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Libro Secondo


Che li Pupilli possino rinuntiare l'heredità del Padre. Cap. xi.



Pupilli, Pupille, et Orfani che rimarranno doppo la morte del padre loro, et conoscendo la paterna heredità a loro essere piu dannosa, che utile, possino alla heredità rifutare, et rinuntiare in termine di sei mesi dal dì della morte del padre, et se altramente si facesse non vaglia, ne tenga tal rifutazione. Et questo far possino li Pupilli pred(et)ti poiche saranno in età di quattordici anni, et li minori possino indugiare a far d(ett)a renuntiatione fino al tempo soprad(et)to di sei mesi. Et alla detta rifutat(io)ne vogliamo se ci trovino tre delli piu prossimi parenti che habbino detti Pupilli, et detti minori.


Che quando si adimanda lo conseglio del savio si deve dare. Cap. xii.



Se l’Vic(ari)o di Mazz(an)o haverà data pronuntia alc(un)a o sententia, o condannagione in civili, o in criminali, e tal condannato a sua difesa dimandasse lo conseglio del savio, sopra tal data sententia, o condannagione. A petition di quel tale condennato si debbia detta sententia, o vero condannagione con tutto lo processo mandare a conseglio del savio a spese di quello che lo dimanda. Et ultimamente condannare, et assolvere secondo che nel conseglio sarà dechiarato, se tal conseglio verrà sigillato del sigillo di quel Dottore che consigliarà in tal causa.


In che modo si deve interponere l'appellatione. Cap. xiij.



Fu statuito, et ordinato, che se alcuno tanto Mazzanese, quanto forastiero si vorrà appellare di alcuna sententia, pronuntia, comandam(en)to condannagione si possa appellare all'Ill(ustrissi)mo Sig(no)re in termine di dieci dì, dal dì che sarà stato condannato. Et passato lo detto ter(min)e detta appellatione non vaglia, ne tenga, ma che si proceda all'essecutione di essa s(ente)ntia. Et se nel d(ett)o ter(min)e si appellasse debbia d(ett)a appellatione in ter(min)e di settanta dì dal dì che haverà appellato proseguire la d(ett)a appellatione et in questo mezzo all'appellante non si deve innovare alcuna cosa. Et passati li detti settanta dì et l'appellatione no(n) habbia proseguito, vogliamo d(ett)a s(ente)n(t)ia, o vero condannagione, o comandam(ent)o habbi luogo, et se ne facci la essecutione, et d(ett)a appellatione sia deserta, e per deserta hauta, et pronuntiata. Volsero ancora che da quaranta soldi in giu nessuno si possa appellare, et appella(n)dosi essa appellatione sia ipso iure nulla, e per nulla si debbia havere, e tenere.


Di quelli che non sono sottoposti alla Corte di Mazzano. Cap. xiiij.



Anco statuirono, et ordinarono che qualunq(ue) persona cosi spirituale come temporale non sottoposta alla Iurisditione, Corte, o vero Tribunale del Vicario di Mazzano volesse adimandare ad alcuno huomo di Mazz(an)o o vero habitante in esso, et in suo tenimento non