Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/35

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Delli civili


Che la raccolta possa assegnare il Pri[n]cipale in iud(iti)o. Cap. ix.



Fu statuito, et ordinato, et reformato chel Vic(ari)o sia tenuto, et debbia a petition di qualunq(ue) persona cosi Mazzanese, come forestiero, il quale si fusse obligato per alcun altro per qualunq(ue) conditione, et modo, et in qualunq(ue) cosa o quantità di pecunia costrengere realm(en)te et personalmente, sommariam(en)te et de fatto quel tale per lo quale fusse in tal modo obligato a pagare quello che per lui si fusse obligato in forma, che in tutto rimanga libero, et assoluto. Et se alcun Mazzanese havesse fatta alcuna racolta, o promissione per alcun forastiero chel Vic(ari)o a petitione di quel che tal racolta, o promissione che havesse fatto costrengere il d(ett)o forastiero, et esso mai rilassare fin che non havesse pagato integram(en)te quello che è stato dan(n)ificato per esso forastiero.


Come si deve procedere contra al'heredi d'un’morto. Cap. x.



In questo modo si debbe procedere contra l'heredi d'un’morto, ciò è che se alcuna persona volesse adimandare alcuna cosa al heredi d'un morto, lo Vicario sia tenuto a petitione di chi lo adimandarà per lo Castaldo del Commune far richiedere tali heredi de tale morto, et dica lo Castaldo, Io richiedo tali heredi de tal morto, et qualunq(ue) altra persona volessero esser herede, o volesse li suoi beni difendere come che herede, o come Herede rispondere, facendo lo Castaldo questo un dì per l'altro. Et se nessuno non comparisse accusar se le debbia la contumacia, et essa no(n) ostante si debbia procedere nella causa, e cosi si osservi fino che saranno fatte tre citationi. Et finiti li detti tre dì, et accusate le tre contumacie, el quarto dì per lo banditore di esso Com(m)une publicam(en)te et alta voce dinanzi alla casa del Vicario bandisca, che qualunq(ue) vole esser herede di quel tale, o per herede rispondere, o li suoi beni difendere infra tre dì prossimi che vengano debbia comparire dinanzi a esso Vic(ari)o a rispondere di raggione all'adimandante. Et se non comparisse persona alhora per esso Vic(ari)o si pronuntij la contumacia, et per essegli data et assegnata la tenuta delli beni di tal morto non ostante d(ett)a contumacia. Et se detti heredi o altri legitim(amen)te comparesse a difendere detti beni alhora contra di loro, et suoi beni si dia al attore la tenuta delli beni di tal morto secondo che iustam(en)te dovea havere. Et se li d(ett)i heredi comparissero nelli primi cinq(ue) dì sia tenuto il Vic(ari)o a petit(ion)e dell'Attore consegnarli ter(min)e a farsi legitimare le persone in forma all comparir possino, et star in iud(iti)o raggionevolm(en)te. Et se si contrafacessi paghi in nome di pena soldi dieci. Et niented(imen)o pur alegitimar si faccino, et se in ter(min)e di cinq(ue) dì no(n) saranno legitimati contro di loro, et de loro beni, o delli beni del morto si dia la tenuta, de la q(ua)le si servi il mo[do] del Statuto nel secondo lib[ro] nel cap(itol)o delle questioni civili dove parla di dar la tenuta.