Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/48

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Libro Terzo


Che l'Vic(ari)o possa procedere per inquisitione. Cap. xxii.



Ancora fu statuito, et ordinato che al Vic(ari)o sia lecito, et possa procedere contra ogni delinquente per suo uffitio, et inquisitione in ogni causa civile, criminale, ordinaria, et estraordinaria. Et inquirere procedere, punire et condennar quelli che trovarà colpevoli, secondo la forma delli statuti reservato che delle parole ingiuriose che lo Vic(ari)o non ci possa procedere, se non per accusa di quello che recepette la ignuria di d(ett)e parole, eccetto che si d(ett)e parole fussero dette in casa del Vic(ari)o, in conseglio, o dinanzi ad esso, che alhora il d(ett)o Vic(ari)o ci possa senza accusa dell'ingiuriato procedere per suo off(ici)o et di fatto quel tale punire, secondo il cap(itol)o delle parole ingiuriose. Et similm(en)te non possa il Vic(ari)o procedere per inquisitione in danni dati riservato che dell Are fin'a S(an)ta Maria di mezzo Agosto ci possa il Vicario procedere per suo uff(ici)o, et per concession delli p(resen)ti Ill(ustri) Sig(no)ri no(n) possa ancora p(ro)cedere senza accusa.


Che non si possa portar arme per la terra. Cap. xxiij.



Nulla persona cosi forestiero, come terrazzano ardisca, ne presuma per alcun modo portar alcuna generatione di arme, cosi da offendere, come da difendere per il castel di Mazz(an)o alla pena di soldi ..... per ciasche persona, per ciasche volta, e per ciasche pezzo d'arme, e perda esse armi. Et questo non habbi loco in tempo di guerra, che alhora sia lecito a portarle a tutti. Et anche appellatione de forestieri non s'intenda fanti che stanno con altri.


Che non si giochi, né a dati, né a carte. Cap. xxiiij.



Ancora ordinarono, et statuirono che nessuna persona, forestiero, o terrazzano giochi, ne giocar possa per alcun modo a nessun gioco di Dadi nel Castello di Mazzano, et suo ristretto, alla pena di soldi quaranta allo terrazzano, et allo forastiero libre quattro per ciascheduno, et per ciasche volta che giocassero. Et se alcuno in casa sua, o vero condutta, o in altro suo lu[o]go permettesse, o lassasse giocare, o vero prestasse Dadi, tavole, lume, o simil cose, sia tenuto a pagare in nome di pena come è statuito di sopra. Et simil pena paghino quelli che stanno a vedere giocare, et di tutte le cose predette ogn uno le possa accusare et guadagnare la quarta parte de la pena, et lo suo nome sarà tenuto segreto, et sia creso al suo iuramento. Volsero che ad ogni huomo sia lecito giocare a tavole con tutte tavole senza pena alcuna. Ancora non sia lecito ad alcuno giocare a nessun gioco di carte, salvo che a trionfi, et a gioco diritto de dì, et per strade publicam(en)te alla soprad(ett)a pena. Ma in taverna si possa giocare al gioco delle carte come piace fino ad un boccale di vino, una volta per dì, et nessuno si possa appellare alla soprad(ett)a pena.