione elvetica a seguito della rogatoria espletata dalla Procura della Repubblica il 28 novembre 1997, e depositata all’udienza del 7 marzo 2008 (in atti quale faldone 6 bis), il conto Paribas è quello contrassegnato dal numero “GE 090310 L 001 (GBP)”, intestato appunto a “Jean-Pierre Rivara SA, Geneve” e avente come beneficiario economico Isaac Marrache. Nell’elaborato 1 allegato alla seconda relazione, la consulente della difesa Berlusconi ha esaminato le uscite e le entrate del conto, considerando:

5 Dall’appendice 2 allegata alla consulenza del P.M. si ricava che la somma di GBP 35.003,40 (esattamente, 35.003,35) è così composta:

3.141,37 Compensi a Mann & Partners 14 luglio 1998 All.75

6.480,25 n/d 31 luglio 1998 All.77

21.305,00 Compensi a Edwards & Co 4 agosto 1998 All.77

1.845,73 Compensi a Mann & Partners (per conto di Dendor Investm.) 28 agosto 1998 All.79

1.481,00 Compensi a Chiltern Ltd (per conto di Dendor Investments) 14 settembre 1998 All.81

750,00 Compensi a Ozannes (per conto di Dendor Investments) 15 settembre 1998 All.81

Totale 35.003,35


-

che alla data del 14 febbraio 1996 esso presentava un saldo attivo pari a GBP 485.000,00;

-

che alla data dell’1 luglio 1996, a causa di dieci uscite di diverso importo (per complessive GBP 395.000,00), il saldo era sceso a GBP 90.000,00;

-

che il 12 luglio 1996 era affluita sul conto la somma di GBP 1.065.000,00 (con conseguente saldo pari a GBP 1.155.000,00);

-

che tra il 5 agosto 1996 e il 23 giugno 1998, a causa di quattro uscite del complessivo importo di GBP 115.000,00, della maturazione di interessi e dell’afflusso della somma di GBP 15.000,00, il saldo era divenuto pari a GBP 1.125.000;

-

che il 25 giugno 1998 la somma di GBP 1.125.000,00 era stata trasferita al conto clienti di Marrache e il conto Paribas era stato azzerato.

Muovendo dalla considerazione secondo cui (come si è visto esaminando le operazioni relative al cosiddetto “dividendo Horizon” nel capitolo 2.6 della prima consulenza del P.M.) per un verso solo nel marzo 1999 Mills aveva distribuito ai soci dello studio Withers la somma che si era impegnato a dividere con loro nel memorandum del 27 novembre 1996 e per altro verso solo nel mese di novembre 1999 lo stesso Mills aveva investito la propria somma di USD 600.032,20 nel Torrey Global Offshore Fund, la consulente della difesa Berlusconi osserva che “una tale ricostruzione dei fatti è assolutamente incompatibile con l’ipotesi che il trasferimento di GBP 1.065.000, avvenuto il 12 luglio 1996 sul conto GE 090310 L 001 (GBP) intestato a Jean Pierre Rivara Sa, Geneve, possa avere una qualsiasi connessione con il presunto <gift> di USD 600.000 oggetto del capo d’imputazione”.

Ripercorrendo la diversa origine del dividendo Horizon e le sue movimentazioni e ripetendo che da esso traevano origine le somme spartite tra i soci dello studio Withers, la consulente della difesa Berlusconi ribadisce l’esistenza di una “incompatibilità cronologica” tra la provvista di GBP 1.125.000,00 e i fatti oggetto del processo.

Si legge a pagina 28 della seconda relazione della difesa Berlusconi che “il 12 luglio del 1996 (data nella quale, si ribadisce, avviene il trasferimento di GBP 1.065.000 sul conto GE 090310 L 001 (GBP), intestato a Jean-Pierre Rivara Sa, Geneve) il <dividendo Horizon>, al netto delle tasse, era <al sicuro> - nella prospettiva dell’avvocato Mills – siccome giacente sul conto n.16082010 acceso presso la Guinness Mahon & Co. ed intestato a David Mills, <congelato> in vista di una futura suddivisione che – in allora – l’avvocato Mills preconizzava a suo esclusivo beneficio”.

Considerando che “solo il 13 agosto del 1996 vi sarebbe stata una qualche definizione provvisoria della questione relativa alla suddivisione del <dividendo Horizon>: ciò, perlomeno, è quanto si


può desumere dall’incipit dell’<internal memo> di Withers datato 27 novembre 1996”, la consulente della difesa Berlusconi, alle pagine 24 e 28, conclude che “solamente un mese più tardi” del 12 luglio 1996, “a tutto concedere, avrebbe iniziato a delinearsi la prima di quelle ragioni di malcontento che avrebbero indotto” l’avvocato Mills, “secondo il tenore della lettera del 2 febbraio 2004” a Bob Drennan, “a richiedere quel <prestito a lungo termine od un regalo> di 600.000 dollari, che – sempre secondo l’avvocato Mills – sarebbe stato ottenuto <alla fine del 1999>”.

Per di più, aggiunge ancora la consulente della difesa Berlusconi a pagina 28, “un tale procedimento ricostruttivo <a ritroso>, essendo ormai giunto al luglio del 1996, attiene ad un periodo di tempo di un anno antecedente persino rispetto alle vicende di Ocean Installer – Mees Pierson”.

“In ultimo”, osserva la consulente della difesa Berlusconi a pagina 29, “vale la pena rilevare che la società di revisione Baker Tilly Limited di Gibilterra, su incarico di Marrache & co., ha provveduto a svolgere un esame contabile dei conti di Marrache & co., giungendo alla conclusione che tale somma non avrebbe nulla a che vedere con i fatti oggetto del procedimento penale e, in particolare, con il patrimonio di Diego Attanasio riconducibile a The Cave Trust, The Perth Trust, The Vast Enterprises Trust, The Nelson Associates Trust e The Nelson Consultants Trust.

A tale riguardo, non è forse inutile ricordare come l’ascrizione al patrimonio di Diego Attanasio della somma di GBP 1.125.000 sia la conseguenza dell’annotazione manoscritta di tale trasferimento <in entrata> e, immediatamente dopo, <in uscita> sul cosiddetto <ledger> del The Cave Trust: in altri termini, si tratta di una annotazione che non è ricavabile da alcun documento bancario ma, semplicemente, da una nota interna manoscritta dello studio Marrache & co. Non sembra quindi azzardato ipotizzare che, alla luce degli accertamenti svolti, si possa semplicemente essere al cospetto di un’errata annotazione contabile, ossia all’iscrizione erronea nel <ledger> del The Cave Trust di un’operazione che nulla ha a che fare nè con il The Cave Trust nè – più in generale – con il patrimonio di Diego Attanasio”.

Ritiene il collegio che – come si dirà nelle conclusioni, traendo le fila dall’enorme serie di dati esaminati dai consulenti – l’osservazione della consulente della difesa Berlusconi, secondo cui la somma di USD 600.000, oggetto dell’imputazione, non abbia a che fare con l’importo di GBP 1.125.000,00 di cui qui si sta parlando, non possa essere condivisa.

L’ingresso della somma di GBP 1.125.000,00 sul conto clienti di Marrache è tutt’altro che avulso dall’indagine che qui si svolge, trattandosi di incremento di un conto su cui, come si è visto,


intervengono sia operazioni relative ad entità attinenti ai fatti di causa (quali la rimessa di GBP 48.914,90, proveniente da Banco Atlantico-Nelson Consultants e la complessiva uscita di GBP 39.600,00, destinate a Mills), sia operazioni mascherate sotto la targa “Nelson Trust”, ma – come si è detto – aventi tutt’altra origine (si tratta della complessiva somma di GBP 126.905,12, indicata come uscita da tale trust, per essere accreditata sul conto clienti n.10367985, dopo che lo stesso trust era già stato revocato).

E’ vero che la somma di GBP 1.125.000,00 imputata al Cave Trust e come tale iscritta in entrata sul relativo “ledger” il 15 giugno 1998, è stata registrata in uscita il 26 giugno 1998; ciò, però, non indica un errore di scrittura, o comunque (come si legge nel superficiale esame dell’11 aprile 2008, asseritamente svolto dalla società di revisione Baker Tilly di Gibilterra e prodotto con la dicitura “firma illeggibile” all’udienza del 18 luglio 2008) uno storno, bensì, come si rileva dallo stesso “ledger”, un passaggio della somma, proveniente “from Banque Paribas” e destinata da Marrache “to deposit acc.”. La stessa consulente della difesa Berlusconi, all’udienza del 10 ottobre 2008 (pagg.89-90), ha ampiamente preso le distanze dalla considerazione di Baker Tilly, che sosteneva trattarsi di uno storno, e ha confermato invece che “c’è un’entrata dalla Banca Paribas e un trasferimento al deposit account... entra sul conto corrente e va al deposito”.

Ma c’è molto di più. Il rilievo dell’ingente rimessa di GBP 1.125.000,00 sta nel fatto che la sua provenienza non è stata in alcun modo chiarita 6: non basta considerare che essa discende essenzialmente dall’importo di GBP 1.065.000,00, affluito il 12 luglio 1996 sul conto acceso dalla Jean-Pierre Rivara SA presso la Paribas di Ginevra, se non si aggiunge che nella documentazione acquisita presso la Paribas non è presente il bonifico concernente tale somma, così che la sua fonte rimane assolutamente nascosta; in atti, vi è solo, contrassegnata dall’affoliazione 59, la nota di accredito di detta somma sul conto 90310.

Non solo: tutte le operazioni intervenute sul conto, ricostruite dalla consulente della difesa nell’elaborato 1, presentano le stesse caratteristiche. Mentre la consulente allega, quali documenti n.21, 22, 23, 24, 25 e 26, le sole distinte bancarie relative alle singole movimentazioni, la documentazione trasmessa da Banque Paribas contiene in taluni casi anche gli ordini di bonifico, caratterizzati dall’inquietante e indistinta dicitura secondo cui gli accrediti delle somme uscite dal conto 90310 tra il 14 febbraio e l’1 luglio 1996 avvengono “sans mention du donneur d’ordre”, quasi sempre a favore di beneficiari bensì identificati (si tratta per la maggior parte di conti intestati

6 Va necessariamente ricordato, sul punto, il colorito rilievo emerso durante le deposizioni della consulente della difesa Berlusconi alle udienze del 10 ottobre 2008 (pagg.115-129) e 17 ottobre 2008 (pagg.33-45 e 57), secondo cui, da una deposizione di Isaac Marrache rimasta confinata nell’attività del P.M., sarebbe emerso che la provvista di GBP 1.125.000 derivasse da un soggetto indicato solo con il genericissimo cognome di “Mr. Philips”, forse di nome “Simon” o “Peter”, del quale nulla si è mai saputo.


a Marrache), ma a loro volta meri tramite, venendo i depositi effettuati su conti clienti, talora con la generica aggiunta “en faveur de un de nos clients” 7. A volte, poi, gli ordini di bonifico non sono neppure presenti. In tutti questi casi, dunque, della provenienza e dell’effettiva destinazione delle somme nulla si sa. E lo stesso Marrache, scrivendo al Tribunale il 15 febbraio 2008, a completamento della deposizione resa il 31 gennaio 2008, riferiva di non essere in grado di dare alcuna ulteriore informazione, dato il tempo trascorso.

Ne consegue che il fatto che il conto clienti di Marrache fosse divenuto il punto di incrocio e di confusione di tali somme con una parte di quelle di cui si discute nel presente procedimento evidenzia ancora una volta l’impressionante attività di riciclaggio posta in essere dal sodalizio Marrache-Mills.

Oltre alle anomalie sinora esaminate, poi, lascia francamente esterrefatti il dato secondo cui anche la destinazione della somma di GBP 835.399,00, costituente la differenza tra le entrate sul conto (GBP 1.268.342,40) e le relative uscite (GBP 432.943,40) è rimasta completamente sconosciuta.

7 Si vedano, nella documentazione trasmessa da Paribas, i fogli 28, 30, 34, 35, 46, 47, 53, 57, 60, 73; ma si vedano anche, per il 1997 (anno sostanzialmente non considerato nell’elaborato 1 della consulenza della difesa), i fogli 124, 131, 132, 133, 163, 171.


2.2.4

I fondi provenienti da FB Trust

Come già si è visto al paragrafo 2.1.3, il 9 settembre 1997 era stato costituito presso Marrache & Co. il Nelson Trust, nell’interesse di Flavio Briatore e con azioni della società Nelson Investment Ltd (all.18 alla consulenza).

Il 15 settembre 1997 Benjamin Marrache aveva inviato a Mills una missiva riguardante il Nelson Trust e contenente alcuni dati (conto corrente n.300-400, intestato a Virgin Concepts Limited presso il Banco Atlantico Gibraltar) necessari per poter trasferire fondi (all.90).

Il 22 settembre 1997 Benjamin Marrache aveva scritto anche a Banco Atlantico (Gibraltar), per spiegare che Mills (“un avvocato del Regno Unito”) avrebbe agito come beneficiario del gruppo “Virgin Concepts Ltd – The Nelson Trust”, “per conto di un notissimo manager della Formula Uno che, per ragioni fiscali, ha deciso di trasferire i suoi fondi a Gibilterra e di depositarli” sul Nelson Trust. Nella lettera, Marrache spiegava che a Banco Atlantico sarebbe giunta la somma di circa USD 3.500.000, da accreditare su un conto deposito (all.90).

Di fatto, solo il 18 novembre 1997 era giunta la somma di USD 3.999.987,32, proveniente da Hambros Bank (Jersey) Ltd per ordine di FB Trust (struttura riferibile a Flavio Briatore) e accreditata sul conto n.140 01 04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra, con la descrizione “order of Jawer (Cyprus) Re FB Trust” (all.87); la stessa descrizione compare sul “ledger” del Nelson Trust (all.60).

In seguito, la somma era stata così impiegata:

► USD 2.000.000 erano stati trasferiti il 13 marzo 1998 a favore del conto corrente n.600748, acceso da Struie Investments Ltd presso CIM Banque di Ginevra (all.88; già nell’esaminare la prima consulenza del P.M. si era visto che la somma era stata successivamente investita da Struie in azioni della Società Autostrada Ligure Toscana, nell’interesse di Flavio Briatore);

► USD 2.000.000 erano stati trasferiti il 27 marzo 1998 a favore del conto n.40250020, presso la Bank of Ireland di Dublino, per essere invesiti in quote del fondo Giano Capital Ltd (all.89).

Anche in questo caso si rilevano anomalie:


► non si comprende quale legame vi fosse tra il Nelson Trust e la Virgin Concepts Ltd, società che era bensì inclusa tra quelle gestite da Gibland Secretarial Services Ltd (all.92 alla consulenza del P.M.), ma non risulta essere mai stata utilizzata da Mills o da Marrache nell’interesse di Briatore; per un verso lo stesso Mills, in una missiva dell’1 settembre 1997 a Benjamin Marrache, chiedeva di “mettergli da parte la Nelson Investments Limited” e di mandargli la relativa posizione per il Nelson Trust; per altro verso anche gli amministratori del Nelson Trust, il 2 settembre 1997, stabilivano l’acquisto della sola Nelson Investments Ltd (all.91);

► non si comprende perché, mentre nel settembre 1997 Mills e Marrache stabilivano di accreditare presso Banco Atlantico (Gibilterra), su un conto intestato a Virgin Concepts Ltd, la provvista destinata al Nelson Trust, nel novembre 1997 l’accredito avvenne, invece, presso National Westminster Bank (Gibilterra), sul conto intestato a Marrache & Co.


2.2.5

Sintesi dei flussi finanziari

transitati sui conti bancari intestati a Marrache & Co.

Il paragrafo rileva, in definitiva, che sui conti bancari intestati a Marrache & Co. sono transitati:

-

fondi provenienti da entità riconducibili a Diego Attanasio;

-

fondi provenienti da entità riconducibili a Flavio Briatore;

-

fondi la cui origine non risulta nota, in base alla documentazione disponibile.

Vengono elencati, per comodità di lettura, i singoli conti intestati a Marrache, di volta in volta esaminati nei precedenti paragrafi, con la precisazione secondo cui, in molti casi, la documentazione bancaria acquisita è incompleta, sia perché non trasmessa per intero dagli istituti bancari (mancano estratti conto anche per consistenti periodi), sia perché trasmessa con parti annerite, in quanto asseritamente non riguardanti i fondi in questione.

Si tratta dei seguenti conti:

► client account n.10367985, in GBP, acceso presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd, per il periodo dal 18 giugno 1998 al 12 ottobre 2000 1;

► office account n.01/04258630, in USD, acceso presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd, per il periodo dal 23 giugno 1997 al 30 dicembre 1998 2;

1 La consulente del P.M. rileva la mancanza degli estratti conto per i seguenti periodi:

- dal 25 giugno al 2 luglio 1998

- dal 16 luglio al 23 luglio 1998

- dal 13 agosto al 27 agosto 1998

- dal 17 settembre al 19 novembre 1998

- dal 3 dicembre al 17 dicembre 1998

- dal 31 dicembre 1998 al 7 gennaio 1999

- dal 21 gennaio al 28 gennaio 1999

- dall’11 febbraio al 15 aprile 1999

- dal 29 aprile 1999 al 5 ottobre 2000

2 La consulente del P.M. rileva la mancanza degli estratti conto per i seguenti periodi:

- dal 29 agosto al 30 ottobre 1997

- dal 30 dicembre 1997 al 30 giugno 1998

- dal 30 luglio al 3 ottobre 1998


► premium account n.057400-294, in GBP, acceso presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd, per il periodo dal 18 luglio 1997 al 15 gennaio 1999 3;

► call deposit account n.057400-149, in USD, acceso presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd (estratti conto del 14 agosto 1997 e del 12 settembre 1997);

► office account n.10367977, in GBP, acceso presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd, intestato a Marrache & Co. (nessun estratto conto è pervenuto, nonostante che – come rilevato nel paragrafo 2.2.3 – su di esso siano stati bonificati fondi per conto delle entità oggetto di esame);

► conto n.10404589, in GBP, presumibilmente acceso presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd, intestato a Gibland Secretarial Services Ltd (nessun estratto conto è pervenuto, nonostante che – come rilevato nel paragrafo 2.2.3 – su di esso siano stati bonificati fondi per conto delle entità oggetto di esame).

Come si è visto nei precedenti paragrafi, anche i ledger accounts redatti manualmente con riferimento ai singoli trusts (all.60 alla consulenza del P.M.) sono risultati a volte incompleti o imprecisi, come evidenziato dal raffronto con altri documenti.

E’ documentato, poi, il fatto che lo studio Marrache aveva custodito per conto di Mills anche altra documentazione, la cui natura non è nota, addebitandogli il relativo costo, come risulta da una parcella del 15 agosto 1997, dell’importo di GBP 3.000,00, inviata a Mills per “assistance for storage”.

Peraltro, le molteplici anomalie rilevate nei paragrafi precedenti non sono affatto dovute all’incompletezza della documentazione concernente i conti intestati a Marrache & Co.: la stessa consulente della difesa Berlusconi, in particolare nelle deposizioni rese all’udienza del 10 ottobre 2008 (pagg.64-67) e all’udienza del 17 ottobre 2008 (pagg.16-28), ha ripetutamente affermato che “i documenti di Marrache... li ho trovati sufficienti a chiudere queste movimentazioni che ho analizzato”, ritenendo “che l’incompletezza dei dati forniti dallo studio Marrache sia del tutto ininfluente rispetto alle conclusioni alle quali pervengo nell’analisi dei vari circuiti chiusi”.

3 La consulente del P.M. rileva la mancanza degli estratti conto per i seguenti periodi:

- dall’1 agosto al 28 novembre 1997

- dal 5 dicembre 1997 al 5 novembre 1998

- dal 4 dicembre al 24 dicembre 1998


Resta il fatto, allora, che – come la consulente del P.M. ha rilevato – i seguenti flussi finanziari sono rimasti non spiegati, nè in merito alla loro origine e/o destinazione, nè in merito alla causale dei pagamenti:

► la somma di USD 503.250,00, giacente nel luglio 1998 sul conto corrente n.140/01/04258630, e la sua idoneità a fungere da provvista rispetto alle uscite di USD 300.000,00 e USD 200.000,00, provenienti il 23 novembre 1998 dallo stesso conto, a fronte di ulteriori accrediti (per complessivi USD 480.522,63) effettuati sullo stesso conto il 13 e il 20 novembre 1998 (si veda il paragrafo 2.2.2.5);

► l’accredito della somma di GBP 1.125.000,00, effettuato il 25 giugno 1998 da Banque Paribas a favore del conto deposito acceso presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co. e l’uscita della somma residua di 835.399,00 GBP: né la provenienza della somma accreditata, né la destinazione della somma residua hanno mai trovato spiegazione (si veda il paragrafo 2.2.3).

Come si è detto nel paragrafo 2.2.2.4, poi, la consulenza del P.M. considerava altri flussi caratterizzati da anomalie:

► i pagamenti di USD 21.882,85, USD 103.563,00 e USD 199.683,43 (per complessivi USD 325.129,28), effettuati tra il 2 e il 6 novembre 1998 dal conto corrente n.45-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, tutti a favore di beneficiari sconosciuti (si veda il paragrafo 2.2.2.4);

► i pagamenti di USD 17.500,00 e USD 74.613,68 (per complessivi USD 92.113,68), effettuati tra il 18 e 19 marzo 1999 dal conto corrente n.44-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, tutti a favore di beneficiari sconosciuti (si veda il paragrafo 2.2.2.4);

► gli accrediti di USD 102.514,91, USD 27.800,75 e 5.092,95 (per complessivi USD 135.408,61), effettuati il 19 febbraio, 23 e 24 giugno 1999 sul conto corrente n.44-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, tutti con causale ignota (si veda il paragrafo 2.2.2.4);

► le richieste inviate da Banco Atlantico a Morgan Stanley il 16 marzo e il 27 aprile 1999, volte a far bonificare le somme di GBP 225.000,00 e 150.000,00 (per complessive GBP 375.000,00) su conti correnti intestati a Marrache, senza che la documentazione bancaria di provenienza e di destinazione fornisca riscontri (si veda il paragrafo 2.2.2.4);

Nello stesso paragrafo 2.2.2.4, tuttavia, si è visto come la consulente della difesa Berlusconi abbia contrapposto adeguate obiezioni alle osservazioni su questi quattro punti svolti dalla consulente del P.M.


2.3 I collegamenti

tra l’operatività dei conti intestati a Marrache & Co.

e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills

A)

Trasferimenti di fondi da conti bancari intestati a Marrache & Co. a conti bancari intestati a David Mills, secondo quanto risulta dagli estratti conto dei seguenti conti correnti (all.94 alla consulenza):

- c/c 40452030 intestato a “DMD Mills Practice Account” presso Coutts & Co. (Londra)

-

c/c 50403301 intestato a “David M D Mills Esq” presso Investec Bank (Londra)

-

c/c 08300569 intestato a “Marrache Mills Office Account” presso Coutts & Co (Londra)

-

c/c 010871-001-000-001 intestato a “D.M.D. Mills Esq” presso SG Hambros Bank (Londra)

Data

Ordinante

Beneficiario

Importo in GBP

6 luglio 1998

c/c 10367985 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)

c/c 40452030

27.100,00 1

29 gennaio 1999

“3902808247 Marrache”

c/ c 50403301

19.432,21

11 marzo 1999

“RBS Gibraltar” (Royal Bank of Scotland)

c/c 40452030

100.000,00

26 marzo 1999

“Marrache Freres Ltd”

c/c 40452030

60.000,00

27 aprile 1999

c/c 10367985 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)

c/c 40452030

45.000,00

14 giugno 1999

“Marrache Frerey”

c/c 08300569

2.796,01

23 giugno 1999

“Marrache & Co”

c/c 08300569

17.442,08

6 agosto 1999

“RBS Gibraltar” (Royal Bank of Scotland)

c/c 08300569

5.000,00

12 agosto 1999

c/c 10367985 intestato a Marrache

conto sconosciuto

12.500,00

1 Il pagamento è annotato anche sul “ledger” riguardante il Cave Trust, con la dicitura “Tfr Re Mills – Coutts & Co.” (v. all.60 alla consulenza del P.M.).


& Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)

23 agosto 1999

“Marrache & Co”

c/c 08300569

5.000,00

8 settembre 1999

“Marrache Freres”

c/c 08300569

3.599,22

1 dicembre 1999

“Marrache & Co”

c/c 08300569

31.104,20

18 maggio 2000

“Mr Is & Mrs S Marrache”

c/c 010871-001-000-001

6.500,00

9 novembre 2000

“Marrache & Co”

c/c 08300569

2.509,00

7 settembre 2004

“Marrache & Co”

c/c 010871-001-000-001

55.000,00

Totale fondi trasferiti a David Mills

392.982,72

La consulente del P.M. rileva:

► che solo per i pagamenti del 6 luglio 1998, 27 aprile 1999 e 12 agosto 1999 vi è prova della provenienza del denaro dal c/c 10367985 acceso da Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd; in tutti gli altri casi la provenienza è solo genericamente riferita a “Marrache & Co”, “Marrache Freres”, “RBS Gibraltar”, “3902808247 Marrache”, “Mr Is & Mrs S Marrache”;

► che il pagamento del 12 agosto 1999 è certo nella provenienza, ma non nel conto beneficiario;

► che per ogni pagamento “la documentazione di supporto non include evidenze circa la loro provenienza e la natura del pagamento”.

Particolare risalto va dato, a parere del collegio, all’accredito di 55.000,00 GBP del 7 settembre 2004, di cui si è già parlato in precedenza, trattando della deposizione del teste Costard nel capitolo concernente il dividendo Horizon.

Nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.66-67) il teste Marrache ha spiegato che il 26 agosto 2004 Mills aveva scritto a Marjorie Smith (una delle responsabili del reparto contabilità dello stesso Marrache), chiedendole di inviare l’intero saldo ricevuto in aprile per “Sloan Investment”, pari a 55.000 sterline, al proprio conto 01087100 presso SG Hambros di Londra.

Lo stesso giorno Mills aveva scritto due fax a Costard, chiedendogli di accreditare tale somma sul suo conto e spiegandogli che il denaro era stato tenuto “in escrow”, ossia in garanzia, per le spese nei processi in Italia. Il 7 settembre 2004 Marrache aveva inviato la somma a Mills, presso SG Hambros, anche se – ha spiegato il teste - presso la società Marrache non era mai stato aperto un conto in garanzia per le somme dovute da Mills per i suoi procedimenti e il termine “Sloan Investment” era stato inventato da Mills).


B)

Trasferimenti di fondi da conti bancari intestati a David Mills a conti bancari intestati a Marrache & Co., secondo quanto risulta dagli estratti conto dei seguenti conti correnti (all.95 alla consulenza):

-

c/c 600.478 intestato a “Struie” presso CIM Banque (Ginevra)

-

c/c 08300569 intestato a “Marrache Mills Office Account” presso Coutts & Co (Londra)

-

c/c 700.807 intestato a D.M.D. Mills presso CIM Banque (Ginevra)

Data

Ordinante

Beneficiario

Importo

15 dicembre 1999

c/c 600.478

c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd

USD 50.000,00

29 settembre 2000

c/c 08300569

“Marrache & Co Gibralter”

GBP 6.968,13

17 marzo 2004

c/c 700.807

c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd

GBP 55.738,59

17 marzo 2004

c/c 700.807

c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd

GBP 1.803,54

17 marzo 2004

c/c 700.807

c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd

GBP 2.100,97

Totale fondi trasferiti a Marrache & Co.

USD 50.000,00

GBP 66.611,23

La consulente del P.M. rileva:

► che tali trasferimenti a favore di Marrache & Co. “non risultano iscritti nei <Ledger Account> intestati a Cave Trust, Perth Trust, Nelson Consultant Trust e Nelson Trust ”;

► che il pagamento del 29 settembre 2000 è certo nella provenienza, ma non nel conto beneficiario.


2.4 I collegamenti

tra l’operatività dei conti intestati a Marrache & Co.

e le relazioni bancarie riconducibili a Diego Attanasio

Il capitolo riassume le transazioni effettuate da Mills per conto di Attanasio tra il 1997 e il 2001.

A) Fondi affidati da Diego Attanasio a David Mills (v. paragrafo 2.1.2 della consulenza)

Data

Ordinante

Beneficiario

Importo in USD

17 luglio 1997

c/c 140-01-40041263, intestato a Ocean Support Services Ltd presso National Westminster Bank (Londra)

c/c 661.0.790.133.41, intestato a Mees Pierson Bahamas presso ABN Amro Bank

8.784.543,66

17 luglio 1997

c/c 140-01-40041573, intestato a Investment and Development Holding Company Ltd presso National Westminster Bank (Londra)

c/c 661.0.790.133.41, intestato a Mees Pierson Bahamas presso ABN Amro Bank

1.215.517,98

Totale

10.000.061,64

B) Pagamenti effettuati nell’interesse di Diego Attanasio

Data

Ordinante

Beneficiario

Importo in USD

Paragrafo della consulenza

7 agosto 1998

c/c 140-01-04258630 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)

c/c 40346500 intestato a Edwards & Co presso Barclays Bank (Londra)

2.039.629,32

(ossia GBP

1.241.330,00)

2.2.2.2


4 dicembre 1998

c/c 140-01-04258630 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)

c/c 10301120-51625206 intestato a Nauta Ship Repair Yard presso Bank Handlowy S.A. (Polonia)

300.000,00

2.2.2.3

18 dicembre 1998

c/c 01-06574203 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)

c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta

1.695.061,02

2.2.2.3

26 gennaio 2000

c/c 600.478 intestato a Struie presso CIM Banque (Ginevra)

c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta

500.000,00

2.5.2.4

(consulenza del 6 febbraio 2006)

14 febbraio 2000

Banco Atlantico (Pas de Calais)

c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta

249.950,93

13 marzo 2000

c/c 4578677, riferito al Cave Trust presso Morgan Stanley

c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta

2.500.000,00

2.2.2.3

13 marzo 2000

c/c 4578677, riferito al Cave Trust presso Morgan Stanley

c/c 3582088618001 presso Standard Bank of South Africa Ltd

600.000,00

2.2.2.3

31 marzo 2000

c/c 600.478 intestato a Struie presso CIM Banque (Ginevra)

c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta

600.000,00

2.5.2.5

(consulenza del 6 febbraio 2006)

12 gennaio 2001

conti Cave Trust presso

c/c 07-311-511-8

2.300.260,85

2.2.2.3


Morgan Stanley

intestato a Fairbridge Arderne and Lawton Inc. Trust presso Standard Bank of South Africa Ltd

16 gennaio 2001

conti Cave Trust presso Morgan Stanley

c/c 07-311-511-8 intestato a Fairbridge Arderne and Lawton Inc. Trust presso Standard Bank of South Africa Ltd

15.579,48

2.2.2.3

Totale

10.800.481,60

La consulente del P.M. rileva che “non risultano flussi finanziari in entrata o in uscita di cui non sia stata chiarita la provenienza o la destinazione, ad eccezione” dello “accredito di USD 249.950,93 ricevuto in data 14 febbraio 2000 dal Banco Atlantico per ordine di <Pas de Calais Ltd>”, con la causale “Rec Deep Blue for Challenger conversion” (all.96). E in effetti, costituisce un’anomalia il fatto che alla società GO-DP di Attanasio giungesse un così forte accredito da un ente, Pas de Calais, che secondo Benjamin Marrache aveva all’epoca un conto presso Banco Atlantico (così la missiva dello stesso Marrache al P.M., datata 22 marzo 2007, in atti quale all.97 alla consulenza). E ciò a maggior ragione ove si consideri che, come ha rilevato la consulente, “la documentazione acquisita presso Marrache & Co. e presso il Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd non include evidenze relative a tale trasferimento di cui, pertanto, non siamo stati in grado di identificare la provenienza originaria e la natura del pagamento”. Come si è visto nel paragrafo 2.2.2.3, poi, nella propria deposizione Marrache ha spiegato che il riferimento a Pas de Calais era errato.

Per il resto, nelle proprie deposizioni (si vedano, in particolare, ud. 13 luglio 2007, pagg.125-126 e 132-133 e ud. 21 settembre 2007, pagg.105-106 e 117), Attanasio ha sostenuto di essere tuttora creditore nei confronti di Mills di circa GBP 150.000, oltre a GBP 100.000, che Mills aveva promesso di restituirgli in azioni di tale società Intermediation, senza mai provvedere. Attanasio non ha saputo dire se il proprio credito dipendesse dalla percezione di interessi inferiori a quelli sperati o addirittura da un mancato rientro di una parte dei capitali investiti. Ma quali che fossero le aspettative di guadagno di Attanasio, resta il fatto che, nei precedenti capitoli, si sono


incontrate così tante e gravi anomalie da convincere, in definitiva, che le operazioni svolte per conto dell’armatore napoletano si sono incrociate con una molteplice quantità di somme aventi tutt’altra provenienza.


2.2.2

I fondi provenienti da Mees Pierson (Bahamas) Ltd

2.2.2.1

I fondi inizialmente investiti presso Morgan Stanley:

Perth Trust e Cave Trust

Si tratta delle somme di USD 6.450.000 e 1.500.000:

-

provenienti dal c/c 661.0.790.133.41 di Mees Pierson (Bahamas) Ltd;

-

trasferite il 22 luglio 1997 a Marrache & Co., rispettivamente con il riferimento “Perth” e con il riferimento “Cave”.

La somma di USD 6.450.000 (esattamente, USD 6.449.987,44) era stata trasferita il 22 agosto 1997 a Morgan Stanley & Co. International Ltd di Londra, con il riferimento “The Perth Trust”, sul conto n.45-78676 (e successivi sottoconti 42-78676, 44-78676 e 62-78758); su tali conti lo stesso Mills aveva delegato Benjamin Marrache a trattare con Morgan Stanley (all.23, 24, 26, 28, 29 e 33 alla consulenza del P.M.).

La somma di USD 1.500.000 (esattamente, USD 1.418.633,00) era stata trasferita il 22 agosto 1997 a Morgan Stanley & Co. International Ltd di Londra, con il riferimento “The Cave Trust”, sul conto n.45-78677 (e successivi sottoconti 42-78677, 44-78677 e 62-78776); su tali conti lo stesso Mills aveva delegato Benjamin Marrache a trattare con Morgan Stanley (all.23, 25, 27, 28, 30 e 34 alla consulenza del P.M.).

Come risulta dai “Portfolio Statements” acquisiti presso Morgan Stanley (all.31 alla consulenza del P.M., relativamente al Perth Trust; all.32 alla consulenza del P.M., relativamente al Cave Trust); i conti così costituiti erano stati gestiti da Benjamin Marrache presso Morgan Stanley, con varie modalità di investimento, fino al mese di giugno 1998. Indi:

-

il 5 giugno 1998 Benjamin Marrache aveva disposto che la somma di 500.000 dollari, di pertinenza del Perth Trust, venisse trattenuta da Morgan Stanley e che la differenza venisse accreditata sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra; l’accredito, pari a USD 6.765.000, avveniva l’1 luglio 1998 (all.35 e 37 alla consulenza del P.M.);

-

il 5 giugno 1998 Benjamin Marrache aveva disposto che la somma di 500.000 dollari, di pertinenza del Cave Trust, venisse trattenuta da Morgan Stanley e che la differenza venisse accreditata sul conto corrente n.140/01/04258630, intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra; l’accredito, pari a USD 1.135.000, avveniva l’1 luglio 1998 (all.36 e 37 alla consulenza del P.M.).

Pertanto, l’1 luglio 1998, veniva rimborsato a Marrache & Co. l’importo complessivo di USD 7.900.000 (di cui USD 6.765.000 da Perth Trust e USD 1.135.000 da Cave Trust) 1.

Detta somma veniva parzialmente reinvestita presso Morgan Stanley, per un importo di circa USD 5.200.000, in data 7 agosto 1998, per conto di Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd, tramite un mandato fiduciario affidato a Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd.

Nei paragrafi da 2.2.2.2 a 2.2.2.5 la consulenza del P.M. descrive analiticamente questi flussi finanziari, attraverso l’esame dei conti bancari di Marrache & Co. e degli estratti conto relativi alle posizioni aperte presso Morgan Stanley, intestate a Perth Trust, Cave Trust e Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd.

1 Negli stessi termini si vedano anche la seconda consulenza della difesa Berlusconi, alle pagine 6-8, e la deposizione dibattimentale della stessa consulente, all’udienza del 18 luglio 2008, pagg.34-53.

Nell’elaborato della consulente, in particolare, si conferma che “analizzando gli investimenti di tale rimessa di USD 7.900.000 operati da Morgan Stanley tra il 22 agosto 1997 ed il 1 luglio 1998, si può agevolmente constatare come questi abbiano complessivamente fruttato circa 1 milione di dollari”.

Ed infatti:

- la somma trasferita il 22 agosto 1997 da Marrache a Morgan Stanley era pari a USD 6.450.000 + USD 1.500.000 = USD 7.950.000;

- la somma rimasta presso Morgan Stanley alla data del 5 giugno 1998 era pari a USD 500.000 + USD 500.000 = USD 1.000.000;

- la somma restituita da Morgan Stanley a Marrache alla data del 1° luglio 1998 era pari a USD 6.765.000 + USD 1.135.000 = USD 7.900.000.

5) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

5.1) Considerazioni finali sulle consulenze

Va necessariamente dato atto dell’eccezionale rilevanza dell’opera svolta da tutti i consulenti, che in una enorme serie di punti dello sterminato insieme di dati acquisiti ed elaborati sono giunti a conclusioni conformi sull’entità delle somme analizzate, sulla loro provenienza e sui loro beneficiari. L’impegnativo e quanto mai meticoloso lavoro da tutti svolto permette, con assoluta tranquillità, di attribuire alla ricostruzione sin qui effettuata un carattere di completa affidabilità.

Deve essere innanzitutto ripercorso lo sviluppo dei flussi finanziari, dalla loro origine al deposito delle somme sul conto intestato a Mees Pierson Bahamas presso Amro Bank ed ai successivi passaggi ai conti CIM n.700807 (intestato a Mills) e n.600478 (intestato a Struie) ed ai trusts del “circuito Marrache”, con i relativi investimenti.

L’analisi effettuata, in estrema sintesi, va letta nel seguente ordine:

► Descrizione preliminare dei fatti (prima consulenza, capitolo 2.1);

► Acquisto e vendita della nave Ravello da parte della società International Subsea Services; irrilevanza dell’operazione rispetto all’accertamento della provenienza della somma investita nel Torrey Global Offshore Fund (prima consulenza, capitolo 2.4) 1;

1 Si ricorda che la nave Ravello era stata venduta da Diamar s.p.a. a International Subsea Services Ltd nell’ottobre 1996 per USD 715.000 e rivenduta da International Subsea Services Ltd a Mannai Corporation il 19 giugno 1997, per USD 3.753.184,54. Il ricavo era stato versato sul conto corrente n.025712/200.000.840, intestato a International Subsea Services Ltd presso Handelsfinanz – CCF Bank, tra il 9 maggio e l’1 luglio 1997 e per USD 2.450.000 era stato trasferito a Mees Pierson (con il riferimento Hadrian) il 29 settembre 1997. Tra gennaio e aprile 1998 questa somma, divenuta pari a USD 2.709.854,00, era stata trasferita a Technical Marine Support Services, presso Mid-Med Bank di Malta, sempre con la causale “Hadrian Investments”.

All’udienza del 7 luglio 2008, pagg.158, 167-168 e 198, il consulente della difesa Mills ha ribadito che le somme ricavate dalla vendita della nave “entrano ed escono successivamente, senza sovrapporsi ai fondi che vanno a finire poi su CIM Banque... Ravello non c’entra niente, per capirci, con il Torrey Global Offshore Fund”.


► Acquisizione da parte di Hadrian Trust, nel settembre 1996, delle somme di GBP 1.059.367,87 e di Lit 2.728.683.463, pari a complessivi USD 3.437.932,73 (prima consulenza, capitolo 2.8) 2;

► Destinazione di una parte di queste somme (pari a USD 1.643.643,78) e di un prestito effettuato da Compagnie Monégasque de Banque di Montecarlo (per USD 2.500.000,00) a Ocean Support Services Ltd, per l’acquisto della nave Ocean Installer, del costo di USD 3.675.000, nel mese di ottobre 1996 (seconda consulenza, paragrafo 2.1.2);

► Vendita della nave Ocean Installer a Mannai Corporation, nel giugno 1997, per USD 11.500.000 e accredito della maggior parte di tale somma, per USD 9.368.433,77, il 14 luglio 1997, a favore di Ocean Support Services Ltd (seconda consulenza, paragrafo 2.1.2);

► Destinazione della maggior parte di questa somma (per USD 8.784.583,66) a Mees Pierson Bahamas, il 17 luglio 1997; contestuale destinazione a MeesPierson Bahamas della somma di USD 1.215.517,98, proveniente da Investment and Development Holding Company Ltd (seconda consulenza, paragrafo 2.1.2), per complessivi USD 10.000.101,64;

► Contestuale, intensa attività societaria e costitutiva di trusts da parte di Mills (prima consulenza, capitolo 2.3; seconda consulenza, paragrafo 2.1.3) 3;

► Passaggio della somma di USD 10.000.101,64 da MeesPierson (Bahamas):

-

per USD 2.050.000, il 23 luglio 1997, con targa “Turriff”, al conto CIM n.700807, intestato a Mills, e da qui: il 21 ottobre 1997 (per USD 1.616.746,75 4), con targa “Nelson”, al conto

2 Si tratta delle somme provenienti dalla società di Attanasio Dendor Investments Ltd e derivanti dagli investimenti azionari effettuati da tale società tra il 1992 e il 1995. Il consulente della difesa Mills, nella seconda tabella redatta a pagina 26 della sua relazione, ha utilmente considerato che, secondo i cambi dell’epoca, GBP 1.059.367,87 corrispondevano a USD 1.647.317,03 e Lit 2.728.683.463 corrispondevano a USD 1.790.615,70, per complessivi USD 3.437.932,73.

3 Si ricorda:

- che il 16 settembre 1997 International Subsea Services Ltd diventava Struie Holding Ltd, della quale Mills veniva nominato amministratore unico; che la gestione di Struie passava il 17 ottobre 1997 a Jawer (De Fusco) e il 29 aprile 1998 a FKG Finanz & Management (Quaderer);

- che il 15 e il 16 luglio 1997 Mills costituiva con Cabor Trustees Ltd (società fiduciaria di Marrache) il Nelson Holdings Trust, il Cave Trust, il Vast Enterprises Trust e il Perth Trust, tutti a favore di Diego Attanasio;

- che il 9 settembre 1997 Mills costituiva con la stessa Cabor Trustees Ltd il Nelson Trust, a favore di Flavio Briatore;

- che nello stesso periodo veniva costituito il Nelson Consultants Trust.

4 Si ricorda che la somma di USD 439.443,64 (sostanzialmente corrispondente alla differenza tra USD 2.050.000 e USD 1.616.746,75, pari a USD 433.253,25) era stata incamerata da Mills tra il 17 settembre e il 21 ottobre 1997, destinandola in parte al proprio conto n.16082010, presso Guinness Mahon di Londra, e in parte ad investimenti azionari (prima consulenza, paragrafo 2.5.1).


Royal Bank of Scotland n.057400/149, intestato a Marrache & Co.; il 6 novembre 1997 (per USD 1.618.301,37) al conto C3-112,402.0, intestato a Jawer (Gibraltar) Ltd presso Société de Banque Suisse di Ginevra; il 30 novembre 1997 (per USD 1.621.284,86) al conto CIM n.600478, intestato a Struie (prima consulenza, paragrafo 2.5.1);

-

per USD 7.950.000, il 22 agosto 1997, ai circuiti Marrache e Morgan Stanley, con destinazione “Perth Trust” (per USD 6.450.000, sul conto Morgan Stanley n.45-78676) e “Cave Trust” (per USD 1.500.000, sul conto Morgan Stanley n.45-78677) (seconda consulenza, paragrafo 2.2.2.1);

► Investimenti compiuti sulla somma di USD 1.621.284,86, approdata il 30 novembre 1997 sul conto CIM n.600478, intestato a Struie: Giano Capital, Calkin Pattinson, Old Monk, fondi Eureka, W.S. Fund (prima consulenza, paragrafo 2.5.2 e relativi sottoparagrafi da 2.5.2.1 a 2.5.2.8);

► Investimenti e movimenti compiuti sulla somma di USD 7.950.000, approdata il 22 agosto 1997 sul “Perth Trust” e sul “Cave Trust”, suddivisi in tre periodi:

-

dal 22 agosto 1997 all’1 luglio 1998 (seconda consulenza, paragrafo 2.2.2.1) 5;

-

dall’1 luglio 1998 al 7 agosto 1998 (seconda consulenza, paragrafi 2.2.2.2 e 2.2.2.5) 6;

-

dal 7 agosto 1998 al 16 gennaio 2001 (seconda consulenza, paragrafo 2.2.2.3) 7;

5 Si ricorda che sino al mese di giugno 1998 la somma di USD 7.950.000 era rimasta depositata sui conti n.45-78676 e 45-78677 di Morgan Stanley. Alla data dell’1 luglio 1998 la somma, accresciutasi di USD 1.000.000 per via degli interessi, era stata così suddivisa:

- USD 1.000.000,00 (per la metà di pertinenza di Perth Trust e per la metà di Cave Trust) erano rimasti sugli stessi conti n.45-78676 e 45-78677;

- USD 7.900.000 (per USD 6.765.000 di pertinenza di Perth Trust e per USD 1.135.000 di pertinenza di Cave Trust) erano stati trasferiti al conto n.140/01/04258630 intestato a Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra.

6 Si ricorda che la somma di USD 7.900.000, affluita l’1 luglio 1998 sul conto n.140/01/04258630, è stata così distribuita:

- per USD 503.250,00 non è stata spostata da tale conto (si veda soprattutto, nella seconda consulenza, il paragrafo 2.2.2.5);

- per USD 2.404.789,65 e USD 4.999.818,35 (per un totale di USD 7.404.608,00) veniva accreditata il 20 luglio 1998 sui conti correnti n.300.460.22 e 300.459.22, accesi rispettivamente a nome di Nelson Associates e Nelson Consultants presso Banco Atlantico.

Successivamente, come si è compiutamente precisato nel paragrafo 2.2.2.2 della seconda consulenza, la somma di USD 7.404.608,00 (decurtata di circa USD 23.000 per spese e commissioni) è stata così suddivisa il 7 agosto 1998:

- per USD 5.245.031,47 (ossia USD 2.392.217,23 + USD 2.852.814,24) è rientrata a Morgan Stanley, nel diverso conto n.45-78802 intestato a Banco Atlantico;

- per USD 2.136.030,00, convertita in GBP 1.300.000, è stata destinata al pagamento delle imposte dovute da Attanasio al fisco inglese.

7 Si ricorda che le somme di USD 2.392.217,23 e USD 2.852.814,24, di cui alla nota che precede, dopo ampi giri e plurimi depistaggi (Pas de Calais, Oxford 149A) sono definitivamente affluite ad Attanasio, che le ha investite nell’acquisto delle navi Challenger, Tigr, Louis G. Murray, come meglio indicato nella seconda consulenza (paragrafo 2.2.2.3).


► Entrate e uscite di somme di pertinenza di Flavio Briatore (prima consulenza, paragrafo 2.5.3; seconda consulenza, paragrafo 2.2.4);

► Entrate e uscite di somme di pertinenza della famiglia Marcucci (prima consulenza, paragrafo 2.7.2.2, capitolo 2.9 e relativi paragrafi);

► Rimessa di GBP 1.125.000 proveniente da Banque Paribas (seconda consulenza, paragrafo 2.2.3);

► Torrey Global Offshore Fund (prima consulenza, paragrafo 2.5.2.9).

I consulenti della difesa hanno insistito nel sottolineare come non pochi dei conti su cui sono transitate le somme (per esempio il conto n.700807, acceso da Mills presso CIM Banque, o il conto n.10367985, acceso da Marrache & Co. presso National Westminster Bank di Gibilterra) fossero “client accounts”, termine con cui, specialmente nel mondo anglosassone, si indicano conti corrente o conti deposito accesi a nome del “solicitor” presso una banca o un istituto di credito immobiliare, nella cui intestazione compare la parola “cliente” (o in caso di investimenti, la parola “investimenti clienti”) e che possono essere anche tenuti nell’interesse di più soggetti.

Ma quand’anche così si voglia giustificare il fatto che, sul conto 700807 acceso presso CIM, Mills aveva fatto confluire somme di provenienza estremamente diversificata (e ferme restando le scorrettezze di trarre da tale conto ampie somme destinate esclusivamente al “solicitor”), resta il fatto che le molteplici anomalie di cui si è parlato in ordine a:

-

ignota provenienza e destinazione di somme plurime e spesso di enorme entità,

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costituzione di trusts aventi denominazioni quanto mai confondibili, ma riconducibili a soggetti diversi,

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confusione volutamente creata negli investimenti,

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mancata corrispondenza tra somme investite e anche solo capitale restituito,

escludono che la scelta di utilizzare un client account possa indurre a ritenere trasparente la gestione delle somme ottenute da Mills e da Marrache. E ciò rileva, soprattutto, se si pensa che a fronte di un’accusa basata proprio sul fatto che Mills avesse mascherato sotto mentite spoglie la somma ricevuta, sin dalla ritrattazione del 7 novembre 2004 egli sosteneva, invece, che la somma fosse frutto della puntuale attività svolta nei confronti di un soggetto, Diego Attanasio, definito come “cliente professionale e anche amico”, che “preoccupato per alcune sue vicende giudiziarie in


Italia, voleva che io custodissi quella somma, proveniente da una struttura di trust nelle Bahamas”. Da quanto si è visto, è di tutta evidenza che l’attività di Mills non corrispondeva affatto a quanto Attanasio aveva disposto: se anche si volessero ritenere le anomalie compatibili con l’intenzione di occultare alle autorità fiscali e giudiziarie italiane la provenienza del denaro conferito da Attanasio a Mills, ancora una volta si deve ribadire che, come si è detto parlando dell’Hadrian Trust (capitolo 2.8 della consulenza del 6 febbraio 2006), le disposizioni di Attanasio erano quelle di trasferire le attività del trust da Guernsey alle Bahamas, non certo quelle di operare sul suo patrimonio confusioni così articolate con patrimoni altrui.

Ma veniamo al cuore del problema.

I consulenti della difesa hanno profondamente rimarcato che “i $ 600.000 oggetto della lettera del 2 febbraio 2004” inviata da Mills a Drennan “originano dalla rimessa di $ 2.050.000 proveniente da Mees Pierson Bahamas” (così, in estrema sintesi, il consulente della difesa Mills, a pagina 15 della relazione) e che “la somma di 600.000 dollari, confluita sui conti personali di David Mills, trae interamente origine dalle operazioni imprenditoriali riconducibili integralmente a Diego Attanasio” (così la consulente della difesa Berlusconi all’udienza del 21 novembre 2008, pagg.12-13).

Ritiene il collegio che tali conclusioni non riflettano l’articolatissimo svolgersi dei passaggi attraverso i quali Mills, con la stretta collaborazione di Marrache, ha inserito, travasato, occultato, trasferito nei vari conti correnti, conti deposito, conti clienti, trusts, le somme di volta in volta gestite.

In primo luogo, come le stesse difese convengono, l’operazione concernente l’acquisto e la successiva rivendita della motonave Ravello da parte della società International Subsea Services non ha nulla a che fare con la fonte della rimessa di USD 2.050.000: sul punto, si richiamano le considerazioni precedentemente svolte nei capitoli 2.4 della prima consulenza del P.M. e 2.1.2 della seconda e anche poco fa riassunte in nota.

I consulenti della difesa insistono, in particolare, nel considerare:

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che gli accrediti intervenuti nel settembre 1996 su Hadrian Trust derivano esclusivamente da pregressi investimenti azionari effettuati da Attanasio tramite le società Dendor Investments, Finanziaria Mesa e Diamar (e ciò è vero: si veda l’analisi del capitolo 2.8 della prima consulenza del P.M.);


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che dall’Hadrian Trust riferibile ad Attanasio, da Ocean Support Services (attraverso la vendita della nave “Ocean Installer”) di proprietà di Attanasio e da Investment and Development Holding, sempre riconducibile ad Attanasio, deriva la somma di USD 10.000.101,64, trasferita a Mees Pierson Bahamas il 17 luglio 1997 (e anche questo è vero: si veda l’analisi del paragrafo 2.1.2 della seconda consulenza del P.M.);

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che questa stessa somma, interamente proveniente da queste fonti e senza alcun afflusso esterno, è stata successivamente depositata sul conto corrente n.700807, acceso da Mills presso Cim Banque (per USD 2.050.000) e investita nel Perth Trust e nel Cave Trust (per USD 7.950.000. E questo non è vero, poichè – come si è visto nel paragrafo 2.1.2 appena citato – dalla somma di USD 10.000.101,64, trasferita a Mees Pierson da Attanasio, deve essere dedotta quella di USD 2.500.000,00, corrispondente al prestito effettuato alla società Ocean Support Services dalla Compagnie Monégasque de Banque di Montecarlo per l’acquisto della nave Ocean Installer 8.

Non si discute che le frenetiche operazioni del luglio-agosto 1997 fossero state effettuate da Mills in un momento particolare della vita di Attanasio: come il consulente della difesa Mills ha sottolineato nella deposizione del 7 luglio 2008 (pagg.83 e seguenti), in quel periodo Attanasio era fortemente implicato nelle vicende giudiziarie che lo vedevano imputato davanti alla Procura della Repubblica di Salerno proprio per fatti collegati agli investimenti azionari presso la società Texsal, e il 21 luglio 1997 era stato arrestato 9. Di più: come si è detto 10, lo stesso Attanasio aveva scritto a Mills un’accorata missiva, intitolata “The Perth Trust and Cave Trust” (costituiti – come si è visto – soltanto cinque giorni prima del suo arresto), nella quale, come si trattasse di un testamento, aveva disposto che tutti i fondi che fossero affluiti sui due trust rimanessero “a mia completa disposizione

8 Sul punto, non sarà inutile ricordare che all’udienza del 7 luglio 2008 (pagg.169-176) il consulente della difesa Mills, richiesto dal P.M. di fornire chiarimenti in ordine a tale prestito, per un verso ha dato una spiegazione generica, assumendo che i 2.500.000 dollari “non vengono sicuramente riaccreditati alla Compagnie Monégasque, Attanasio li ha sul trust, non ricordo se sul Cave o sul Perth, comunque su uno dei due” e per altro verso, ricordando di avere accennato al problema soltanto nella nota 15, alle pagine 27-28 della propria relazione, ha affermato: “Io non ci ho dedicato più di una nota perchè mi sembra non rilevante”, così ribadendo la conclusione della stessa nota: “Si tratta, in ogni caso, di osservazioni che attengono alla ripartizione interna del patrimonio del dott. Attanasio tra i diversi soggetti giuridici a lui riconducibili e che, quindi, non assumono particolare rilevanza nell’ambito di questa indagine”.

Anche alle pagine 199-200 delle trascrizioni, su domanda della difesa Berlusconi, il consulente ripeteva: “Se questa fosse un’indicazione di denari che sono stati rimborsati alla Compagnie Monégasque sarebbe un’indicazione errata, perchè noi non abbiamo bonifici da MeesPierson Bahamas alla Compagnie Monégasque; se questa fosse un’indicazione per dire che le società di Attanasio hanno ricevuto 10 milioni, e 2 milioni e mezzo sono da considerare come da restituire ad Attanasio, e che quindi c’è una provvista finanziaria libera, se così la vogliamo chiamare, di 7 milioni e mezzo, questa potrebbe essere un’indicazione corretta. Però, come dicevo prima, non mi è sembrato un aspetto rilevante”.

9 Di tale momento della vita di Attanasio si è parlato nel capitolo 2.8 della prima consulenza, al quale si rimanda.

10 Si veda la prima consulenza, capitolo 2.8.


fin quando sarò in vita” e venissero invece vincolati a favore delle figlie Lavinia e Ludovica “in caso di mia morte”. Nella stessa lettera Attanasio stabiliva che i fondi venissero gestiti da Morgan Stanley (o qualora Mills non fosse soddisfatto di tale gestione, da “Salomon Brot” o “Merryl Linch”) e nominava Mills “tutore (PROTECTOR) delle mie figlie e dello stesso TRUST”, indicando in alternativa – in caso di futura rinuncia o indisponibilità di Mills – il fratello Giovanni Attanasio e tale Vincenzo Fevola (o in subordine Maurizio D’Argenio).

E’ dunque vero che il patrimonio di Attanasio costituisce lo “scatolone” – la “brocca”, per dirla con le parole del P.M. e del consulente della difesa Mills – dal quale sono state tratte le somme utilizzate per l’investimento nel Torrey Global Offshore Fund. Resta il fatto, però, che in questo scatolone Mills ha deliberatamente mescolato patrimoni altrui, molteplici ed enormi somme rimaste incerte nell’origine e nella destinazione; resta il fatto che la somma proveniente da Mees Pierson Bahamas e in parte depositata sul conto CIM n.700807 (e subito dopo sul conto Struie n.600478), in parte investita nel Perth Trust e nel Cave Trust, deriva solo per USD 7.500.000 da Attanasio, ma per USD 2.500.000 ha tutt’altra provenienza. E lo scatolone non può certo essere riempito recuperando l’importo, sostanzialmente analogo, di USD 2.450.000, proveniente dalla vendita della nave Ravello, perchè – come si è detto in molte occasioni – tale somma ha avuto una strada del tutto diversa, muovendosi da International Subsea Services a Meespierson (Bahamas) a Technical Marine Support Services presso Mid-Med Bank di Malta, rimanendo quindi costantemente nelle mani di Attanasio.

E’ dunque provato che, nello snodo della somma proveniente dalla vendita di Ocean Installer sul conto Mees Pierson, Mills ha realizzato una delle sue più raffinate, e criminali, attività di riciclaggio, “liberando” lo spazio di USD 2.500.000, per riempirlo a suo piacimento, senza lasciare traccia delle somme altrui venute appunto a occuparlo.

Con l’accortezza, tanto per inquinare ancor più le acque, di attribuire subito dopo, alla somma di USD 2.050.000 da tale scatolone prelevata, una targa del tutto aliena, “Turriff “ (= Marcucci), nel momento in cui la depositava sul conto CIM 700807 11, e un’altra targa ancora, “Nelson” (= Briatore), nel momento in cui la affidava all’amico Marrache, per poi riprendersela sul conto Struie n.600478 e qui distribuirla in molteplici, lucrosissimi investimenti.

Lo stesso consulente della difesa Mills, alle pagine 88 e seguenti della sua deposizione dibattimentale, non ha potuto fare a meno di riconoscere che “è chiaro che qui c’è un tentativo di confondere le carte”, ma ha ritenuto che “il patrimonio che si è tentato poi infruttuosamente di schermare era quello del dottor Attanasio”.

11 Anche il consulente della difesa Mills, all’udienza del 7 luglio 2008 (pagg.186-191), ha riconosciuto che i riferimenti “Turriff” e “Nelson” o erano errori, o servivano per “schermare”, pur ribadendo che, nel secondo caso, sia Marcucci che Briatore dovevano essere, sempre e soltanto, lo schermo di Attanasio.


Ma così non è. Liberato lo spazio nello “scatolone” di Attanasio, per un professionista come Mills, da anni abituato ad operazioni di travaso di straordinaria rilevanza economica, era davvero facile sostituire le somme, sia inserendo al loro posto altri importi la cui traccia documentale era costituita soltanto da ordini di “one of our clients” o da compiacenti accrediti dove tutto compariva, tranne che l’indicazione del “donneur d’ordre”, sia effettuando investimenti che – come si è visto – servivano ad incrementare patrimoni e/o a nasconderne altri.

Non a caso, insieme a tale diabolica macchinazione, Mills ordiva quella, societaria e di costituzione di trusts, volta a predisporre mediante Struie, Cave e Perth i nidi protetti, i fortini sicuri, le casseforti impenetrabili, in cui poter mescolare a lungo le somme, con gli eclatanti riciclaggi di cui si è parlato:

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la liberazione dello spazio di USD 2.500.000 nell’estate 1997;

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il primo occultamento della somma di USD 2.050.000 tra i mesi di luglio e novembre 1997 (prima consulenza, paragrafo 2.5.1), con la continua sostituzione delle targhe identificatrici (“Turriff ”, “Nelson”, quando l’origine era tutt’altra) e con ben quattro passaggi su istituti bancari diversi in meno di quattro mesi, senza alcuna logica di investimento e senza alcuna indicazione del munifico “client” che li avrebbe disposti;

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l’impressionante riciclaggio delle somme di USD 2.404.789,65 e USD 2.852.814,24, di cui si è parlato nell’esaminare la seconda consulenza del P.M., paragrafo 2.2.2.2 (in meno di quaranta giorni esse vengono depositate presso tre o addirittura quattro istituti bancari diversi);

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il mancato chiarimento della destinazione del residuo di USD 503.250,00, di cui si è parlato nell’esaminare la seconda consulenza del P.M., paragrafo 2.2.2.5;

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le ottenebranti indicazioni “Oxford 149A” e “Pas de Calais”, di cui si è parlato nell’esaminare la seconda consulenza del P.M., paragrafo 2.2.2.3;

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l’ingresso sul conto clienti di Marrache, il 25 giugno 1998, dell’inquietante somma di GBP 1.125.000,00, di cui si è parlato nell’esaminare la seconda consulenza del P.M., paragrafo 2.2.3 (con l’altrettanto allarmante considerazione secondo cui anche la destinazione del saldo attivo di tale conto – GBP 835.399,00, alla fine del 1998 – è rimasta ignota);

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la confusione patrimoniale creatasi nell’investimento nel fondo Eureka (Euro) Fund (prima consulenza, paragrafo 2.5.2.5 e capitolo 2.6).

Tutto questo sistematico riciclaggio non serviva certo a Briatore (che appena fiutò il pericolo salutò Struie e spedì a FKG Finanz & Management le sue somme), nè tanto meno a Marcucci e a Mahler (che nulla sapevano). Serviva, secondo la difesa, a creare un bunker per Attanasio, preoccupato che


il processo salernitano potesse attaccare il suo patrimonio; ma l’esame sin qui svolto smentisce qualsiasi logica di investimento e di protezione verso Attanasio, da parte di un Mills che, sin dall’inizio, aveva invece fatto di Struie, Perth e Cave gli ambiti in cui muoversi indisturbato, con il solo apporto continuo del fidatissimo Marrache.

Fino a quando – come lo stesso Mills scriveva sin dal 27 novembre 1996 ai soci dello studio Withers – fosse “prudente” spartire con loro il dividendo Horizon. Come si è visto, più di due anni e mezzo dovevano trascorrere da quel momento, prima che la distribuzione avvenisse.

In quegli anni (si vedano nella prima consulenza, il capitolo 2.6 e i paragrafi 2.7.2.1 e 2.7.2.3 e nella seconda consulenza il capitolo 2.3), il dividendo Horizon aveva subito i seguenti passaggi:

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il 19 giugno 1995, per Lit 10.179.527.170, era stato accreditato sul conto corrente n.15328080, intestato a Mackenzie Mills Clients presso Guinness Mahon Ltd di Londra;

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il 10 luglio 1995, per Lit 10.170.005.994, era stato trasferito al conto n.700807, intestato a Mills presso CIM Banque;

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il 28 dicembre 1995, per Lit 10.529.330.109, era stato trasferito al conto n.234028, acceso presso Cantrade Private Bank Switzerland di Jersey;

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nel marzo 1996 quasi metà della somma, pari a Lit 5.800.000.000, giungeva al conto n.16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra; la somma veniva versata attraverso tre accrediti (GBP 1.221.052,63; GBP 241.939,13; GBP 1.000.000,00), rispetto ai quali, accuratamente, si evitava in qualsiasi modo di indicare la provenienza;

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due degli importi accreditati (GBP 1.210.000,00 e GBP 1.000.000,00), nello stesso mese di marzo 1996 venivano trasferiti al conto deposito n.16082001, intestato a MM/AIL (All Iberian Limited);

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della restante somma di Lit 4.700.000.000 circa, si perdevano le tracce;

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il 27 novembre 1996 Mills rassicurava i soci dello studio Withers che il dividendo Horizon si trovava custodito presso Guinness Mahon, in un conto deposito appositamente designato, chiamato “David M.D. Mills re: Mackenzie Mills/AIL”;

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ancora all’inizio del 1999, presso Investec Bank (già Guinness Mahon) Mills era titolare del conto deposito intestato a MM/AIL e recante un saldo attivo di GBP 1.646.598,83;

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il 23 marzo 1999 la somma di GBP 1.629.263,38 veniva trasferita dal conto deposito al conto n.50403301, intestato a Mills presso Investec Bank;

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il 23 e il 25 marzo 1999 Mills distribuiva ai soci Scott, Rylatt e Coffin la complessiva somma di GBP 1.070.967,32;

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il 29 marzo 1999 Mills investiva la somma di GBP 483.675,77, proveniente dal dividendo Horizon, nel fondo Eureka (Euro) Fund: lo stesso fondo nel quale, il 25


gennaio 1999 e il 16 settembre 1999, venivano investite – rispettivamente – le somme di euro 130.000,00 (provenienti dal disinvestimento delle quote di fondi intermediati da Calkin Pattinson) e di GBP 151.654,43 (provenienti dal disinvestimento delle azioni della società Old Monk Company Ltd) e dunque derivanti, in ultima analisi, dal conto Struie. E così, la confusione patrimoniale era davvero completa e difficilissimo, se non impossibile, sarebbe stato risalire all’origine delle somme.

A quel punto, sicuro del suo operato, Mills poteva finalmente intascare il “magro compenso” (per dirla con le sue stesse parole) di tanti anni di lavoro e investire la somma di USD 600.032,00, il 15 novembre 1999, nel Torrey Global Offshore Fund, prelevando la provvista dal conto Struie senza neppure aver bisogno di accreditare una somma corrispondente: tanto, ormai, Struie serviva solo a lui.

E ciò è tanto vero che qualche mese dopo Mills liquidava Struie.

In una lettera datata 4 febbraio 2000 (reperibile nel faldone 13 del P.M., quale allegato III) scriveva a Quaderer e a Mayer che, per quanto lo riguardava, Struie avrebbe esaurito il suo scopo (“will have served its purpose”) con la destinazione delle ultime somme al conto CIM 700807, a GODOP (leggi GO-Dp), al proprio fondo pensione, a Intermediation Ltd.

In una successiva lettera del 29 marzo 2000 (in atti quale allegato 83 alla prima consulenza del P.M.) Mills scriveva di nuovo a Mayer, dandogli conferma che i soldi erano arrivati sul conto CIM e fornendo le coordinate bancarie per il trasferimento della somma dovuta a GODOP. Al termine della lettera – non c’è proprio bisogno di tradurlo – si legge: “That concludes Struie’s activities so far as I am concerned. Thank you very much for your kind cooperation”.

Già nella lettera del 4 febbraio 2000 Mills raccomandava a Mayer e a Quaderer di dare istruzioni a Hemisphere (il gestore del fondo Torrey Global), perchè trasferisse a suo nome le 2.803 quote che possedeva. Con la precisazione che non occorreva alcuna operazione di vendita, perchè Hemisphere deteneva già le quote, fiduciariamente, per conto di lui.

E’ dunque confermato il fatto che (come già si diceva nell’esaminare, nella prima consulenza, il paragrafo 2.5.2.9) il trasferimento a Mills delle quote del fondo Torrey Global, nel mese di febbraio 2000 e la chiusura di Struie nel mese di marzo 2000, indicano esattamente il momento di consumazione del reato: il prezzo della corruzione di Mills comprendeva già il “disturbo” per tutte le operazioni di riciclaggio che egli avrebbe dovuto compiere per nascondere, mascherare, trasformare, schermare la somma che gli veniva illecitamente corrisposta e tutta questa attività era già prevista, voluta e stabilita nell’accordo, lasciando alle capacità di Mills il compito di individuare di volta in volta le modalità esecutive per la riuscita dell’impresa.


5.2) Valutazione della confessione

Matematicamente smentita l’ipotesi che la somma provenisse da Attanasio, si tratta di valutare le dichiarazioni di natura confessoria di Mills.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che “la confessione dell'imputato può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche quando costituisce l'unico elemento d'accusa, purché il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato” (cfr., da ultimo, Cass. Sezione 4, sent. n. 20591 del 5 marzo 2008). Tanto che, addirittura, “la confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p. e non ha quindi bisogno di riscontri esterni” (cfr. Cass. Sezione 2, sent. n. 21998 del 3 maggio 2005). Situazione comunque estranea al caso concreto.

La medesima valutazione, ed è ciò che qui maggiormente rileva, trova ingresso anche nell’ipotesi in cui la confessione sia seguita da una ritrattazione, sempre che, all’esito di una doverosa analisi delle circostanze ad essa inerenti, quest’ultima si riveli inattendibile: “Quando tale indagine, ovviamente estesa al controllo di tutte le emergenze processuali, nel caso di intervenuta ritrattazione non conduca a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato” (cfr. Cass. Sezione 1, sentenza n. 14623 del 4 marzo 2008).

Il medesimo favore giurisprudenziale viene riservato dal giudice di legittimità anche all’istituto della confessione stragiudiziale, che, “pur non costituendo prova assoluta di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice, allorché, valutata in sé nonché nel contesto dei fatti, raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato" (cfr. Cass. Sezione 5, sentenza n. 38252 del 15 luglio 2008).


Tanto premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, la spontaneità delle dichiarazioni di natura confessoria, rese sia in forma scritta sia orale, da David Mills, intendendosi per spontaneità la libertà del soggetto di determinarsi nei propri comportamenti.

Non può infatti accedersi alla tesi difensiva volta a sostenere la sussistenza di condizioni di oggettiva coercizione esercitate su Mills dapprima dal fisco inglese e, successivamente, dalle Autorità inquirenti italiane. Su queste ultime non vale neppure la pena di soffermarsi, come non si è soffermata la difesa, certo non imbelle o inesperta, presente a quell’interrogatorio, che, come si è detto, mai nulla ha eccepito.

Il timore delle conseguenze dell’accertamento fiscale – e cioè: il timore di dover pagare un’ingente somma a seguito dello svolgersi di un corretto procedimento fiscale – è invece stato più volte ed in varie sedi affermato, quale origine di tutti i mali concretatisi anche in questo procedimento. È stato detto che Mills avrebbe deciso di dichiarare circostanze false (nella lettera “Dear Bob”) per dimostrare di aver ricevuto una somma a titolo di liberalità (fatto asseritamente vero) e nascondere contemporaneamente il nome del donante (e qui il falso). Resta del tutto incomprensibile l’applicazione della categoria giuridica della “costrizione” alla vicenda, anche come ricostruita in tesi difensiva.

È vero che la proverbiale serietà e ineludibilità del fisco di Sua Maestà britannica, e i suoi penetranti poteri di controllo, comportavano che il contribuente convocato a chiarimenti e integrazioni non ritenesse possibile né sottrarsi all’obbligo, né assolverlo mediante il ricorso ad allegazioni non veritiere, quanto meno in ordine all’ammontare e alla natura del denaro e dei profitti percepiti, esponendosi a gravi conseguenze sia penali sia sociali (stante la natura infamante, in quella società, del reato di frode fiscale, ed anzi di qualsiasi forma di elusione fiscale).

È però altrettanto vero che la generica richiesta di informazioni rivolta da Inland Revenue a Mills il 20 gennaio 2004 non poteva costituire di per sé, per una persona che non avesse avuto niente di rilevante da nascondere (nel caso: per una persona che aveva ricevuto un regalo, anche se ingente, in quanto tale non soggetto a tassazione, da persona che poteva nominare), una forma di “coercizione”, con tutto il carico di significato negativo da attribuirsi al termine.

È singolare il contrario, tanto più ove si tenga conto della qualità e quantità di informazioni – di per sé non tutte necessarie – che, in conseguenza della richiesta, Mills ha del tutto liberamente deciso di fornire non alla professionista di sempre, Sue Mullins, ma (inizialmente) solo a Robert Drennan, cioè a colui che nel passato, per incarico dello stesso Mills, si era già occupato proprio di questioni relative a Fininvest, e conosceva (anche se non nei suoi esatti termini) il rapporto fra l’avvocato d’affari ed il Gruppo. Una persona, insomma, con la quale Mills poteva ritenere, erroneamente, vi


fosse una qualche forma di complicità, ulteriore rispetto a quella che può caratterizzare il rapporto professionista/cliente.

Così Mills decideva di rivolgersi a Drennan, e di raccontargli i fatti, predisponendo a tal fine una lettera forse non lungamente meditata (di cui infatti non è stata trovata, nella memoria del suo computer, fra gli “unallocated clusters”, nessuna bozza), in cui descriveva, in termini identici a quelle poi raccontati a voce, vari specifici accadimenti, come ha riferito il teste Drennan e come documentato in atti. Non lo “scenario” da costruire intorno ad un fatto immaginario per renderlo veridico, ma le precise circostanze in cui si era verificato effettivamente il fatto, ed i suoi motivi.

Mills indicava l’ammontare della somma percepita e originariamente non dichiarata al fisco, i tempi in cui la stessa era stata posta a sua disposizione (ottobre 1999) e quelli in cui l’aveva materialmente acquisita (marzo 2000), le causali dell’introito, sia in negativo – somma non identificabile con i compensi percepiti per l’ordinaria attività professionale – sia in positivo – una sorta di remunerazione per la condotta mantenuta in favore di Silvio Berlusconi nel corso dei processi italiani, e di compensazione di quanto sottrattogli dagli ex soci di studio in ragione di un accordo spartitorio del rilevante profitto di una società offshore a lui intestata, di cui era entrato in possesso nel 1996 (il dividendo Horizon): spartizione cui era stato indotto, forse persino costretto, pena la denuncia all’Autorità giudiziaria britannica.

E tanto Mills scriveva e raccontava non in quanto cittadino qualunque, ma quale avvocato di lungo corso, consapevole della reale natura delle condotte dichiarate e delle gravi conseguenze cui si esponeva. Anche se non la lettera “Dear Bob”, certamente quelle successive erano il frutto di una ponderata attività di preparazione: i disvelamenti a Inland Revenue venivano infatti poi compiuti per gradi, utilizzando a quel punto più i consigli di Sue Mullins di quelli di Barker, specialista cui Drennan, come si sa, lo aveva indirizzato.

Sono ben comprensibili i motivi per i quali Mills, dopo la prima rivelazione, abbia poi tentato di limitarne i danni. Egli stesso, di fronte al parere di Barker relativo all’obbligo di denuncia dell’importo ricevuto e non dichiarato, e quindi al concreto rischio della sua sottoposizione a tassazione, si rendeva evidentemente conto della inutilità di metterlo in pericoloso collegamento con la sua pregressa attività per Fininvest; inoltre Mullins lo aveva consigliato in tal senso (proprio nella prima lettera di Mullins era stato volutamente omesso il riferimento al “regalo”); e forse – ma in questo caso si tratta di pura ipotesi, non per questo sfornita di plausibilità logica – qualcun altro, nel frattempo interpellato, aveva messo Mills sull’avviso rispetto alla gravità delle possibili conseguenze del suo gesto, puntualmente verificatesi.

Certo è che l’imputato – sottrattosi comunque al confronto dibattimentale, è bene ricordarlo – non ha mai fornito alcuna credibile spiegazione delle progressive modificazioni delle proprie


dichiarazioni, che facevano di Bernasconi dal professionista conosciuto solo in relazione all’attività di entrambi, non particolarmente ricco (persona per la quale 600.000 dollari non erano certo spiccioli, aveva detto lo stesso Mills), al carissimo, intimo amico, molto facoltoso, abitualmente frequentato anche dopo la cessazione dei rapporti professionali, consapevole del proprio imminente decesso, e desideroso di gratificarlo, al termine della propria vita, con un atto di pura generosità.

Il Tribunale non può che rilevare però che tali modificazioni, ancora una volta, trovano facile spiegazione: solo un dono vero e proprio non sarebbe stato soggetto ad imposizione fiscale, e, di fronte alle fortissime perplessità di Inland Revenue, Mills sempre più doveva calcare sul concetto di liberalità gratuita, per non adempiere ai suoi obblighi di cittadino e contribuente. Infatti i guadagni realizzati in territorio estero, attraverso investimenti in società offshore o in hedge funds, erano trattati dal fisco inglese quali redditi da sottoporre a tassazione ordinaria e non già quali capital gains, fruenti di un regime di tassazione assai più favorevole, come ricordava Barker nella mail inviata a Mills il 9 febbraio 2004. E quindi Mills, cui l’importo era arrivato appunto dall’estero, aveva buone ragioni per temere di essere chiamato a versare ingenti somme di denaro.

Non sorprende pertanto il suo complessivo comportamento, tenuto dal febbraio 2004 al novembre dello stesso anno. In sostanza al fisco Mills decideva di raccontare i fatti scegliendo – con sempre maggior nettezza – di dire quanto serviva ad evitare ogni possibile conseguenza negativa sia nelle sedi giudiziarie sia in campo fiscale.

Ma, ancora una volta: non stiamo parlando di un cittadino qualunque. L’imputato aveva dimostrato nel corso degli anni la sua capacità di agire con una “prudenza” – o per meglio dire abilità – in campo finanziario tale da esercitare per mestiere il ruolo di creatore e curatore di società ombra in paradisi fiscali, tale da fare della natura confidenziale e riservata la cifra di rapporti professionali creati e coltivati con i propri facoltosi clienti. La circostanza emerge in chiaro dalle deposizioni di costoro, escussi in qualità di testimoni: si vedano le deposizioni di Paolo Marcucci, Marina Mahler, Diego Attanasio, e Flavio Briatore, tutti ugualmente attendibili.

La sua storia personale e la sua esperienza gli consentivano di valutare con immediatezza la natura delle indicazioni rese al fisco, le loro possibili implicazioni (non solo in tema di tassazione), le conseguenze che dalle stesse potevano derivare per sé, la sua famiglia (si pensi ai paventati – e verificatisi – danni d'immagine anche per Tessa Jowell, esponente del governo britannico allora ed attualmente) e per gli altri soggetti chiamati in causa: primo fra essi il suo originario coimputato nel presente procedimento.

In conclusione: il timore di dover versare ingenti somme non poteva essere tale da indurre Mills a rendere dichiarazioni assai pericolose per sé e per altri, come la storia ha dimostrato,


ove le stesse non fossero state strettamente aderenti alla verità dei fatti effettivamente accaduti.

Per comprendere il comportamento di Mills bisogna tenere conto anche di altre circostanze.

Costituiva per lui una evenienza stranamente non prevista (data la sempre più cogente normativa in materia) – e ovviamente non voluta – che i consulenti di Rawlinson & Hunter, in ossequio alla normativa antiriciclaggio, decidessero di denunciare al NCIS le notizie apprese. Secondo la legge inglese ogni studio di chartered accountants doveva infatti essere dotato di un socio formalmente responsabile delle segnalazioni di eventuali operazioni sospette su cui era chiamato a intervenire dai propri clienti 1. La normativa europea, inoltre, poneva sin da allora stringenti obblighi di rapporto alle autorità inquirenti in capo a intere categorie di soggetti, quali commercialisti e revisori dei conti, per prassi sino ad allora vincolati al segreto assoluto in ordine a quanto appreso nell’ambito della propria attività 2. Non stupisce pertanto affatto che Drennan e Barker abbiano ritenuto doveroso segnalare al National Crime Intelligence Service quanto appreso. Semmai stupisce la diversa condotta di Sue Mullins.

Non era invece facilmente prevedibile che venisse meno il carattere strettamente confidenziale insito nel procedimento di accertamento fiscale, secondo il diritto inglese vigente all'epoca dei fatti. Carattere confidenziale più volte invocato e confermato, come si legge nei verbali degli incontri con gli ispettori dello SCO nel 1996, di Inland Revenue nel 2004, e nella corrispondenza fra costoro e Mullins. Si poneva dunque un ragionevole affidamento sulla segretezza delle operazioni di accertamento svolte, e quindi sull'impermeabilità delle stesse ad eventuali richieste di autorità inglesi diverse da quella fiscale o di altra autorità straniera.

Con tutta evidenza imprevedibilmente per Mills, il suddetto carattere confidenziale veniva poi però meno, a causa dell'unificazione, da un punto di vista strettamente normativo, della disciplina, un tempo diversificata, regolante le attività di accertamento fiscale e quelle doganali. L'innovazione

1 come emerge dalla “Rule 38 Reporting accountant’s rights and duties”, par. 1, lett. I e segg., del Solicitors’ accountant’s rules 1998 depositato al fascicolo del dibattimento dalla parte civile in data 21 gennaio 2009.

2 A tali figure di professionisti deve infatti applicarsi la Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, recante “Modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”, confermata ed anzi ampliata dalla successiva Direttiva 2005/60/CE.

Di tali direttive si è ampiamente scritto nell’ordinanza pronunciata il 19 ottobre 2007, riportata alle pagine 12-13 della presente sentenza.


legislativa 3 comportava l'immediata acquisibilità degli atti compiuti e delle notizie apprese nel corso dei procedimenti di accertamento fiscale da parte di altra autorità.

È appena il caso di evidenziare che la nuova normativa si inseriva in un mutato e più ampio quadro europeo, tendente ad incrementare l'attività di monitoraggio e di controllo dei flussi finanziari e di repressione delle lucrosissime condotte di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite (anche in tal senso vanno lette le disposizioni del Regno Unito, risalenti peraltro a molti anni prima, che avevano reso possibile la registrazione e sottoposizione al regime fiscale, ivi, delle società offshore: normativa utilizzata per la “regolarizzazione” delle società offshore del Gruppo Fininvest, come si è visto; e vanno nella stessa direzione le più recenti proposte, non solo britanniche, di eliminazione delle zone territoriali prive di controllo, meglio conosciute come “paradisi fiscali”).

Mills, capace di evitare la creazione di conseguenze giuridiche negative per sé e per altri, quando non anche avvezzo ad eludere la legislazione (quantomeno quella fiscale di altri Paesi) senza incorrere in sanzioni, non aveva previsto che l’obbligo di segretezza potesse venir meno, ed era così volontariamente e spontaneamente incorso in quello che successivamente lui stesso avrebbe definito come un “colossale errore di valutazione” delle conseguenze delle proprie azioni.

Non può inoltre essere sottaciuta la straordinaria reiterazione della originaria versione dei fatti prima della ritrattazione.

Mills faceva riferimento alla percezione del denaro ed alla sua riconducibilità, attraverso Bernasconi, alle condotte processuali mantenute nel tempo in favore di Fininvest, almeno dodici volte prima di attribuirne la paternità a Diego Attanasio; se i numeri hanno un significato inequivoco, ebbene non può sottacersi che risulta ictu oculi inverosimile che ci fossero voluti dieci mesi e almeno dodici tra ripetizioni e mancate rettifiche delle medesime affermazioni per convincersi di aver commesso un errore non più sostenibile 4.

3 La legge, denominata “Commissioners for Revenue and Customs Bill”, era annunciata nel “Queen’s speech of 2004”, approvata dalla House of Commons il 24 settembre 2004, corredata dal Royal Assent del 7 aprile 2005.

4 Per comodità di lettura si riportano di seguito e per sintesi le evenienze indicate, già oggetto di esame:

1) lettera 28 gennaio 2004 di S. Mullins,

2) lettera “Dear Bob” sottoscritta da Mills e consegnata a Robert Drennan il 2 febbraio 2004,

3) dichiarazioni rese a Drennan da Mills, così come emergenti dagli appunti presi da Drennan nel corso dell’incontro,

4) dichiarazioni rese a Barker da Mills nel corso della riunione del 5 febbraio 2004, così come risultanti dalla “note of meeting” redatta per documentare l’incontro,

5) due fogli manoscritti rispettivamente da Mills e da Barker nel corso della riunione,

6) relazione inviata allo SCO il 12 febbraio 2004,

7) missiva del 4 maggio 2004 di Sue Mullins allo SCO,

8) interrogatorio del 18 luglio 2004 ai P.M. di Milano,

9) verbale di riunione presso lo SCO di Bristol del 22 luglio 2004, inviato sia a Mills che a Mullins con richiesta di dedurre eventuali censure in ordine a quanto riportato,

10) rapporto di Mills datato “agosto 2004”, di contenuto confessorio in relazione alla generalità delle sue entrate, senza nulla addurre a modifica delle proprie precedenti dichiarazioni al fisco (il cd. “disclosure report”),


Procedendo all’esame dello scritto del 2 febbraio 2004 e delle successive dichiarazioni dell’imputato, ivi comprese quelle rese ai Pubblici ministeri il 18 luglio 2004, va in primo luogo sottolineata l’intrinseca consequenzialità logica di tutto il suo dire, a partire dal lontano 1996. La narrazione dell'intera vicenda si dipanava infatti secondo un incontrovertibile ordine temporale ed una perfetta sequenza logica, e va qui brevemente ripercorsa usando le parole che lo stesso Mills – o per lui i suoi consulenti – avevano usato, come documentato nelle pagine che precedono.

Mills offriva un ampio resoconto dei presupposti professionali, finanziari e giudiziari intercorsi con il gruppo Fininvest, ed in particolare con Silvio Berlusconi ed i suoi dirigenti, a far tempo dalla fine degli anni ‘70/inizio anni ‘80, ovvero dalla commissione affidatagli di costituire un gruppo di società offshore al fine di realizzare da un lato la creazione di poste contabili che non avrebbero dovuto figurare nel bilancio consolidato del gruppo, dall'altro l'allocazione estero su estero di ingenti somme di denaro i cui beneficiari erano individuati, quanto alle società Century One e Universal One, nei figli di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio.

Mills descriveva, poi, come e perché avesse conseguito lui stesso un profitto delle società offshore, il cosiddetto dividendo Horizon pari a circa dieci miliardi di lire, che i dirigenti del Gruppo Fininvest gli avevano chiesto di trattenere in conto e in nome proprio, sottoponendolo a tassazione fiscale secondo la legge britannica, al fine di cancellare qualsiasi traccia finanziaria che avrebbe potuto ricondurre a Silvio Berlusconi la proprietà delle società offshore, e, fra esse, del canale televisivo Telepiù, in aperta violazione della legge italiana che impediva la concentrazione di proprietà di sistemi di comunicazione di massa.

E questo quando l’Autorità giudiziaria italiana indagava proprio sulle società offshore, su Telepiù e altro.

Mills dichiarava al fisco, in più occasioni, di aver percepito anche altre somme: direttamente su disposizione di Silvio Berlusconi al suo studio ed a lui personalmente, nei primi mesi del 1996; da Fininvest circa 100.000 sterline, in epoca successiva e fino al 2004, per le spese connesse ai procedimenti a suo carico in corso.

Mills raccontava del grave contrasto sorto con i precedenti soci dello studio legale Withers di Londra e di come egli, obtorto collo, al fine di tenere riservata la percezione della somma, avesse dovuto accettare di suddividerla con gli altri soci dello studio, Virginia Rylatt, Jeremy Scott e Christopher Coffin.

Mills collegava la successiva dazione di 600.000 dollari alla volontà di Carlo Bernasconi – ossia del dirigente Fininvest che, a suo dire, era strettamente collegato a Silvio Berlusconi [“a close

11) verbale della riunione presso lo SCO di Bristol del 6 ottobre 2004, nel quale ancora una volta non viene fornita alcuna diversa indicazione sull’origine del danaro,

12) nuova missiva in tema di Sue Mullins del 5 novembre 2004 allo SCO, contenente la medesima versione dei fatti.


associated of Silvio Berlusconi” 5], se non addirittura lo rappresentava – che intendeva risarcirlo di quella parte del dividendo Horizon inopinatamente sottrattagli dagli altri soci e compensarlo di tutte le difficoltà e i disagi che aveva dovuto affrontare a causa delle vicende giudiziarie italiane. Collocava la comunicazione della volontà di Bernasconi di concedergli tale somma a titolo di liberalità in un’epoca successiva alle deposizioni dibattimentali rese innanzi al Tribunale di Milano.

Mills affermava esplicitamente di esser stato reticente in tali deposizioni, consapevole che avrebbe creato un mare di guai a Silvio Berlusconi ove avesse detto tutto ciò che sapeva. Affermava altrettanto esplicitamente che ben lo sapevano anche i massimi vertici di Fininvest, e fra essi Bernasconi: tutti erano consapevoli che Mills non aveva detto niente di più di quello che non poteva non dire.

Mills dichiarava, inoltre, che per la dazione della somma era volutamente stato scelto un sistema di versamento coperto, che rendesse impossibile o quantomeno assai difficile l’identificazione della sua esistenza, della sua causale, e del soggetto donante; dichiarava anche che la somma materialmente versata sul conto di pertinenza di Flavio Briatore, riferibile alla società Struie, era stata messa verbalmente a sua disposizione solo dalla fine di ottobre del 1999, ed era entrata concretamente nel suo patrimonio nel marzo 2000.

Nella logica e consequenziale ricostruzione dei fatti offerta da Mills veniva però costantemente tenuta coperta la materiale origine ultima della provvista e, con essa, l’effettiva fonte soggettiva del denaro.

Proprio tale copertura gli consentiva, ad un certo punto, di modificare la versione dei fatti solo in relazione all’identità del donante, affermando che il danaro proveniva, per motivi smentiti non solo da Attanasio ma anche dalle risultanze delle consulenze analizzate.

E comunque al giudizio già espresso di non veridicità e inattendibilità della ritrattazione (certamente utilizzabile a fini probatori – come la memoria del 20 gennaio 2009 – in quanto scritto proveniente dall’imputato) si aggiunge il suo mancato vaglio dibattimentale, per precisa, consapevole e libera scelta di David Mills.

Ed allora: vi sono tutti gli elementi per ritenere che la confessione stragiudiziale di Mills sia stata, di per sé, veridica, genuina, attendibile.

Si può tranquillamente escludere che essa sia stata determinata da un intento autocalunniatorio oppure da una intervenuta costrizione: l’indagine fiscale ne è stata semplicemente l’origine.

5 Cfr. il verbale della riunione con Barker del 5 febbraio 2004


Ed ancora: alla prima confessione, stragiudiziale, dopo le plurime convergenti dichiarazioni all’Autorità fiscale inglese (pienamente consequenziali a quanto già dichiarato allo SCO nell’ambito dell’accertamento del 1996), seguiva una confessione giudiziale, assolutamente in linea con la precedente, cui non aggiungeva né toglieva elemento alcuno, per quanto qui interessa.

Ma vi è di più: quanto dichiarato, a partire dalla lettera del 2 febbraio 2004, trova pieno riscontro nelle emergenze dibattimentali.

Tanto che da tale lettera si potrebbe tranquillamente prescindere, e quindi invertire i termini del ragionamento: è quanto accertato nel presente procedimento a trovare riscontro in “Dear Bob”, non viceversa.

Non resta dunque che dare conto, riassuntivamente e conclusivamente, di tutti gli elementi minuziosamente esposti in questa lunga motivazione, che solo nelle confessioni e non nella ritrattazione trovano riscontro.

5.3) Conclusioni

L’attività che Mills aveva svolto per il Gruppo Finivest, ed in particolare la creazione delle società offshore e la loro riconducibilità a persone a lui note diverse da coloro che ne erano i formali intestatari risultano in modo incontrovertibile dalle prove di cui si è dato conto nella presente motivazione, capitolo 2.1) La proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B, pagine da 72 a 88.

Si tratta di:

- la corrispondenza intercorsa fra i dirigenti di Edsaco e fra costoro e Mills nel maggio 1994;

- la deposizione di Pierre Amman e la documentazione allo stesso riconducibile (“comunicazione riservatissima”, “ulteriori informazioni”, appunti di viaggio manoscritti, Rapporto 95.06 Cantrade, “Commenti”);

- la deposizione di Tanya Maynard e la documentazione alla stessa riconducibile (elenco “FININVEST B GROUP COMPANIES”)

- la “NOTA GENERALE PER DAVID MILLS” del 22 dicembre 1995 di Giorgio Vanoni;

- le deposizioni di Tanya Maynard e Robert Drennan, nella parte relativa ai trasferimenti ed all’occultamento degli scatoloni contenenti i documenti delle società del Gruppo Fininvest B, e tutta la documentazione che ne costituisce prova (comunicazioni da ed a Edsaco fra il novembre 1995 e l’aprile 1996, invio a Mills e loro collocazione presso Drennan nell’ottobre 1996, trasferimento a cura di Mills nel 2002, ritrovamento a seguito di perquisizione del 2003).

Il fatto che Mills conoscesse perfettamente, in particolare, che Century One e Universal One erano di Marina e Pier Silvio Berlusconi, e che ogni decisione in ordine a tali società poteva esser presa solo da Silvio Berlusconi e dalle persone dal medesimo delegate risulta altrettanto incontrovertibilmente dalle prove assunte ed esposte nel capitolo 2.2) i beneficiari economici di Century One e Universal One e i rapporti di Paolo del Bue con la famiglia Berlusconi (pagine da 91 a 98).

Si tratta di:

- la deposizione di Tanya Maynard e il manoscritto a lei riferibile;

- il documento “PROPOSED HOLDING STRUCTURE”;

- tutta la documentazione relativa alle due società, compresa la procura a Paolo Del Bue;


- la documentazione attestante il prelievo dei documenti delle società da parte di Del Bue il 19 aprile 1996.

I diretti contatti fra David Mills e Silvio Berlusconi, in relazione ai due argomenti che, precedono, sono provati da quanto esaminato nel capitolo 2.4) Il colloquio telefonico (pagine da 135 a 138).

Si tratta di:

- il memorandum di Mills ai suoi soci del 27 novembre 1995;

- il verbale della riunione presso lo SCO il 20 marzo 1996;

- il verbale della deposizione resa da Mills nel 2003 nel procedimento n. 879/00;

- la deposizione di Jeremy Scott;

- la deposizione di Virginia Rylatt;

La ricezione del dividendo Horizon da parte di Mills, contemporaneamente fiduciario e beneficiario della società, il contesto in cui il fatto avveniva e le sue motivazioni, la successiva suddivisione della somma con i soci di studio (unitamente alla ricezione da parte di Mills di altre somme, per decine di migliaia di sterline, provenienti da Fininvest) risulta altrettanto incontrovertibilmente dalle prove analizzate nel capitolo 2.3) Il c.d. dividendo Horizon, alle pagine da 101 a 115.

Si tratta di:

- la “NOTA GENERALE PER DAVID MILLS” del 22 dicembre 1995 di Giorgio Vanoni;

- i verbali delle riunioni presso lo SCO nel marzo 1996;

- la deposizione di Jeremy Scott;

- la deposizione di Virginia Rylatt;

- il Memorandum del 27 novembre 1996.

Da tutti i predetti elementi emerge con chiarezza che le deposizioni di Mills nei procedimenti n. 1612/96 e 3510+3511/96 erano state quanto meno reticenti.

Nel primo, “Guardia di Finanza”, è stato accertato, in maniera definitiva il fatto storico di cui lì si trattava: che cioè la Guardia di Finanza era stata corrotta e che le somme erano state pagate affinché non venissero svolte approfondite indagini in ordine alle società del Gruppo Fininvest e non ne emergesse la reale proprietà, e che l’azione era stata commessa al fine di eludere le disposizioni della legge Mammì in tema di concentrazione di mezzi di diffusione di massa.


In esito a tre gradi di giudizio, non sono stati ritenuti sufficienti gli indizi del collegamento diretto fra i funzionari corrotti e Silvio Berlusconi, collegamento invece definitivamente provato rispetto ad altro dirigente di Fininvest, Salvatore Sciascia, responsabile del servizio centrale fiscale della società, condannato con sentenza irrevocabile.

Nel secondo, “All Iberian”, i fatti relativi all’illecito finanziamento a Bettino Craxi da parte di Fininvest tramite All Iberian sono definitivamente provati, visto che la sentenza di primo grado, di condanna dei vertici della società e fra essi di Silvio Berlusconi, non è stata riformata nel merito, ma per intervenuta prescrizione.

All Iberian e le società offshore collegate erano state costituite su iniziativa del Gruppo Fininvest; All Iberian era stata utilizzata quale tesoreria delle altre offshore inglesi costituite per conto del medesimo Gruppo e dallo stesso finanziate tramite Principal Finance.

La massa di prove poste alla base del giudizio era imponente, ed esse erano state offerte anche da Mills, che però aveva eluso le domande relative alla proprietà delle società offshore, in particolare Century One e Universal One, né aveva prodotto documentazione specifica sul punto.

Il fulcro della reticenza di David Mills, in ciascuna delle sue deposizioni, sta nel fatto che egli aveva ricondotto solo genericamente a Fininvest, e non alla persona di Silvio Berlusconi, la proprietà delle società offshore, in tal modo favorendolo in quanto imputato in quei procedimenti.

È risultato in questo dibattimento che la condotta di Mills era dettata appunto dalla necessità di distanziare la persona di Silvio Berlusconi da tali società, al fine di eludere il fisco e la normativa anticoncentrazione, consentendo anche, in tal modo, il mantenimento della proprietà di ingenti profitti illecitamente conseguiti all’estero, la destinazione di una parte degli stessi a Marina e Pier Silvio Berlusconi.

Una parte dei profitti (non rilevantissima in rapporto alle masse di capitali che transitavano sui conti gestiti da Mills e in particolare anche ai profitti delle società offshore) veniva lasciata, negli anni 1995/1996, nella disponibilità di Mills, con l’esplicita approvazione di Silvio Berlusconi: si tratta del c.d. dividendo Horizon, in origine di circa dieci miliardi di lire.

Ciò avveniva attraverso la registrazione nel Regno Unito delle società offshore, con la conseguente tassazione del loro utile. Egli, del tutto inusitatamente, diventava così il beneficiario effettivo di società di cui era invece il fiduciario.

Dopo molte e pesanti discussioni, Mills si trovava costretto a suddividere l’intero importo (diventato di circa 4 miliardi di lire, dopo il pagamento delle tasse e la destinazione rimasta ignota di altri 4 miliardi e settecento milioni) con i suoi soci, che però (dopo che già egli ne aveva disposto


in piccola parte per proprie spese personali) ne pretendevano il deposito su un conto vincolato, prudenzialmente, per poterlo rendere immediatamente disponibile in caso di rivendicazioni, eventualmente anche dell’Autorità giudiziaria italiana. L’accordo veniva sottoscritto il 27 novembre 1996.

In precedenza, agli inizi del 1996, Silvio Berlusconi aveva disposto il versamento a cadenza mensile di somme di entità inferiore, ma certamente ragguardevoli, allo studio legale di cui Mills era socio ed a Mills personalmente (per un ammontare di almeno 120.000 sterline allo studio – cifra indicata da Rylatt, inferiore a quella dichiarata da Mills – e di almeno 45.000 sterline a Mills – tale era stato l’importo sottoposto a tassazione).

La dazione di tali somme, così come del dividendo, prescindeva di fatto completamente dal pagamento, separatamente effettuato, dell’attività professionale di Mills.

Di ricezione, motivazione e suddivisione del dividendo fonte incontrovertibile di prova sono:

-

i verbali degli incontri presso le autorità fiscali inglesi (Speciale Compliance Office nel 1996, Inland Revenue e, ancora, SCO nel 2004/2005),

-

le deposizioni di Drennan e Barker,

-

la documentazione dai medesimi confermata (in parte proveniente dallo stesso Mills),

-

le deposizioni degli ex soci,

-

il documento scritto che sanciva l’accordo fra costoro,

-

la documentazione bancaria analizzata nelle consulenze.

Contemporaneamente, fra il 1995 e il 1996, le indagini della Procura della Repubblica di Milano portavano all’emissione di provvedimenti restrittivi anche a carico di dirigenti Fininvest. Mills restava in contatto con uno di loro, Giorgio Vanoni, durante la sua latitanza, e da questi riceveva indicazioni per la riuscita del progetto – da lui stesso ideato e realizzato – della registrazione delle società in Inghilterra e la contestuale attribuzione a Mills del dividendo, che non poteva rientrare in Italia nella disponibilità del suo effettivo proprietario (sarebbe emersa fra l’altro, l’avvenuta violazione della legge Mammì).

Nello stesso periodo Mills contribuiva all’occultamento dei documenti delle società offshore.

L’anno dopo, fra la fine del 1997 e l’inizio del 1998, egli rendeva le sue reticenti ed elusive deposizioni testimoniali.

In quel momento dunque Mills era già stato gratificato di una ingentissima somma, che però non era fin dall’origine certo potesse restare nella sua disponibilità.

In sostanza: l’importo di quasi sei miliardi di lire sarebbe potuto restare nella disponibilità di Mills a condizione che la giustizia italiana non lo bloccasse, quale illecito profitto da sequestrare.


Questa la promessa di colui che Mills ha dichiarato essere il reale, originario proprietario della somma, Silvio Berlusconi. Soggetto che era comunque certamente l’interessato al buon esito dei procedimenti; che era ed è al vertice del Gruppo di cui le società offshore facevano parte; alla cui volontà era subordinata qualsiasi decisione quanto a Century One e Universal One; in nome e per conto del quale agivano tutti i dirigenti Fininvest con cui Mills entrava in contatto e collaborava; il cui consenso esplicito, infine, aveva consentito il passaggio del dividendo nella disponibilità di Mills.

L’esito dei procedimenti italiani dipendeva anche dalle testimonianze di Mills.

Ed esso, allora, interessava anche Mills direttamente, non solo il suo dante causa: rendendo deposizioni che, quanto meno, potessero limitare i danni che le inchieste di quegli anni stavano cagionando, egli contemporaneamente perseguiva anche il proprio fine illecito: perché, come si è scritto ed è chiaro, un eventuale sequestro da parte della A.G. avrebbe costituito a quel punto una perdita secca anche per lui.

Allo stesso tempo, era evidentemente necessario per tutti che la somma non fosse facilmente rintracciabile: le modalità di investimento dei patrimoni dei clienti da parte dell’avvocato d’affari, quali descritte in precedenza analizzando le consulenze, costituivano sufficiente garanzia sul punto. Era infatti difficile ipotizzare, fin dall’origine, che sarebbe diventata necessaria – pena il disvelamento di tutta la vicenda all’Autorità giudiziaria inglese – la suddivisione con i soci di studio (che nel proprio interesse interpretavano la dazione quale pagamento di attività professionale), e la sua conseguente rintracciabilità. L’attribuzione agli stessi delle somme di loro spettanza nel 1999, anticipatamente rispetto alla data prevista, sortiva così l’effetto di rendere possibile la commistione della rilevante quota spettante a Mills con altri capitali (fatto puntualmente avvenuto, come risulta, ancora una volta, dall’analisi delle consulenze), fino alla sua emersione ed al suo ingresso nel patrimonio dell’imputato nel marzo 2000 (circostanza, anche questa, documentalmente provata).

È allora chiaro che Mills andava compensato della perdita subita (le quote dei soci), dopo che aveva svolto il suo compito. Ed è chiaro che Bernasconi non aveva alcun proprio motivo per determinarsi ad un regalo di tale entità. Più circostanze concrete descritte nel presente procedimento (basti pensare al documento “Proposed Holding Structure” concernente Century One e Universal One, e la ivi prevista procura generale a Bernasconi) fanno di Bernasconi persona che agiva in nome e per conto di Silvio Berlusconi.

Il c.d. regalo pervenuto a Mills altro non è stato che la dazione di una somma in cui si fondono una parte di quanto pattuito sotto condizione anni prima ed una parte di quanto promessogli in sostituzione della quota prelevata dai soci, e per i suoi ulteriori disagi.


È stata una compensazione e un riconoscimento dell’osservanza, da parte sua, dell’accordo.

L’artificiosa, tanto opaca quanto raffinata, modalità di trasferimento della somma di 600.000 dollari ai conti di Mills, la “roundabout way” dichiarata da Mills e scoperta dalle consulenze, di per sé indicativa della illiceità della complessiva operazione, ha comportato un lungo viaggio nel tempo e negli spazi di volta in volta creati nei contenitori finanziari (che in questo processo sono stati chiamati “brocche” o scatoloni, che potrebbero comunque definirsi centrifughe di lavatrici) prima di arrivare al corrotto nel marzo 2000, come si è già scritto al termine dell’esame delle consulenze.

Verificata come completamente priva di riscontri, senso, ragione e fondamento la costruita “tesi Attanasio”, in base all’analisi delle consulenze e alle deposizioni testimoniali; disegnato e fondato rigorosamente sulle prove certe raccolte, documentali ancor più che orali, il retroscena ed il contesto della dazione di 600.000 dollari, risulta definitivamente chiaro che l’imputato aveva ragione.

Quanto qui accertato, come si è scritto in precedenza, trova infatti riscontro nelle dichiarazioni di David Mills, rese in forma orale e scritta, ai propri consulenti, all’Autorità fiscale inglese, all’Autorità giudiziaria italiana, fra il 2 febbraio (data di “Dear Bob”) e il 18 ottobre 2004 (ultima esternazione di Mills, tramite la propria consulente, allo SCO).

Ed altri, successivi riscontri della perdurante relazione economica fra Mills e Fininvest sono in atti: si tratta del fatto che, quanto meno fino alla data dell’intervenuto accordo fiscale del settembre 2005 – a quanto qui consta, nulla essendo documentato per il periodo successivo – Fininvest, e per essa chi era legittimato a decidere, ha continuato a fornire somme di danaro (per un ammontare complessivo di circa 100.000 sterline) a David Mills, al dichiarato fine di pagare ogni spesa connessa con i procedimenti penali italiani in corso. Così egli ha dichiarato, così ha scritto quale motivazione dell’accredito, così ha riscontrato Inland Revenue, e la somma è compresa nell’accordo fiscale raggiunto.

I fatti così come contestati sono dunque provati.

Si tratta di verificare ora se gli stessi costituiscono il reato indicato.


5.4) La corruzione in atti giudiziari

La condotta contestata a David Mills integra tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 319 ter c.p.: l’imputato ha assunto la qualità di pubblico ufficiale in quanto testimone in due processi penali, gli erano state promesse ed ha in fine ricevuto in più occasioni somme per rendere una testimonianza non genuina, ossia tacere quanto sapeva al fine di favorire uno degli imputati di quei procedimenti.

La difesa ha prospettato due questioni: la prima attiene alla qualità di testimone; la seconda alla configurabilità nel caso di specie di una corruzione in atti giudiziari susseguenti.

La difesa aveva eccepito, e non ha riproposto nella sua arringa 1, l’inutilizzabilità di tutte le deposizioni di Mills, perché egli avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di cui all’art.63 c.p.p., in relazione alla contestazione di falso in bilancio svolta dal P.M. in altro procedimento, per avere posto in essere un’attività di concorso materiale nella creazione della società All Iberian.

La condotta di falso in bilancio non era e non è però riconducibile a Mills, ma ai gestori della società, sì che ben a ragione egli era stato sentito quale testimone; come correttamente aveva allora osservato il P.M., “l’avvocato Mills è un avvocato inglese che aveva anche una carica in una società di servizi inglesi dove certe cose si possono fare, cioè la costituzione di società off shore e quant’altro, e viene [rectius: aveva]… un mandato professionale per fare queste cose”.

Più in generale, si deve rilevare che, sulla base delle cognizioni che le parti offrivano al Tribunale, ed in particolare che la pubblica accusa aveva all’epoca in ordine alla complessiva e articolata attività del legale – attività che in questo procedimento emerge invece in tutta la sua ampiezza e, a dir poco, opacità – a suo carico non emergevano indizi di corresponsabilità nei reati commessi in Italia.

Dunque legittimamente Mills doveva essere sentito quale testimone.

Ed ancora: le dichiarazioni acquisite a seguito di contestazione o comunque presenti nel fascicolo del P.M. sono utilizzabili e quindi hanno valore di prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità,

1 Riportandosi ad una questione già svolta all’udienza del 20 novembre 1997 nel processo Arces + altri.


affinché non deponga o deponga il falso, come stabilito dall’art. 500 c. 4 c.p.p, già comma 5, anteriormente alle modifiche introdotte dalla L.63/2001.

Tale legge ha introdotto l’art. 377 bis c.p., il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, che, “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, sanziona penalmente la condotta di chi “con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere”. Non si può ritenere dovuto a mera dimenticanza il fatto che la norma non preveda la punizione di colui che non per essere stato costretto con violenza o minaccia, ma per esser stato corrotto, abbia falsamente deposto pur avendo la facoltà di non rispondere, visto che la corruzione – anche nella sua ipotesi specifica di cui all’art. 319 ter c.p. – è reato plurisoggettivo, che prevede la punibilità di corrotto e corruttore.

Pertanto, molto semplicemente: le garanzie poste a presidio del testimone, che non deve in alcun modo essere costretto a deporre contro di sé, non valgono, come è logico, se il teste non è genuino perché pagato. Non si possono ritenere operanti le garanzie poste a presidio di un ruolo quando l’atto “garantito” è di per sé illecito e viene posto in essere per fini diversi da quelli suoi propri.

Il principio è pacifico in giurisprudenza, ed è stato innumerevoli volte applicato in relazione alle garanzie difensive di cui all’art. 103 c.p.p. Così, ad esempio, Cass. Sezione 6, sentenza n. 35656 del 16 giugno 2003: “l’art. 103 comma 5 c.p.p., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l’esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato (nella specie, l’avvocato aveva preavvertito il suo cliente delle iniziative assunte dalle forze di polizia, fornendo consigli su come evitare la cattura e commettendo così il reato di favoreggiamento)”.

Più di recente, con la sentenza n. 31177 del 16 maggio 2006, la Sezione 2 della Corte di Cassazione ha ribadito il principio in base al quale le guarentigie previste dall’art. 103 c.p.p. non riguardano indiscriminatamente ogni avvocato, perché esse vanno ancorate all’effettivo prestatore d’opera, officiato con specifico mandato (“non si è difensori senza una nomina”), e sono poste a tutela dell’attività di difesa esercitata per il fine suo proprio, l’interesse dell’imputato o indagato; non si tratta dunque di “principi immunitari”, di “privilegi da ancien régime”, ma di tutela di un bene di rilevanza costituzionale, l’inviolabilità del diritto di difesa. Nel caso di specie, veniva dichiarata estranea alla previsione di cui all’art. 103 c.p.p. la perquisizione disposta nei confronti di un avvocato non in quanto difensore di indagato ma quale indagato egli stesso.


Nella stessa linea si collocano tutte le pronunce che dichiarano la utilizzabilità in altri procedimenti, senza le limitazioni probatorie di cui all’art. 270 c.p.p., delle intercettazioni telefoniche, qualora la comunicazione intercettata costituisca essa stessa condotta delittuosa: in tal caso la sua acquisizione si inquadra nelle norme che regolano l’uso processuale del corpo di reato (così fra le altre Cass. Sezione 6, sentenze n. 14345 del 27 marzo 2001 e n. 15729 del 21 febbraio 2003). Ed ancora: la denuncia di sequestro di persona contenente dichiarazioni autoindizianti non è inutilizzabile ex art. 63 c.p.p. nel processo per simulazione di reato commesso con la presentazione di tale denuncia, processo in cui l’atto è corpo di reato (cfr. Cass. Sezione 5, sentenza n. 45291 del 23 giugno 2005).

Nulla di diverso – e comunque nulla di specifico sul punto – si evince dalla più recente giurisprudenza costituzionale, in particolare dalla sentenza n. 75 dell’11 marzo 2009, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, c.p., nella parte in cui la punibilità non è esclusa anche in relazione alle false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e rese da chi non doveva esser obbligato a deporre o era persona indagata per reato probatoriamente collegato.

E dunque, mutatis mutandis, si deve concludere che le garanzie che circondano il ruolo del testimone sono poste a presidio di un bene costituzionalmente tutelato, il giusto processo, ma non costituiscono una regola immunitaria tesa a salvaguardare qualsiasi testimone, quando la sua stessa deposizione è frutto di corruzione e costituisce reato.

Lo stesso interessato, avvocato, non aveva peraltro all’epoca ritenuto di invocare detta garanzia.

la difesa dell’imputato ha argomentato in favore della natura susseguente della corruzione contestata e della conseguente non punibilità della stessa ai sensi dell’art. 319 ter c.p. – con richiesta di derubricare la condotta in corruzione semplice ex artt. 318 e 319 c.p.

Osserva il collegio che invece è dimostrata dalle prove assunte la natura antecedente delle condotte corruttive giudicate.

Per completezza, si tratterà di seguito anche della astratta configurabilità della fattispecie di corruzione in atti giudiziari susseguente.

La norma contestata, come è noto, punisce il pubblico ufficiale che per il compimento di un atto del proprio ufficio, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, riceve denaro o altra utilità per favorire o danneggiare una parte in un processo.

Sul piano sistematico si rileva che l'art. 319 ter c.p. esordisce con il richiamo paritario agli art. 318 e 319 c.p., che prevedono anche ipotesi di corruzione susseguente.


L'equiparazione tra corruzione antecedente e susseguente, sia propria che impropria, ha una sua intrinseca ragionevolezza, perché entrambe condizionano il processo e sono espressione di uno stesso disvalore, risultando ciascuna idonea ad influenzare l'andamento dell'attività giudiziaria 2.

L'interpretazione della disposizione incriminatrice impone quindi l’attribuzione di una valenza anche causale (oltre che finale) all'espressione "per favorire o danneggiare", come se ad essa fosse affiancata anche quella "per avere favorito o danneggiato"; una tale soluzione non contrasta con il principio di tassatività.

La recente e migliore giurisprudenza della Corte di Cassazione 3 ha infatti, con reiterate pronunce, abbandonato la tesi contraria affermata dalla nota sentenza Cass. Sez. VI, n.33435 del 4.5.06, Battistella, richiamata dalla difesa.

L’opzione ermeneutica adottata da questa ultima sentenza introduce infatti una arbitraria interpretatio abrogans di parte del precetto dell'art. 319 ter c.p., che richiama, senza alcuna distinzione, come detto, l'integrale contenuto degli artt. 318 e 319 c.p. La verifica del procedimento integrativo di tali disposizioni ad opera dell'art. 319 ter c.p. qualifica l'elemento soggettivo come dato idoneo a far assurgere a ipotesi autonoma di reato la tipologia un tempo disciplinata quale circostanza aggravante del reato di corruzione (cfr. Sez. 6, 16 novembre 2001, n.45275).

Con la riforma del 1990 è stato introdotto un reato qualificato per le sue specifiche caratteristiche; il richiamo all'integrale contenuto degli artt. 318 e 319 c.p., postula, quindi, la necessità di adattare la struttura della corruzione in atti giudiziari ai modelli richiamati, cosicché l'anticipazione del momento consumativo, che può saldarsi esclusivamente con il dolo specifico (così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata, oltre che da una parte della dottrina), diviene fenomeno non adeguato a comprendere l'intera previsione dell'art. 319 ter c.p.

2 Avendo il legislatore del 1990 introdotto un regime di particolare rigore per la corruzione in atti giudiziari, non si spiegherebbe la limitazione del suo intervento alla sola corruzione antecedente e non anche a quella susseguente.

Con la riforma del 1990, la sanzione è stata unificata per la corruzione propria, sia nella forma antecedente che in quella susseguente (cfr. art. 319 c.p. vigente), e mantenuta differenziata per le forme di corruzione impropria (cfr. art. 318 c.p. vigente). Inoltre, nell'anteriore regime, la corruzione in atti giudiziari, sia pure non come reato autonomo ma fattispecie aggravata, era sanzionata nelle due forme (antecedente e susseguente), il che offre pregnanza alla tesi che l'art. 319 ter c.p., inserito nel codice dalla riforma del 1990, ispirata a maggiore rigore, non poteva escludere dal proprio contesto la corruzione susseguente.

3 Ad essa ci si riporta nell’esposizione che segue, utilizzandone anche le argomentazioni: cfr. Cass. Sez. 6, 9 luglio 2007, n. 35118; Cass. Sez. 6, 20 giugno 2007, n. 25418.

D'altro canto, la stessa Corte di Cassazione, in pronunce antecedenti alla decisione contraria sopra ricordata, era uniformemente orientata nel sostenere che anche la corruzione in atti giudiziari "impropria" può integrare il reato di cui all'art. 319 ter c.p., giusto il richiamo ivi contenuto agli artt. 318 e 319 c.p., là dove le utilità economiche costituiscano il prezzo della compravendita della funzione giudiziaria, considerata nel suo complessivo svolgimento, sia trascorso che futuro (Sez. 6, n. 23024 del 4 febbraio 2004), sottolineando l’essenzialità, per l’integrazione del reato dell'accertamento del collegamento causale tra l'erogazione dell'utilità e l’alterazione della dialettica processuale.


Infatti, se è vero che il valore del profilo soggettivo diviene così preponderante ai fini della configurabilità del fatto di corruzione in atti giudiziari tanto da cancellare la distinzione tra atto contrario ai doveri di ufficio e atto di ufficio, la stessa struttura del reato di corruzione impone, nonostante l'omogeneità del trattamento sanzionatorio, è anche vero che tale preponderanza consente di ricomprendere nell'ambito di un'unica fattispecie tutte le ipotesi delittuose previste dagli artt. 318 e 319 c.p.: sarà perciò responsabile del reato di cui all'art. 319 ter c.p. il pubblico ufficiale che compia o abbia compiuto un atto dell'ufficio, ovvero contrario ai doveri del suo ufficio, per favorire o danneggiare una parte, così da alterare la dialettica processuale.

L'elemento soggettivo specifico, in altri termini, soddisfa la tipicità dei fatti previsti dagli artt. 318 e 319 c.p. entro un ambito puntualmente delimitato dalla finalità della condotta posta in essere.

I fatti previsti da tali disposizioni assumono allora valenza puramente oggettiva, finendo per essere poi qualificati sotto il profilo soggettivo dall'art. 319 ter c.p. nell'ambito teleologico descritto.

È alla condotta materiale, dunque, che si riferisce la finalità, tanto da imporre la conclusione che il pubblico ufficiale possa compiere un atto dell'ufficio per la finalità di favorire o danneggiare una parte ricevendo o avendo ricevuto danaro o altra utilità o accettandone la promessa. Configurato l'elemento soggettivo, il momento oggettivo si identifica con la ricezione o la accettazione della promessa, divenendo indifferente la tipologia di atto compiuto (se conforme o contrario ai doveri di ufficio, se antecedente o susseguente alla dazione o alla promessa). Quel che rileva è che la promessa o la ricezione siano avvenute per un atto di giurisdizione ovvero per un comportamento strumentale all'atto di giurisdizione da compiere o già compiuto per favorire o danneggiare una parte.

In altri termini, il fatto di corruzione (contraddistinto dall'essere compiuto in atti giudiziari) non perde i caratteri propri del reato “base”, specificandosi di volta in volta in relazione al sistema assiologico al quale inerisce e dal quale trae specifiche connotazioni.

Affermava testualmente il Supremo collegio che: “se al rinvio agli artt. 318 e 319 c.p. operato dall'art. 319 ter c.p. deve assegnarsi la significazione precettiva di integrale richiamo ai fatti di cui ai due articoli, le connotazioni di tali fatti non possono che identificarsi negli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nelle due disposizioni richiamate. Di qui la conclusione che mentre, per un verso, nella corruzione antecedente in atti giudiziari la connotazione soggettiva è specificamente pluridesignata (dolo specifico proprio della corruzione generica e dolo specifico della corruzione in atti giudiziari) nella corruzione giudiziaria susseguente la connotazione stessa è specificamente monodesignata (dolo generico della corruzione generica e dolo specifico della corruzione in atti giudiziari, come elemento antecedente alla condotta tipica). La sovrapposizione così operata vale a fugare ogni dubbio sul perché il legislatore del 1990 si sia limitato al richiamo puro e semplice ai


<fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p.>; un richiamo, dunque, alle integrali fattispecie previste da tali disposizioni rispetto ad elementi strutturali che restano inalterati e che assumono valenza significante attraverso l'anticipazione del fatto reato da ricollegare alla finalità del comportamento (accordo ovvero ricezione o accettazione della promessa). La comune genericità del dolo nella corruzione susseguente trova giustificazione nella forza causale (non finalistica) della ricezione del danaro o dell'altra utilità o nell'accettazione della promessa, rispetto alla quale si profila un ulteriore dato soggettivo in relazione pure a questa specifica rilevanza causale del pretium sceleris. Il dolo specifico, in altri termini si incentra nella corruzione susseguente comunque nel compimento dell'atto … rispetto al quale la ricezione o l'accettazione della promessa assume valenza esclusivamente causale, in presenza di un precedente contegno specificamente orientato a favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo. Dall'elemento soggettivo, perciò, scompare l'ulteriore finalizzazione specifica costituita dallo scopo tipico della corruzione antecedente, secondo connotazioni proprie, del resto, alle ipotesi generali di corruzione susseguente (propria o impropria che sia). Cosicché, mentre nella corruzione antecedente l'atto contrario o conforme ai doveri di ufficio costituisce l'oggetto finalistico il cui effettivo realizzarsi non è necessario alla consumazione del reato, nella corruzione susseguente il dolo (questa volta generico) deve investire, oltre che la condotta (reale o consensuale), l'atto (contrario o conforme ai doveri di ufficio), costituendo l'elemento soggettivo l'oggetto di una rappresentazione necessaria ad integrare il dolo generico, come del resto tutti i fatti di corruzione ... Nella corruzione susseguente si è di fronte, dunque, ad una "causalità invertita" rispetto alla corruzione antecedente: l'atto contrario ai doveri di ufficio o di ufficio costituisce in tal caso l'antecedente strutturale indispensabile della condotta, che acquista rilevanza penale solo in forza del contributo causale dell'atto; in più, nella corruzione in atti giudiziari l'atto deve essere stato compiuto per favorire o per danneggiare una parte” (cfr. Cass. Sez. 6, n. 25418 del 3 luglio 2007) 4.

Quindi: nel momento in cui la norma richiede che la condotta sia commessa “per favorire o danneggiare una parte in un processo” la preposizione “per” introduce sia un complemento di fine sia un complemento di causa, che sta all’interprete individuare nella fattispecie concreta.

4 “Cosicché, con il richiamo, dell'art. 319 ter c.p. <ai fatti indicati dagli artt. 318 e 319 c.p.>, il legislatore, attraverso un vero e proprio sincretismo polisemico (teleologico-causale) della preposizione <per> di cui all'art. 319 ter, nel suo riferimento a tutte le ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., ha costruito la corruzione susseguente in atti giudiziari come il fatto del pubblico ufficiale che, per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio o dell'ufficio, per favorire o danneggiare una parte, riceve danaro o altra utilità o ne accetta la promessa”.


6) LA DECISIONE

6.1) Il trattamento sanzionatorio

Alla dimostrata colpevolezza segue l’applicazione a Mills Mackenzie Donald David delle sanzioni di seguito indicate.

Nel determinare l’entità della pena da infliggere deve essere, in primo luogo, considerata l’oggettiva gravità della condotta, di assoluta rilevanza nei procedimenti in cui è stata posta in essere, anche in ragione della qualità e del numero dei reati ivi giudicati; va poi considerato il ruolo istituzionale di alcuni dei soggetti imputati nei procedimenti penali in cui David Mills rendeva falsa testimonianza; lo spessore degli interessi economici in questione; l’entità del danno causato alla parte lesa, come verrà infra illustrato.

Deve parimenti essere tenuta in considerazione l’inusitata intensità del dolo, evidenziata dalla natura non occasionale delle condotte e dalla inflessibile determinazione con cui le stesse sono state progettate e portate a compimento dall’autore in tempi diversi ed innanzi ad Autorità giudiziarie differenti.

Da ultimo, non può non evidenziarsi il movente sotteso alle condotte di Mills.

Egli ha certamente agito da falso testimone, da un lato, per consentire a Silvio Berlusconi ed al Gruppo Fininvest l’impunità dalle accuse o, almeno, il mantenimento degli ingenti profitti realizzati attraverso il compimento delle operazioni societarie e finanziarie illecite compiute sino a quella data; dall’altro, ha contemporaneamente perseguito il proprio ingente vantaggio economico.

Il collegio deve sottolineare che parte del lavoro dibattimentale svolto è stato dedicato specificamente alla approfondita verifica della tesi difensiva offerta dallo stesso imputato in ordine alla provenienza alternativa, di carattere lecito, della somma corruttiva; tesi rivelatasi alla fine totalmente falsa e frutto di un astuto tentativo personale di precostituzione di prove.

Considerata in tutte le sue sfaccettature la condotta processuale mantenuta, non possono concedersi le circostanze attenuanti generiche.

Si impone pertanto l’adozione di una pena non appiattita sul minimo edittale: valutati i criteri di cui all’art. 133 c.p. alla luce degli elementi sopra descritti, stimasi equa la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.

Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.


Ai sensi dell’art. 29 c.p. deve applicarsi all’imputato la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Appare opportuno rimettere alla fase esecutiva del giudizio, anche in relazione alla pendenza a carico dell’odierno imputato di altri procedimenti giudiziari, l’eventuale applicazione del beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, pur astrattamente applicabile al caso di specie.

All’esito della compiuta disamina degli atti processuali, corre l’obbligo per il collegio di rilevare la presenza di dichiarazioni false e/o reticenti in capo ad alcuni dei testimoni esaminati nel corso del dibattimento. Si ricorda a tal fine la deposizione resa da Benjamin Marrache, in particolare in ordine alla esistenza di conti correnti della Marrache & Co. di Gibilterra riconducibili all’imputato, e alle movimentazioni di denaro effettuate sui conti medesimi. Le altre deposizioni, in specie quella resa da Sue Mullins, in merito a quanto appreso nell’ambito dei rapporti intercorsi con lo stesso Mills nel corso del procedimento fiscale inglese, saranno oggetto di valutazione da parte del P.M.

Deve quindi disporsi la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per quanto di eventuale competenza.

La complessità, il numero e la delicatezza, sia in punto di fatto che in diritto, delle questioni trattate nel presente provvedimento, impone l’adozione del termine massimo normativamente previsto per la stesura della motivazione (novanta giorni).


6.2) Il risarcimento del danno

Definitivamente accertata la sussistenza del delitto di corruzione in atti giudiziari e la sua attribuzione a David Mills, deve procedersi all'esame della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, da liquidarsi “anche in via equitativa”, nella misura indicata di euro 250.000,00 “ovvero nella diversa misura che il giudice ritenesse di giustizia”.

La oramai indiscussa risarcibilità del danno non patrimoniale a favore delle persone giuridiche, e segnatamente della Pubblica Amministrazione, esime questo Tribunale da ogni articolata ricostruzione giuridico-culturale della questione che ha trovato negli ultimi anni una condivisa conclusione presso le corti di merito e di legittimità, sia pure con diverse motivazioni. E ciò a partire dalla sentenza n.7642 del 10 luglio 1991 (caso “Lockheed”) – nella quale la Cassazione Civile, sottolineata la maggior latitudine del danno non patrimoniale rispetto al danno morale, affermava che il danno non patrimoniale potesse essere “in tesi riferibile anche ad entità giuridiche prive di fisicità” – fino alla sentenza n. 737 del 23 febbraio 2007, emessa dalla locale Corte d’Appello Penale e passata in giudicato (processo noto come “Imi-SIR” e “Lodo Mondadori”), nella quale si è affermata la risarcibilità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei “turbamenti morali della collettività, pregiudizievoli dell’attività dello Stato”.

Appare perciò opportuno solo sottolineare come il recente intervento delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con le cosiddette sentenze di S. Martino (n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 13 novembre 2008) consenta di superare definitivamente qualsiasi dubbio in ordine alla portata interpretativa dell’articolo 2059 c.c. e alla difficoltà di attribuire alla persona giuridica patemi d’animo e turbamenti di carattere psicologico, costituenti il nucleo del danno morale soggettivo (categoria cui tradizionalmente, per anni, continuava a essere ricondotto il danno non patrimoniale richiamato dall’articolo 2059). Difficoltà che aveva indotto a configurare come danno esistenziale, risarcibile ex articolo 2043 c.c., il danno conseguente alla lesione dell’immagine dell’ente (Corte del Conti S.U. n. 10 del 23 aprile 2003), oppure a risarcire alla persona giuridica un danno morale per le sofferenze patite dai suoi membri a causa del discredito dell’ente di cui facevano parte (Cass. Sez. 1 civ. n. 17500 del 30 agosto 2005).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, esclusa la configurabilità di un’autonoma categoria di danno denominato esistenziale e sottolineata l’unitarietà del danno non patrimoniale di


cui all’articolo 2059 c.c. – da intendersi come “danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” – hanno definitivamente contrastato la riduzione del danno non patrimoniale richiamato dall’articolo 2059 c.c. a mero danno morale soggettivo; hanno affermato che “la formula danno morale … descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio”, rappresenta cioè solo una delle possibili sintesi descrittive del danno non patrimoniale. E, in base a una lettura costituzionalizzata dell’articolo 2059 c.c., hanno riportato i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale a quelli in cui tale risarcibilità sia prevista per legge (dall’articolo 185 c.p. e da qualsiasi altra legge ordinaria) ed a quelli in cui risulti seriamente leso un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione.

Nel caso di specie, la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari e la grave violazione di diritti inviolabili della Pubblica Amministrazione rappresentano, quindi, indiscutibili presupposti per il richiesto risarcimento.

In particolare, con riferimento al reato, si ricorda che la Corte di Cassazione ha già sottolineato l’infondatezza della tesi per cui non sarebbe configurabile un danno non patrimoniale dello Stato in presenza del reato di corruzione, in quanto la lesione al prestigio dell’amministrazione costituirebbe proprio l’oggetto della tutela penale, sicché troverebbe esaustiva reazione da parte dell’ordinamento nella sanzione penale. Tale conclusione, come ha avuto modo di osservare la corte di legittimità, trascura di considerare “il diverso ruolo che il prestigio dell’amministrazione gioca come bene/valore della Collettività, in quanto tale appunto presidiato dalla tutela penale, e come bene/oggetto di un diritto proprio dello Stato persona, la cui lesione, risolventesi in un effetto pregiudizievole ulteriore ed eventuale del reato, esige anche conformata riparazione sul piano civilistico…” (Cass. 7642/1991, cit.).

Inoltre, il fatto-reato attribuito all’imputato compromette quel diritto immateriale della personalità dell’ente, equivalente ad analoghi diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione alla persona fisica, che è individuato come diritto all’immagine, da intendersi in senso traslato, il cui fondamento va rintracciato nell’articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo anche nelle formazioni sociali e che, perciò, gli stessi diritti, compatibili con l’assenza di fisicità, non può non riconoscere anche in capo alle formazioni sociali.

Ciò premesso, a parere di questo Tribunale, in considerazione del tipo di reato, può ritenersi dimostrato in via presuntiva che il prestigio e la considerazione pubblica dello Stato, nell’espressione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, portatore di un interesse costituzionalmente qualificato alla integrità della propria immagine, siano stati gravemente pregiudicati.


Si tratta allora di stabilire l’entità del danno, che per la sua stessa natura non può che esser determinato in via equitativa e che – è opportuno ricordarlo – la difesa non ha contestato né nella sua sussistenza né nell’entità richiesta, posto che alla richiesta assolutoria non ha fatto seguire subordinata alcuna.

Va subito precisato che, in relazione alle particolarità della fattispecie in esame, non può assumersi a parametro il prezzo della corruzione, ritenuto frequentemente indicativo della misura dell’alterazione della funzione pubblica, sia perché l’entità del danno subito dallo Stato è del tutto svincolata dal medesimo (diversamente da quanto accade, ad esempio, nel caso di tangenti versate al fine di ottenere dalla pubblica amministrazione un illecito provvedimento autorizzativo, oppure un pubblico appalto, laddove la cd. tangente versata ai pubblici funzionari dal vincitore della gara venga recuperata attraverso l'illecito aumento dell'importo dei lavori), sia per il fatto che l’importo fu corrisposto preventivamente, in funzione di una articolata attività di Mills (comprensiva ad esempio di un’ampia produzione documentale, di cui viene dato atto nella sentenza del processo “All Iberian”), nel cui ambito si inserì il suo ruolo di testimone in dibattimento, in quanto tale pubblico ufficiale.

Altri sono i criteri di cui tenere conto, dando rilievo al caso concreto, misurato anche alla stregua di analoghi precedenti giurisprudenziali, in particolare di questa sede giudiziaria (ed è opportuno allora ricordare che, nel citato caso “Imi-Sir” e “Lodo Mondadori”, l’importo di 129.000 euro liquidato dal Tribunale a titolo di danno morale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato ritenuto incongruo per difetto dalla Corte d’Appello) 1.

Vanno dunque valutati:

- la rilevanza e lo spessore delle plurime deposizioni di Mills all'interno dei processi penali in cui egli era chiamato quale testimone dell'accusa, la significativa compromissione dell'efficienza dell'apparato nella sua complessità;

- la rilevanza degli interessi, non solo economici, in gioco in tali processi, in cui venivano in esame i comportamenti di Corpi dello Stato e di alte cariche dello Stato, in cui poteva essere minata la credibilità anche di istituzioni di controllo e garanzia;

- la rilevanza del ruolo pubblico tanto dell’imputato – personaggio di spicco della società londinese e internazionale, coniuge all’epoca dei fatti di un ministro in carica – quanto, ed ancor più, dell’altro soggetto coinvolto nella vicenda, l’originario coimputato, Presidente del Consiglio dei Ministri sia attualmente sia in concomitanza e successivamente al verificarsi dei fatti di cui è processo;

1 Si consideri inoltre, in relazione all’entità del danno, che una recentissima sentenza della Corte di Conti, n. 289 del 27 aprile 2009, ha liquidato l’importo di 316.350,00 euro quale danno all’immagine cagionato da un medico all’amministrazione sanitaria.


- l’entità del “discredito proiettato verso l’esterno” 2: il fatto che la vicenda sia nota all'intera collettività per l'effetto divulgativo dei mezzi di informazione italiani e stranieri – con il clamore massmediatico che circondava i procedimenti in cui le deposizioni sono state rese, e che ha caratterizzato in alcune sue fasi anche il presente procedimento (in particolare nello Stato di residenza dell’imputato, cittadino britannico, ma non solo) – è indice della dimensione che l'evento lesivo ha assunto in virtù delle peculiari circostanze che lo hanno caratterizzato.

I parametri indicati, pertanto, possono essere assunti dal collegio quale criterio utilizzabile nell'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, ed essi, complessivamente considerati, consentono di stimare equa la sua entità nella misura prudenzialmente indicata dalla parte civile.

L’imputato va dunque condannato al risarcimento del danno quantificato in complessivi 250.000,00 euro, in moneta attuale, oltre gli interessi in misura legale dalla data della presente decisione al saldo effettivo. Non rileva sul punto il fatto che essi non siano stati espressamente richiesti, dato che costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria nelle obbligazioni di valore, quale quella di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (cfr. Cass. Sezione 3, sentenza n. 10825 dell’11 maggio 2007).

David Mills va altresì condannato alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza alla medesima parte civile. La delicatezza, la difficoltà e il numero delle questioni di fatto e di diritto affrontate, la mole di documenti esaminati, l’impegno profuso in udienze spesso protrattesi fino al tardo pomeriggio, anche all’estero in sede rogatoriale, comportano l’applicazione di valori tariffari professionali non limitati alla media degli importi previsti.

Computato il numero di udienze celebrate (47), devono riconoscersi:

-

euro 435,00 per la partecipazione, l’assistenza e l’esercizio di attività difensive per ciascuna udienza (nella misura di euro 90,00 per la partecipazione e di euro 345,00 per esercizio di attività difensive), ad eccezione di quella dedicata alle repliche, rinunciate, e quindi alla sola lettura del dispositivo, per la cui partecipazione si riconoscono euro 75,00;

-

euro 200,00 per la redazione dell’atto di costituzione di parte civile;

-

euro 250,00 per la redazione delle conclusioni scritte;

-

euro 450,00 per la discussione;

-

euro 4.450,00 per esame e studio.

E così in totale euro 25.000,00.

2 Parametro di valutazione pacificamente ritenuto: cfr. da ultimo Corte dei Conti, sez. Campania, n. 2247, 27 novembre 2008 37